Apertura di una nuova farmacia: è legittimato a chiedere l'annullamento dell'atto il titolare della farmacia limitrofa
Il TAR Napoli respinge un'eccezione di inammissibilità e, accogliendo il ricorso, ribadisce il principio secondo cui il titolare della zona confinante ha sempre titolo per impugnare l'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia qualora essa avvenga in violazione della perimetrazione approvata.
Se vi è differenza tra l'indicazione nominale descrittiva delle vie della zona contenuta nella delibera e l'indicazione cartografica dell'allegata planimetria, la prima prevale sulla seconda
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura della nuova sede – ricorso del farmacista limitrofo - asserita violazione della perimetrazione – ammissibilità
Farmacia – autorizzazione all'apertura di nuova farmacia – impugnazione del titolare limitrofo – asserita violazione della perimetrazione – difformità tra il dato letterale/descrittivo della zona indicato in delibera e quello cartografico della planimetria allegata - prevalenza del dato letterale descrittivo
Con una pregevole sentenza, nella quale viene minuziosamente ricostruita la complessa vicenda che aveva condotto il Comune di Pompei ad autorizzare l'apertura di una farmacia in una via non compresa nella zona assegnatale, il TAR Napoli affronta due questioni rilevanti e le risolve in maniera estremamente chiara.
La prima riguarda l'eccezione, sollevata dalla titolare della farmacia controinteressata, secondo cui in caso di impugnazione di un'autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal titolare della farmacia limitrofa in quanto, riguardando l'impugnativa l’autorizzazione all’apertura (e non già l'istituzione), ciò non darebbe al ricorrente la posizione giuridica di titolare di una sede limitrofa, configurandosi detta posizione come di mero fatto.
L'eccezione viene respinta dal TAR, che si aggancia ad un orientamento giurisprudenziale secondo cui il titolare di una farmacia nell’ambito dello stesso Comune (a maggior ragione quando contesta l'autorizzazione ad allocare la nuova farmacia all'esterno della zona assegnatale) è sempre legittimato a impugnare sia l'istituzione che l’individuazione della zona in cui collocare la nuova farmacia, visto che in tal modo si viene a ridurre o comunque a modificare il suo bacino di utenza.
Al riguardo la sentenza specifica che, “se l’apertura di una farmacia attualizza l’interesse all’impugnazione del relativo provvedimento da parte del titolare della farmacia situata nella medesima località, trattandosi di attività di per sé concorrenziale e, pertanto, capace di determinare un possibile sviamento di clientela, a maggior ragione deve riconoscersi la legittimazione l’interesse a ricorrere della farmacia qui ricorrente, in quanto contesta l’apertura di una farmacia, non solo nella medesima località in cui essa si trova, ma anche nella medesima zona di sua competenza”.
Tale orientamento conferma peraltro i principi enunciati nelle recenti sentenze del TAR Perugia del 15 marzo 2024 e del TAR Reggio Calabria dell'1 luglio 2024 (vedi entrambe in questa rivista), secondo cui al titolare di farmacia del medesimo Comune deve essere sempre riconosciuto dall'ordinamento l'interesse protetto al corretto funzionamento del mercato e, quindi, all'impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo degli atti autorizzativi di nuove farmacie ai fini della corretta localizzazione ed apertura degli altri esercizi commerciali concorrenti.
Per quanto concerne il merito della vicenda, il TAR evidenzia che nella relazione letterale/descrittiva della zonacontenuta nella delibera istitutiva delle nuove sedi la via in cui è stata autorizzata l'apertura della nuova sede risulta essere stata espressamente assegnata al titolare limitrofo (che ha proposto ricorso) e non all'assegnatario della nuova farmacia, sicché ove anche vi sia un contrasto nell'individuazione della strada tra il dato letterale descrittivo e quello risultante dalla cartografia allegata alla delibera, se il dato letterale descrittivo è inequivocabile nell'individuazione del perimetro (come nel caso di specie), esso prevale sul discordante dato cartografico.
P.S. La sentenza è stata sospensa in sede cautelare da parte del Consiglio di Stato con un'ordinanza del 14 aprile 2025, sulla base della tesi secondo cui è opportuno pervenire alla sentenza di secondo grado con la farmacia ancora aperta, evidentemente nell'interesse pubblico alla migliore assistenza farmaceutica ai cittadini.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 4 marzo 2025
Apertura di una nuova farmacia: è legittimato a chiedere l'annullamento dell'atto il titolare della farmacia limitrofa
Il TAR Napoli respinge un'eccezione di inammissibilità e, accogliendo il ricorso, ribadisce il principio secondo cui il titolare della zona confinante ha sempre titolo per impugnare l'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia qualora essa avvenga in violazione della perimetrazione approvata.
Se vi è differenza tra l'indicazione nominale descrittiva delle vie della zona contenuta nella delibera e l'indicazione cartografica dell'allegata planimetria, la prima prevale sulla seconda
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura della nuova sede – ricorso del farmacista limitrofo - asserita violazione della perimetrazione – ammissibilità
Farmacia – autorizzazione all'apertura di nuova farmacia – impugnazione del titolare limitrofo – asserita violazione della perimetrazione – difformità tra il dato letterale/descrittivo della zona indicato in delibera e quello cartografico della planimetria allegata - prevalenza del dato letterale descrittivo
Con una pregevole sentenza, nella quale viene minuziosamente ricostruita la complessa vicenda che aveva condotto il Comune di Pompei ad autorizzare l'apertura di una farmacia in una via non compresa nella zona assegnatale, il TAR Napoli affronta due questioni rilevanti e le risolve in maniera estremamente chiara.
La prima riguarda l'eccezione, sollevata dalla titolare della farmacia controinteressata, secondo cui in caso di impugnazione di un'autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal titolare della farmacia limitrofa in quanto, riguardando l'impugnativa l’autorizzazione all’apertura (e non già l'istituzione), ciò non darebbe al ricorrente la posizione giuridica di titolare di una sede limitrofa, configurandosi detta posizione come di mero fatto.
L'eccezione viene respinta dal TAR, che si aggancia ad un orientamento giurisprudenziale secondo cui il titolare di una farmacia nell’ambito dello stesso Comune (a maggior ragione quando contesta l'autorizzazione ad allocare la nuova farmacia all'esterno della zona assegnatale) è sempre legittimato a impugnare sia l'istituzione che l’individuazione della zona in cui collocare la nuova farmacia, visto che in tal modo si viene a ridurre o comunque a modificare il suo bacino di utenza.
Al riguardo la sentenza specifica che, “se l’apertura di una farmacia attualizza l’interesse all’impugnazione del relativo provvedimento da parte del titolare della farmacia situata nella medesima località, trattandosi di attività di per sé concorrenziale e, pertanto, capace di determinare un possibile sviamento di clientela, a maggior ragione deve riconoscersi la legittimazione l’interesse a ricorrere della farmacia qui ricorrente, in quanto contesta l’apertura di una farmacia, non solo nella medesima località in cui essa si trova, ma anche nella medesima zona di sua competenza”.
Tale orientamento conferma peraltro i principi enunciati nelle recenti sentenze del TAR Perugia del 15 marzo 2024 e del TAR Reggio Calabria dell'1 luglio 2024 (vedi entrambe in questa rivista), secondo cui al titolare di farmacia del medesimo Comune deve essere sempre riconosciuto dall'ordinamento l'interesse protetto al corretto funzionamento del mercato e, quindi, all'impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo degli atti autorizzativi di nuove farmacie ai fini della corretta localizzazione ed apertura degli altri esercizi commerciali concorrenti.
Per quanto concerne il merito della vicenda, il TAR evidenzia che nella relazione letterale/descrittiva della zonacontenuta nella delibera istitutiva delle nuove sedi la via in cui è stata autorizzata l'apertura della nuova sede risulta essere stata espressamente assegnata al titolare limitrofo (che ha proposto ricorso) e non all'assegnatario della nuova farmacia, sicché ove anche vi sia un contrasto nell'individuazione della strada tra il dato letterale descrittivo e quello risultante dalla cartografia allegata alla delibera, se il dato letterale descrittivo è inequivocabile nell'individuazione del perimetro (come nel caso di specie), esso prevale sul discordante dato cartografico.
P.S. La sentenza è stata sospensa in sede cautelare da parte del Consiglio di Stato con un'ordinanza del 14 aprile 2025, sulla base della tesi secondo cui è opportuno pervenire alla sentenza di secondo grado con la farmacia ancora aperta, evidentemente nell'interesse pubblico alla migliore assistenza farmaceutica ai cittadini.
Normativa
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