Accesso civico generalizzato riguardante i vaccini anti Covid: non spetta se l'istanza è manifestamente onerosa ed impegnativa
Correttamente l'Amministrazione respinge un'istanza di accesso civico generalizzato che le imponga una complicata attività di ricerca, estrapolazione ed analisi dei dati mediante un'impegnativa elaborazione degli stessi
Massima
Medicinali – istanza di accesso civico generalizzato – dati relativi alle vaccinazioni anti Covid e dati riguardanti la mortalità per qualunque motivo – rigetto – eccessiva onerosità di ricerca ed elaborazione dei dati - legittimità
Il TAR Roma, decidendo un ricorso relativo al rigetto, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, di un'istanza di accesso civico generalizzato inerente i dati dei vaccinati anti Covid e delle morti in data successiva all'inoculazione, conferma in linea di massima l'orientamento di recente già espresso dal TAR Venezia con la sentenza del 10 giugno 2024 (in questa rivista) secondo cui quando tale istanza richiede una notevole ed impegnativa attività di elaborazione, è corretto il diniego dell'Amministrazione.
Nel caso che ci riguarda un cittadino chiede all'ISS i dati relativi ai soggetti ai quali sia stata somministrata la prima dose di una qualunque tipologia di vaccino anti Covid19 nel periodo 27/12/2020 - 26/12/2023 e che siano deceduti entro il 09/01/2024 per qualsiasi motivo e riceve un diniego in quanto, per fornire i dati richiesti, l'ISS avrebbe dovuto svolgere un'attività di linkage inammissibile per la violazione delle norme sulla protezione dei dati personali e per l'entità della rielaborazione necessaria a soddisfare la richiesta.
A seguito di un'istanza di riesame, l'ISS si pronuncia ancora una volta negativamente segnalando che, per soddisfare la richiesta, sarebbero necessarie specifiche attività di trattamento ed elaborazione dati da due diverse fonti/banche dati mediante linkage.
Il successivo ricorso proposto al TAR Roma avverso i dinieghi viene respinto. Il Collegio in prima battuta richiama l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'Amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso oltremodo onerose, a svolgere attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, giacché non è previsto nella normativa vigente un obbligo in tal senso. Secondo la sentenza l'istanza di accesso deve infatti riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può affatto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del destinatario della richiesta.
Tale principio si applica anche a quei casi in cui i documenti siano nella disponibilità dell'Amministrazione ma, per l'entità degli atti richiesti e per i criteri dell'istanza, sia necessario per l'Amministrazione procedere mediante una così complessa ricerca dei documenti da imporre un'attività propedeutica di elaborazione di quei dati.
Sulla base di tali principi la sentenza indica che, nel caso di specie, l'istanza di accesso non riguarda un documento già formato ed in possesso dell'Amministrazione, bensì dati ed informazioni che impongono un'elaborazione, estranea come tale all'istituto dell'accesso. In buona sostanza l'accesso civico generalizzato deve consentire soltanto un dare, non un facere, perché il facere determina a carico dell'Amministrazione oneri eccessivamente gravosi, in quanto tali idonei a pregiudicare la funzionalità dei suoi uffici. In tutti quei casi, quindi, in cui l'istanza di accesso imponga un carico irragionevole di lavoro, l'istanza va respinta.
Ancora più nel dettaglio la sentenza evidenzia che i dati richiesti e di cui l'ISS ha la disponibilità sono grezzi e richiedono spesso un'ampia integrazione e pulizia, mentre non è possibile fornire dati aggregati perché ciò richiederebbe l'effettuazione di trattamento di dati personali non consentiti nel contesto considerato. In definitiva trattasi di dati non già elaborati in maniera anonima per finalità di condivisione, ma dati per cui è necessaria da parte dell'Amministrazione un'attività impegnativa di ricerca estrapolazione ed analisi che richiede una previa elaborazione che però è estranea all'istituto dell'accesso civico generalizzato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 18 ottobre 2024
Accesso civico generalizzato riguardante i vaccini anti Covid: non spetta se l'istanza è manifestamente onerosa ed impegnativa
Correttamente l'Amministrazione respinge un'istanza di accesso civico generalizzato che le imponga una complicata attività di ricerca, estrapolazione ed analisi dei dati mediante un'impegnativa elaborazione degli stessi
Massima
Medicinali – istanza di accesso civico generalizzato – dati relativi alle vaccinazioni anti Covid e dati riguardanti la mortalità per qualunque motivo – rigetto – eccessiva onerosità di ricerca ed elaborazione dei dati - legittimità
Il TAR Roma, decidendo un ricorso relativo al rigetto, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, di un'istanza di accesso civico generalizzato inerente i dati dei vaccinati anti Covid e delle morti in data successiva all'inoculazione, conferma in linea di massima l'orientamento di recente già espresso dal TAR Venezia con la sentenza del 10 giugno 2024 (in questa rivista) secondo cui quando tale istanza richiede una notevole ed impegnativa attività di elaborazione, è corretto il diniego dell'Amministrazione.
Nel caso che ci riguarda un cittadino chiede all'ISS i dati relativi ai soggetti ai quali sia stata somministrata la prima dose di una qualunque tipologia di vaccino anti Covid19 nel periodo 27/12/2020 - 26/12/2023 e che siano deceduti entro il 09/01/2024 per qualsiasi motivo e riceve un diniego in quanto, per fornire i dati richiesti, l'ISS avrebbe dovuto svolgere un'attività di linkage inammissibile per la violazione delle norme sulla protezione dei dati personali e per l'entità della rielaborazione necessaria a soddisfare la richiesta.
A seguito di un'istanza di riesame, l'ISS si pronuncia ancora una volta negativamente segnalando che, per soddisfare la richiesta, sarebbero necessarie specifiche attività di trattamento ed elaborazione dati da due diverse fonti/banche dati mediante linkage.
Il successivo ricorso proposto al TAR Roma avverso i dinieghi viene respinto. Il Collegio in prima battuta richiama l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'Amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso oltremodo onerose, a svolgere attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, giacché non è previsto nella normativa vigente un obbligo in tal senso. Secondo la sentenza l'istanza di accesso deve infatti riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può affatto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del destinatario della richiesta.
Tale principio si applica anche a quei casi in cui i documenti siano nella disponibilità dell'Amministrazione ma, per l'entità degli atti richiesti e per i criteri dell'istanza, sia necessario per l'Amministrazione procedere mediante una così complessa ricerca dei documenti da imporre un'attività propedeutica di elaborazione di quei dati.
Sulla base di tali principi la sentenza indica che, nel caso di specie, l'istanza di accesso non riguarda un documento già formato ed in possesso dell'Amministrazione, bensì dati ed informazioni che impongono un'elaborazione, estranea come tale all'istituto dell'accesso. In buona sostanza l'accesso civico generalizzato deve consentire soltanto un dare, non un facere, perché il facere determina a carico dell'Amministrazione oneri eccessivamente gravosi, in quanto tali idonei a pregiudicare la funzionalità dei suoi uffici. In tutti quei casi, quindi, in cui l'istanza di accesso imponga un carico irragionevole di lavoro, l'istanza va respinta.
Ancora più nel dettaglio la sentenza evidenzia che i dati richiesti e di cui l'ISS ha la disponibilità sono grezzi e richiedono spesso un'ampia integrazione e pulizia, mentre non è possibile fornire dati aggregati perché ciò richiederebbe l'effettuazione di trattamento di dati personali non consentiti nel contesto considerato. In definitiva trattasi di dati non già elaborati in maniera anonima per finalità di condivisione, ma dati per cui è necessaria da parte dell'Amministrazione un'attività impegnativa di ricerca estrapolazione ed analisi che richiede una previa elaborazione che però è estranea all'istituto dell'accesso civico generalizzato.
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