Accesso delle parafarmacie al sistema STS: con l’impossibilità delle ricette elettroniche “miste” è eliminata la “zona grigia”
Le modifiche tecniche di SOGEI del 18 gennaio 2023 al sistema STS, in uno con le disposizioni del decreto interministeriale dell’1 dicembre 2022, definiscono i limiti per l’accesso delle parafarmacie al sistema, eliminando la “zona grigia” delle ricette “miste”
Massima
Parafarmacia – accesso al sistema STS – limitazione alle ricette di farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione – modifiche tecniche SOGEI del gennaio 2023 – impossibilità di ricette “miste” – legittimità
A seguito della sentenza del TAR Roma del 2 novembre 2022, con cui era stato ordinato al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle finanze di provvedere ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette cartacee avvenisse senza discriminazioni nei confronti delle parafarmacie, che erano escluse dall’accesso al sistema STS, è stato adottato il nuovo decreto interministeriale del 1 dicembre 2022. In esso si stabilisce che le parafarmacie possono accedere al sistema nel solo caso in cui il paziente presenti una ricetta recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica. Ad esso si sono accompagnate le modifiche tecniche di SOGEI al sistema STS del gennaio 2023, con cui si è vietata la redazione di ricette “miste”, quelle cioè in cui sono compresi sia farmaci non a carico del SSN ma soggetti a obbligo di prescrizione, che farmaci non soggetti a tale obbligo.
Nel presente giudizio un nutrito gruppo di parafarmacie ha allora adito il TAR Roma, per ottenere l’esatta esecuzione della precedente sentenza, sostenendone l’elusione in primo luogo in quanto il decreto interministeriale non prevede la possibilità di accedere, da parte loro, anche alle cosiddette ricette “miste”; in secondo luogo l’elusione risulterebbe anche dal fatto che le modifiche di SOGEI non hanno la dignità di provvedimento amministrativo, bensì di semplice comportamento.
A seguito della reiezione del ricorso da parte del TAR Roma, in sede di appello si pronuncia adesso il Consiglio di Stato, che respinge il ricorso. Secondo i Giudici le modifiche apportate al decreto interministeriale, che nella nuova formulazione consente ai parafarmacisti di accedere al sistema nei casi di ricette contenenti esclusivamente farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione medica, non viola il giudicato giacché queste sono le ricette relative ai medicinali che possono essere acquistati nelle parafarmacie. Per quanto attiene alle ricette “miste”, il Consiglio di Stato sottolinea che la problematica è stata superata dalle modifiche alle specifiche tecniche apportate da SOGEI al sistema che hanno eliminato la possibilità da parte del medico di indicare contestualmente nella stessa ricetta sia i farmaci soggetti a prescrizione, che quelli non soggetti. Secondo il Collegio le nuove specifiche tecniche trovano la loro fonte normativa nell’art. 4 bis del d. m. 30 dicembre 2020 e pertanto non possono essere qualificate come semplici comportamenti amministrativi.
Per quanto attiene, poi, alle ulteriori censure relative al fatto che Federfarma nazionale fosse intervenuta ad opponendum nel giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR e che il TAR capitolino non avesse dichiarato l’inammissibilità di tale intervento, il Consiglio di Stato indica che l’art. 38 c.p.a. consente sempre di intervenire nei giudizi per l’ottemperanza. Inoltre nel caso di specie tale intervento era ammissibile anche perché un’associazione di categoria è legittimata ad intervenire in giudizio per tutelare l’iniziativa economica dei propri associati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 13 marzo 2024
Accesso delle parafarmacie al sistema STS: con l’impossibilità delle ricette elettroniche “miste” è eliminata la “zona grigia”
Le modifiche tecniche di SOGEI del 18 gennaio 2023 al sistema STS, in uno con le disposizioni del decreto interministeriale dell’1 dicembre 2022, definiscono i limiti per l’accesso delle parafarmacie al sistema, eliminando la “zona grigia” delle ricette “miste”
Massima
Parafarmacia – accesso al sistema STS – limitazione alle ricette di farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione – modifiche tecniche SOGEI del gennaio 2023 – impossibilità di ricette “miste” – legittimità
A seguito della sentenza del TAR Roma del 2 novembre 2022, con cui era stato ordinato al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle finanze di provvedere ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette cartacee avvenisse senza discriminazioni nei confronti delle parafarmacie, che erano escluse dall’accesso al sistema STS, è stato adottato il nuovo decreto interministeriale del 1 dicembre 2022. In esso si stabilisce che le parafarmacie possono accedere al sistema nel solo caso in cui il paziente presenti una ricetta recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica. Ad esso si sono accompagnate le modifiche tecniche di SOGEI al sistema STS del gennaio 2023, con cui si è vietata la redazione di ricette “miste”, quelle cioè in cui sono compresi sia farmaci non a carico del SSN ma soggetti a obbligo di prescrizione, che farmaci non soggetti a tale obbligo.
Nel presente giudizio un nutrito gruppo di parafarmacie ha allora adito il TAR Roma, per ottenere l’esatta esecuzione della precedente sentenza, sostenendone l’elusione in primo luogo in quanto il decreto interministeriale non prevede la possibilità di accedere, da parte loro, anche alle cosiddette ricette “miste”; in secondo luogo l’elusione risulterebbe anche dal fatto che le modifiche di SOGEI non hanno la dignità di provvedimento amministrativo, bensì di semplice comportamento.
A seguito della reiezione del ricorso da parte del TAR Roma, in sede di appello si pronuncia adesso il Consiglio di Stato, che respinge il ricorso. Secondo i Giudici le modifiche apportate al decreto interministeriale, che nella nuova formulazione consente ai parafarmacisti di accedere al sistema nei casi di ricette contenenti esclusivamente farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione medica, non viola il giudicato giacché queste sono le ricette relative ai medicinali che possono essere acquistati nelle parafarmacie. Per quanto attiene alle ricette “miste”, il Consiglio di Stato sottolinea che la problematica è stata superata dalle modifiche alle specifiche tecniche apportate da SOGEI al sistema che hanno eliminato la possibilità da parte del medico di indicare contestualmente nella stessa ricetta sia i farmaci soggetti a prescrizione, che quelli non soggetti. Secondo il Collegio le nuove specifiche tecniche trovano la loro fonte normativa nell’art. 4 bis del d. m. 30 dicembre 2020 e pertanto non possono essere qualificate come semplici comportamenti amministrativi.
Per quanto attiene, poi, alle ulteriori censure relative al fatto che Federfarma nazionale fosse intervenuta ad opponendum nel giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR e che il TAR capitolino non avesse dichiarato l’inammissibilità di tale intervento, il Consiglio di Stato indica che l’art. 38 c.p.a. consente sempre di intervenire nei giudizi per l’ottemperanza. Inoltre nel caso di specie tale intervento era ammissibile anche perché un’associazione di categoria è legittimata ad intervenire in giudizio per tutelare l’iniziativa economica dei propri associati.
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