Apertura della farmacia in deroga alla zona: no alla sospensiva, prevale l’interesse pubblico all’assistenza
Non sussistono le condizioni per sospendere l’efficacia dell’atto con cui il Comune ha deciso di derogare alla zonizzazione della vigente pianta organica al fine di consentire l’apertura di una farmacia al di fuori della zona di competenza; tra i contrapposti interessi, infatti, nella fase cautelare prevale quello pubblico volto a migliorare l’assistenza attraverso la dislocazione di una nuova farmacia sul territorio
Massima
Farmacia – apertura - deroga alla zonizzazione della pianta organica vigente – impugnativa – istanza di sospensiva – reiezione – prevalenza dell’interesse pubblico alla dislocazione di nuova farmacia sul territorio
Un Comune calabro adotta una serie di atti volti a consentire l’apertura di una farmacia di nuova assegnazione al di fuori della zona spettante nella vigente pianta organica, con espressa riserva di modificare quest’ultima in futuro. La decisione di disporre una deroga alla zonizzazione viene assunta sulla scorta di garantire la massima accessibilità e l’equa distribuzione del servizio sul territorio comunale.
Alcuni titolari di farmacie già operative sul territorio, allora, si rivolgono al TAR, chiedendo di sospendere l’efficacia degli atti impugnati, nelle more della fissazione dell’udienza di merito.
Il TAR, tuttavia, non accoglie l’istanza cautelare. Premette che, prescindendo da ogni previsione sull’esito del giudizio di merito, non sussiste il danno grave ed irreparabile giacché il pregiudizio lamentato dalle farmacie ricorrenti è di natura eminentemente patrimoniale e, tutt’al più, deve ritenersi limitato alla farmacia la cui zona è stata occupata in parte dalla nuova farmacia; tale danno, peraltro, qualora dimostrato in sede di merito, in caso di esito positivo del ricorso potrà essere oggetto di ristoro a favore del detto titolare.
Il TAR conclude, quindi, che in questa fase cautelare ritiene di far prevalere l’interesse pubblico alla dislocazione di una nuova farmacia sul territorio comunale.
La decisione, nella fase cautelare, di dare prevalenza all'interesse pubblico consistente nell'apertura di nuove farmacie ai fini del potenziamento dell'assistenza ha vari precedenti conformi, tra i quali di recente l'ordinanza di TAR Perugia del 26 ottobre 2023 (vedi in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catanzaro/ordinanza del 19 aprile 2024
Apertura della farmacia in deroga alla zona: no alla sospensiva, prevale l’interesse pubblico all’assistenza
Non sussistono le condizioni per sospendere l’efficacia dell’atto con cui il Comune ha deciso di derogare alla zonizzazione della vigente pianta organica al fine di consentire l’apertura di una farmacia al di fuori della zona di competenza; tra i contrapposti interessi, infatti, nella fase cautelare prevale quello pubblico volto a migliorare l’assistenza attraverso la dislocazione di una nuova farmacia sul territorio
Massima
Farmacia – apertura - deroga alla zonizzazione della pianta organica vigente – impugnativa – istanza di sospensiva – reiezione – prevalenza dell’interesse pubblico alla dislocazione di nuova farmacia sul territorio
Un Comune calabro adotta una serie di atti volti a consentire l’apertura di una farmacia di nuova assegnazione al di fuori della zona spettante nella vigente pianta organica, con espressa riserva di modificare quest’ultima in futuro. La decisione di disporre una deroga alla zonizzazione viene assunta sulla scorta di garantire la massima accessibilità e l’equa distribuzione del servizio sul territorio comunale.
Alcuni titolari di farmacie già operative sul territorio, allora, si rivolgono al TAR, chiedendo di sospendere l’efficacia degli atti impugnati, nelle more della fissazione dell’udienza di merito.
Il TAR, tuttavia, non accoglie l’istanza cautelare. Premette che, prescindendo da ogni previsione sull’esito del giudizio di merito, non sussiste il danno grave ed irreparabile giacché il pregiudizio lamentato dalle farmacie ricorrenti è di natura eminentemente patrimoniale e, tutt’al più, deve ritenersi limitato alla farmacia la cui zona è stata occupata in parte dalla nuova farmacia; tale danno, peraltro, qualora dimostrato in sede di merito, in caso di esito positivo del ricorso potrà essere oggetto di ristoro a favore del detto titolare.
Il TAR conclude, quindi, che in questa fase cautelare ritiene di far prevalere l’interesse pubblico alla dislocazione di una nuova farmacia sul territorio comunale.
La decisione, nella fase cautelare, di dare prevalenza all'interesse pubblico consistente nell'apertura di nuove farmacie ai fini del potenziamento dell'assistenza ha vari precedenti conformi, tra i quali di recente l'ordinanza di TAR Perugia del 26 ottobre 2023 (vedi in questa rivista).
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