Annullata la sentenza del TAR Ancona sull'obbligo di rinnovo dei concorsi che assegnano a titolo definitivo le farmacie succursali
La farmacia succursale esula dalla pianta organica farmaceutica sicché, una volta assegnata a titolo definitivo mediante concorso pubblico, diventa irrilevante e non deve dar luogo ad un nuovo concorso l'istituzione e l'apertura di nuove farmacie dislocate più vicino ad essa rispetto a quella dell'assegnataria
Massima
Farmacia – succursale – assegnazione a titolo definitivo mediante concorso – istituzione di nuove sedi farmaceutiche ed apertura delle farmacie a distanza minore di quella della farmacia assegnataria – obbligo di bandire un nuovo concorso – non sussiste
Nel Comune di Senigallia vi è una farmacia succursale che nel 2003 fu assegnata a titolo definitivo mediante concorso pubblico ad una titolare del luogo.
A distanza di anni sono state istituite ed aperte altre farmacie che si sono posizionate più vicine alla succursale rispetto a quella dell'assegnataria; una nuova titolare ha chiesto al Comune di procedere ad una nuova assegnazione tenuto conto della minor distanza del proprio esercizio ovvero in subordine di bandire un nuovo concorso. Ne è scaturito un giudizio dinanzi al TAR Ancona conclusosi con la sentenza del 9 febbraio 2024 con cui è stata accolta la tesi secondo cui vi è l'obbligo di una nuova procedura di assegnazione della succursale nel caso di istituzione di una nuova farmacia posizionata a distanza minore di quella dell'assegnataria.
Il Consiglio di Stato però dopo aver sospeso l'efficacia della sentenza con l'ordinanza del 13 maggio 2024, la annulla stabilendo il principio secondo cui una volta che le farmacie succursali sono state assegnate a titolo definitivo mediante concorso, non si devono più bandire nuove procedure di assegnazione.
La tesi del Consiglio di Stato è che le succursali esulano dalla pianta organica e sono istituite per esigenze transeunti per giunta potenzialmente diverse di anno in anno; esse sono previste dall'art. 116 TULS e non sono inserite fra quelle che fanno parte della pianta organica, rispetto alle quali hanno finalità meramente integrative e complementari. Poiché le farmacie succursali vanno assegnate mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 117 TULS (e nella Regione Marche il Regolamento regionale n. 2 - art. 6 commi 5 e 6 - di attuazione della l. reg. n. 4/2015 prevede anch'esso il pubblico concorso), correttamente il Comune ha assegnato la stessa mediante procedura ad evidenza pubblica ed a titolo definitivo.
Secondo il Consiglio di Stato le procedure di assegnazione definitiva sono state rispettose della normativa e coniugano esigenze di imparzialità e di libero accesso al mercato, con la necessità di fornire un ulteriore presidio farmaceutico nelle località ad alta intensità turistica in determinati periodi dell'anno.
Ciò posto, ad avviso del Collegio è del tutto irrilevante l'istituzione di altre farmacie mediante pianta organica e la loro apertura a minor distanza dalla succursale: quest'ultima, se è già stata assegnata a titolo definitivo, non facendo parte della pianta organica, non risente delle modifiche alla stessa sicché le procedure di assegnazione già concluse rimangono del tutto impermeabili alle pretese dei nuovi titolari.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 23 dicembre 2024
Annullata la sentenza del TAR Ancona sull'obbligo di rinnovo dei concorsi che assegnano a titolo definitivo le farmacie succursali
La farmacia succursale esula dalla pianta organica farmaceutica sicché, una volta assegnata a titolo definitivo mediante concorso pubblico, diventa irrilevante e non deve dar luogo ad un nuovo concorso l'istituzione e l'apertura di nuove farmacie dislocate più vicino ad essa rispetto a quella dell'assegnataria
Massima
Farmacia – succursale – assegnazione a titolo definitivo mediante concorso – istituzione di nuove sedi farmaceutiche ed apertura delle farmacie a distanza minore di quella della farmacia assegnataria – obbligo di bandire un nuovo concorso – non sussiste
Nel Comune di Senigallia vi è una farmacia succursale che nel 2003 fu assegnata a titolo definitivo mediante concorso pubblico ad una titolare del luogo.
A distanza di anni sono state istituite ed aperte altre farmacie che si sono posizionate più vicine alla succursale rispetto a quella dell'assegnataria; una nuova titolare ha chiesto al Comune di procedere ad una nuova assegnazione tenuto conto della minor distanza del proprio esercizio ovvero in subordine di bandire un nuovo concorso. Ne è scaturito un giudizio dinanzi al TAR Ancona conclusosi con la sentenza del 9 febbraio 2024 con cui è stata accolta la tesi secondo cui vi è l'obbligo di una nuova procedura di assegnazione della succursale nel caso di istituzione di una nuova farmacia posizionata a distanza minore di quella dell'assegnataria.
Il Consiglio di Stato però dopo aver sospeso l'efficacia della sentenza con l'ordinanza del 13 maggio 2024, la annulla stabilendo il principio secondo cui una volta che le farmacie succursali sono state assegnate a titolo definitivo mediante concorso, non si devono più bandire nuove procedure di assegnazione.
La tesi del Consiglio di Stato è che le succursali esulano dalla pianta organica e sono istituite per esigenze transeunti per giunta potenzialmente diverse di anno in anno; esse sono previste dall'art. 116 TULS e non sono inserite fra quelle che fanno parte della pianta organica, rispetto alle quali hanno finalità meramente integrative e complementari. Poiché le farmacie succursali vanno assegnate mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 117 TULS (e nella Regione Marche il Regolamento regionale n. 2 - art. 6 commi 5 e 6 - di attuazione della l. reg. n. 4/2015 prevede anch'esso il pubblico concorso), correttamente il Comune ha assegnato la stessa mediante procedura ad evidenza pubblica ed a titolo definitivo.
Secondo il Consiglio di Stato le procedure di assegnazione definitiva sono state rispettose della normativa e coniugano esigenze di imparzialità e di libero accesso al mercato, con la necessità di fornire un ulteriore presidio farmaceutico nelle località ad alta intensità turistica in determinati periodi dell'anno.
Ciò posto, ad avviso del Collegio è del tutto irrilevante l'istituzione di altre farmacie mediante pianta organica e la loro apertura a minor distanza dalla succursale: quest'ultima, se è già stata assegnata a titolo definitivo, non facendo parte della pianta organica, non risente delle modifiche alla stessa sicché le procedure di assegnazione già concluse rimangono del tutto impermeabili alle pretese dei nuovi titolari.
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