Al titolare di farmacia deve sempre essere consentito di impugnare al TAR gli atti di localizzazione ed apertura delle farmacie concorrenti
Deve sempre essere riconosciuto al titolare di farmacia l'interesse protetto dall'ordinamento al corretto funzionamento del mercato e, quindi, all'impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo ai fini della corretta localizzazione ed apertura degli altri esercizi commerciali concorrenti
Massima
Farmacia – titolare farmacia – impugnazione dinanzi al giudice amministrativo – atti di localizzazione ed apertura di farmacie concorrenti – interesse giuridicamente protetto – sussistenza
A fronte di alcune sentenze che tendono a limitare gli spazi di manovra dei titolari di farmacia dinanzi al Giudice amministrativo, la presente pronuncia del TAR Reggio Calabria mette un punto fermo a favore del fatto che deve sempre essere riconosciuto in capo al titolare l'interesse all'impugnativa di atti riguardanti la localizzazione e l'apertura di sedi concorrenti. Più precisamente il TAR conferma che va riconosciuto all'imprenditore farmacista l'interesse attuale, differenziato e protetto dall'ordinamento, al corretto funzionamento di un mercato basato sul principio di libertà d'iniziativa economica ma pur sempre regolato a tutela della concorrenza e degli altri valori sanciti dalla Costituzione; ciò comporta che non possa essergli negato l'interesse ad impugnare gli atti relativi alla corretta localizzazione ed apertura di altri esercizi commerciali concorrenti.
Il termine “concorrenti” a ben vedere pare avere una portata più ampia rispetto al termine “confinanti” o “contermini” o “limitrofi”, il che depone a favore di una tesi secondo cui anche i titolari non confinanti possano correttamente contestare dinanzi al Giudice amministrativo le localizzazioni o le aperture di farmacie. Se, infatti, è principio consolidato quello secondo cui tutte le farmacie del Comune sono in concorrenza tra loro, a causa del fatto che il cittadino può liberamente approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia preferita, a prescindere dalla allocazione vicina o lontana dalla sua residenza, il principio sull'interesse qualificato all'impugnazione degli atti di localizzazioni ed aperture va applicato a tutte le farmacie (“concorrenti”) e non soltanto a quelle limitrofe alla localizzazione contestata. Il TAR reggino, infatti, in sentenza non a caso ha fatto riferimento al “corretto funzionamento del mercato”, in tal modo aprendo il novero delle ammissibilità dei ricorsi anche a fattispecie diverse ed ulteriori rispetto a quelle dei farmacisti confinanti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Reggio Calabria/sentenza dell'1 luglio 2024
Al titolare di farmacia deve sempre essere consentito di impugnare al TAR gli atti di localizzazione ed apertura delle farmacie concorrenti
Deve sempre essere riconosciuto al titolare di farmacia l'interesse protetto dall'ordinamento al corretto funzionamento del mercato e, quindi, all'impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo ai fini della corretta localizzazione ed apertura degli altri esercizi commerciali concorrenti
Massima
Farmacia – titolare farmacia – impugnazione dinanzi al giudice amministrativo – atti di localizzazione ed apertura di farmacie concorrenti – interesse giuridicamente protetto – sussistenza
A fronte di alcune sentenze che tendono a limitare gli spazi di manovra dei titolari di farmacia dinanzi al Giudice amministrativo, la presente pronuncia del TAR Reggio Calabria mette un punto fermo a favore del fatto che deve sempre essere riconosciuto in capo al titolare l'interesse all'impugnativa di atti riguardanti la localizzazione e l'apertura di sedi concorrenti. Più precisamente il TAR conferma che va riconosciuto all'imprenditore farmacista l'interesse attuale, differenziato e protetto dall'ordinamento, al corretto funzionamento di un mercato basato sul principio di libertà d'iniziativa economica ma pur sempre regolato a tutela della concorrenza e degli altri valori sanciti dalla Costituzione; ciò comporta che non possa essergli negato l'interesse ad impugnare gli atti relativi alla corretta localizzazione ed apertura di altri esercizi commerciali concorrenti.
Il termine “concorrenti” a ben vedere pare avere una portata più ampia rispetto al termine “confinanti” o “contermini” o “limitrofi”, il che depone a favore di una tesi secondo cui anche i titolari non confinanti possano correttamente contestare dinanzi al Giudice amministrativo le localizzazioni o le aperture di farmacie. Se, infatti, è principio consolidato quello secondo cui tutte le farmacie del Comune sono in concorrenza tra loro, a causa del fatto che il cittadino può liberamente approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia preferita, a prescindere dalla allocazione vicina o lontana dalla sua residenza, il principio sull'interesse qualificato all'impugnazione degli atti di localizzazioni ed aperture va applicato a tutte le farmacie (“concorrenti”) e non soltanto a quelle limitrofe alla localizzazione contestata. Il TAR reggino, infatti, in sentenza non a caso ha fatto riferimento al “corretto funzionamento del mercato”, in tal modo aprendo il novero delle ammissibilità dei ricorsi anche a fattispecie diverse ed ulteriori rispetto a quelle dei farmacisti confinanti.
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