Ministero della Salute /Decreto del 18 settembre 2024 (in G.U. del 30 settembre 2024)
Abrogazione del decreto 16 aprile 1996 recante “Modalità per il rilascio di autorizzazioni alla produzione di materie prime farmacologicamente attive”
Novità in merito all'Active substance master file (ASMF)
Il decreto ministeriale, dato atto che l'AIFA ha rappresentato l'esigenza di rendere compatibile con la disciplina europea la presentazione di istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime ed il rilascio delle relative autorizzazioni e, quindi, di ritenere non più attuale l'obbligo di deposito dell'Active substance master file (ASMF), prima individuato nel Drug master file di cui al precedente decreto 16 aprile 1996, a corredo delle istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive da parte di produttori di sostanze attive situati sul territorio nazionale; considerato che rimane ferma l'attuale disciplina che dispone l'obbligo di deposito dell'Active substance master file (ASMF), ai fini delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio e di variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali; ritenuto, pertanto, di eliminare l'obbligo di deposito dell'Active substance master file (ASMF) a corredo delle istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive da parte di produttori di sostanze attive situati sul territorio nazionale, al fine di armonizzare la procedura nazionale con quella europea e, pertanto, di procedere all'abrogazione del decreto del Ministro della Sanità 16 aprile 1996; ritenuto, comunque, opportuno che i produttori di sostanze attive continuino a predisporre la documentazione necessaria per consentire le ispezioni di verifica della conformità alle norme di buona fabbricazione (GMP) ed il rilascio delle autorizzazioni o registrazioni per la produzione di sostanze attive, con modalità definite con provvedimento dell'AIFA;
decreta che dalla data di efficacia del decreto medesimo è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 16 aprile 1996 e che l'AIFA individua le modalità di messa a disposizione dell'Active substance master file (ASMF) da parte dei produttori di sostanze attive, al fine di consentire le verifiche ispettive GMP ed il rilascio delle autorizzazioni o registrazioni per la produzione di sostanze attive.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Ministero della Salute /Decreto del 18 settembre 2024 (in G.U. del 30 settembre 2024)
Abrogazione del decreto 16 aprile 1996 recante “Modalità per il rilascio di autorizzazioni alla produzione di materie prime farmacologicamente attive”
Novità in merito all'Active substance master file (ASMF)
Il decreto ministeriale, dato atto che l'AIFA ha rappresentato l'esigenza di rendere compatibile con la disciplina europea la presentazione di istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime ed il rilascio delle relative autorizzazioni e, quindi, di ritenere non più attuale l'obbligo di deposito dell'Active substance master file (ASMF), prima individuato nel Drug master file di cui al precedente decreto 16 aprile 1996, a corredo delle istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive da parte di produttori di sostanze attive situati sul territorio nazionale; considerato che rimane ferma l'attuale disciplina che dispone l'obbligo di deposito dell'Active substance master file (ASMF), ai fini delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio e di variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali; ritenuto, pertanto, di eliminare l'obbligo di deposito dell'Active substance master file (ASMF) a corredo delle istanze di autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive da parte di produttori di sostanze attive situati sul territorio nazionale, al fine di armonizzare la procedura nazionale con quella europea e, pertanto, di procedere all'abrogazione del decreto del Ministro della Sanità 16 aprile 1996; ritenuto, comunque, opportuno che i produttori di sostanze attive continuino a predisporre la documentazione necessaria per consentire le ispezioni di verifica della conformità alle norme di buona fabbricazione (GMP) ed il rilascio delle autorizzazioni o registrazioni per la produzione di sostanze attive, con modalità definite con provvedimento dell'AIFA;
decreta che dalla data di efficacia del decreto medesimo è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 16 aprile 1996 e che l'AIFA individua le modalità di messa a disposizione dell'Active substance master file (ASMF) da parte dei produttori di sostanze attive, al fine di consentire le verifiche ispettive GMP ed il rilascio delle autorizzazioni o registrazioni per la produzione di sostanze attive.
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