Annullamento ricette per dispensazione immotivata di farmaco diverso e più costoso del prescritto: al farmacista l'addebito del prezzo integrale
Se il farmacista dispensa un farmaco biologico significativamente più costoso e diverso da quello prescritto dal medico curante, senza peraltro annotare sulla ricetta i motivi di tale sostituzione, correttamente la Commissione farmaceutica dell'ASL addebita al farmacista l'intero prezzo dei medicinali dispensati
Massima
Farmacia – dispensazione medicinali biologici di maggior costo e diversi da quelli prescritti – verifica commissione farmaceutica dell'ASL – mancanza di annotazione sulla ricetta dei motivi della sostituzione – annullamento ricette – addebito del prezzo integrale dei medicinali al farmacista – legittimità
La Commissione farmaceutica aziendale di un'ASL, in esito alla procedura di verifica ex art. 4 del DPR n. 371/1998, annulla otto ricette spedite e consegnate da una farmacia ai fini del pagamento. Il motivo dell'annullamento risiede nel fatto che il farmaco biologico erogato è diverso e più costoso di quello prescritto e non vi sono annotazioni giustificative sulla ricetta. A seguito dell'annullamento delle ricette viene addebitato alla farmacia il prezzo integrale dei farmaci dispensati, per un importo di circa ventisettemila euro.
Il titolare della farmacia propone ricorso al TAR denunciando il tardivo avvio della procedura per “inadempienze ed inosservanze”, avvenuto successivamente ai trenta giorni indicati nell'art. 5 del DPR citato. Denuncia altresì la tardività della decisione della Commissione che, ai sensi dell'art. 8 del DPR, doveva essere depositata entro i venti giorni dalla prima riunione e poi trasmessa entro i successivi dieci.
Denuncia altresì la violazione dell'art. 4 comma 11 del DPR perché quattro delle otto ricette sarebbero state inviate all'esame della Commissione successivamente alla scadenza dell'anno da che erano state timbrate. Denuncia, infine, l'ingiustificato arricchimento da parte dell'ASL, che avrebbe dovuto almeno sostenere il prezzo dei farmaci indicati in ricetta.
Il TAR triestino in primo luogo afferma la propria giurisdizione sulla controversia ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a., agganciandosi altresì ad una pronuncia resa dal TAR Reggio Calabria nel 2014 su una fattispecie analoga.
Nel merito respinge il ricorso indicando che la ricorrente, a fronte di ricette indicanti la prescrizione di un determinato farmaco biologico, aveva dispensato un diverso farmaco biologico ordinandolo attraverso la piattaforma della distribuzione per conto, inserendo manualmente la relativa anagrafica in difformità dalle indicazioni del medico e senza apporre sulle ricette alcuna annotazione circa le circostanze della modifica della dispensazione.
Poste tali premesse il Collegio stabilisce che le norme applicabili al procedimento sulla regolarità delle ricette sono quelle di cui all'art. 10 commi da 7 a 11 e dell'art. 4 comma 11 del DPR n. 371/1998, che scandiscono termini diversi rispetto a quelli indicati nel ricorso e riferiti alla diversa procedura relativa al deferimento della farmacia alla Commissione.
Per quanto attiene, poi, alla dedotta violazione del termine dell'anno dall'invio, i Giudici rilevano che la locuzione “spedizione della ricetta” equivale a “consegna delle medicine prescritte” e che invece altra cosa è la consegna delle ricette all'ASL; poiché quest'ultima era avvenuta il 2 febbraio 2022 e l'invio delle ricette alla Commissione in data 1 febbraio 2023, i termini sono stati rispettati.
Infine il TAR respinge anche l'ultimo motivo di ricorso stabilendo che i farmaci biologici che sono stati dispensati avevano un costo significativamente superiore per il SSN e il farmacista, discostandosi dalla prescrizione del medico, non aveva neanche annotato i motivi di tale discostarsi sulla ricetta. Ciò giustifica l'annullamento delle ricette che, in virtù di tanto, fa venir meno qualsivoglia titolo giuridico per il pagamento, compreso quello, in forma ridotta, pari al minor prezzo del farmaco prescritto dal medico curante che avrebbe dovuto essere dispensato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Trieste/sentenza del 9 luglio 2024
Annullamento ricette per dispensazione immotivata di farmaco diverso e più costoso del prescritto: al farmacista l'addebito del prezzo integrale
Se il farmacista dispensa un farmaco biologico significativamente più costoso e diverso da quello prescritto dal medico curante, senza peraltro annotare sulla ricetta i motivi di tale sostituzione, correttamente la Commissione farmaceutica dell'ASL addebita al farmacista l'intero prezzo dei medicinali dispensati
Massima
Farmacia – dispensazione medicinali biologici di maggior costo e diversi da quelli prescritti – verifica commissione farmaceutica dell'ASL – mancanza di annotazione sulla ricetta dei motivi della sostituzione – annullamento ricette – addebito del prezzo integrale dei medicinali al farmacista – legittimità
La Commissione farmaceutica aziendale di un'ASL, in esito alla procedura di verifica ex art. 4 del DPR n. 371/1998, annulla otto ricette spedite e consegnate da una farmacia ai fini del pagamento. Il motivo dell'annullamento risiede nel fatto che il farmaco biologico erogato è diverso e più costoso di quello prescritto e non vi sono annotazioni giustificative sulla ricetta. A seguito dell'annullamento delle ricette viene addebitato alla farmacia il prezzo integrale dei farmaci dispensati, per un importo di circa ventisettemila euro.
Il titolare della farmacia propone ricorso al TAR denunciando il tardivo avvio della procedura per “inadempienze ed inosservanze”, avvenuto successivamente ai trenta giorni indicati nell'art. 5 del DPR citato. Denuncia altresì la tardività della decisione della Commissione che, ai sensi dell'art. 8 del DPR, doveva essere depositata entro i venti giorni dalla prima riunione e poi trasmessa entro i successivi dieci.
Denuncia altresì la violazione dell'art. 4 comma 11 del DPR perché quattro delle otto ricette sarebbero state inviate all'esame della Commissione successivamente alla scadenza dell'anno da che erano state timbrate. Denuncia, infine, l'ingiustificato arricchimento da parte dell'ASL, che avrebbe dovuto almeno sostenere il prezzo dei farmaci indicati in ricetta.
Il TAR triestino in primo luogo afferma la propria giurisdizione sulla controversia ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a., agganciandosi altresì ad una pronuncia resa dal TAR Reggio Calabria nel 2014 su una fattispecie analoga.
Nel merito respinge il ricorso indicando che la ricorrente, a fronte di ricette indicanti la prescrizione di un determinato farmaco biologico, aveva dispensato un diverso farmaco biologico ordinandolo attraverso la piattaforma della distribuzione per conto, inserendo manualmente la relativa anagrafica in difformità dalle indicazioni del medico e senza apporre sulle ricette alcuna annotazione circa le circostanze della modifica della dispensazione.
Poste tali premesse il Collegio stabilisce che le norme applicabili al procedimento sulla regolarità delle ricette sono quelle di cui all'art. 10 commi da 7 a 11 e dell'art. 4 comma 11 del DPR n. 371/1998, che scandiscono termini diversi rispetto a quelli indicati nel ricorso e riferiti alla diversa procedura relativa al deferimento della farmacia alla Commissione.
Per quanto attiene, poi, alla dedotta violazione del termine dell'anno dall'invio, i Giudici rilevano che la locuzione “spedizione della ricetta” equivale a “consegna delle medicine prescritte” e che invece altra cosa è la consegna delle ricette all'ASL; poiché quest'ultima era avvenuta il 2 febbraio 2022 e l'invio delle ricette alla Commissione in data 1 febbraio 2023, i termini sono stati rispettati.
Infine il TAR respinge anche l'ultimo motivo di ricorso stabilendo che i farmaci biologici che sono stati dispensati avevano un costo significativamente superiore per il SSN e il farmacista, discostandosi dalla prescrizione del medico, non aveva neanche annotato i motivi di tale discostarsi sulla ricetta. Ciò giustifica l'annullamento delle ricette che, in virtù di tanto, fa venir meno qualsivoglia titolo giuridico per il pagamento, compreso quello, in forma ridotta, pari al minor prezzo del farmaco prescritto dal medico curante che avrebbe dovuto essere dispensato.
Normativa
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