Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti: all'azienda farmaceutica spetta l'accesso agli atti ed ai dati
All'azienda farmaceutica destinataria di un atto dell'AIFA relativo all'attribuzione degli oneri di ripiano ex art. 1 commi 574 e segg. legge n. 145/2018 spetta l'accesso agli atti ed ai dati relativi a tutti i farmaci che entrano a far parte della procedura di ripiano, con esclusione dei dati coperti da segreto economico commerciale
Massima
Medicinali – attribuzione oneri di ripiano ex art. 1 commi 574 e segg. l. n. 145/2018 azienda farmaceutica destinataria dell'atto – istanza di accesso ai documenti ed ai dati di tutti i farmaci entrati a far parte della procedura – diniego – conoscibilità informazioni industriali di aziende terze coperte da segreto economico commerciale – illegittimità
Un'azienda farmaceutica, avendo ricevuto una richiesta economica da parte di AIFA relativa agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 commi 574 e seguenti della l. n. 145/2018, chiede di ottenere copia dei documenti e dei dati relativi a tutti i farmaci entrati a far parte della procedura di ripiano sulla base dei quali sono stati determinati le quote e gli importi della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020, nonché delle market shares e delle quote di ripiano.
AIFA non accoglie la richiesta sostenendo che il livello di dettaglio richiesto farebbe conoscere informazioni industriali di aziende terze coperte da segreto economico commerciale.
Il TAR accoglie il ricorso richiamando un proprio precedente del 2022 secondo cui l'Aifa ha il dovere di rendere disponibili tutti quei documenti già esistenti e che non necessitano di elaborazione con l'espressa esclusione dei soli dati di spesa idonei a rivelare l'esistenza e l'ammontare degli sconti confidenziali coperti da clausole di riservatezza con AIFA; ciò in quanto questi dati, ove conosciuti dall'azienda istante, violerebbero i segreti commerciali ed industriali delle altre aziende farmaceutiche.
Il Collegio rammenta, infatti, che occorre assicurare ai destinatari di un atto amministrativo la verifica riguardo alla trasparenza ed all'imparzialità della p.A. nell'esercizio dei propri poteri. In riferimento al caso concreto la sentenza afferma che il diniego di AIFA si è rivelato inadeguato nella sua motivazione, che ha privilegiato una formula stereotipata e generica, al punto da apparire elusiva dell'istanza presentata dall'azienda farmaceutica, mentre i documenti ed i dati richiesti, depurati da tutti i contenuti coperti da segretezza, comunque consentirebbero di verificare la correttezza o meno dell'attività istruttoria dell'AIFA da cui è scaturita la richiesta economica all'azienda farmaceutica ricorrente.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza del 20 luglio 2023
Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti: all'azienda farmaceutica spetta l'accesso agli atti ed ai dati
All'azienda farmaceutica destinataria di un atto dell'AIFA relativo all'attribuzione degli oneri di ripiano ex art. 1 commi 574 e segg. legge n. 145/2018 spetta l'accesso agli atti ed ai dati relativi a tutti i farmaci che entrano a far parte della procedura di ripiano, con esclusione dei dati coperti da segreto economico commerciale
Massima
Medicinali – attribuzione oneri di ripiano ex art. 1 commi 574 e segg. l. n. 145/2018 azienda farmaceutica destinataria dell'atto – istanza di accesso ai documenti ed ai dati di tutti i farmaci entrati a far parte della procedura – diniego – conoscibilità informazioni industriali di aziende terze coperte da segreto economico commerciale – illegittimità
Un'azienda farmaceutica, avendo ricevuto una richiesta economica da parte di AIFA relativa agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 commi 574 e seguenti della l. n. 145/2018, chiede di ottenere copia dei documenti e dei dati relativi a tutti i farmaci entrati a far parte della procedura di ripiano sulla base dei quali sono stati determinati le quote e gli importi della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020, nonché delle market shares e delle quote di ripiano.
AIFA non accoglie la richiesta sostenendo che il livello di dettaglio richiesto farebbe conoscere informazioni industriali di aziende terze coperte da segreto economico commerciale.
Il TAR accoglie il ricorso richiamando un proprio precedente del 2022 secondo cui l'Aifa ha il dovere di rendere disponibili tutti quei documenti già esistenti e che non necessitano di elaborazione con l'espressa esclusione dei soli dati di spesa idonei a rivelare l'esistenza e l'ammontare degli sconti confidenziali coperti da clausole di riservatezza con AIFA; ciò in quanto questi dati, ove conosciuti dall'azienda istante, violerebbero i segreti commerciali ed industriali delle altre aziende farmaceutiche.
Il Collegio rammenta, infatti, che occorre assicurare ai destinatari di un atto amministrativo la verifica riguardo alla trasparenza ed all'imparzialità della p.A. nell'esercizio dei propri poteri. In riferimento al caso concreto la sentenza afferma che il diniego di AIFA si è rivelato inadeguato nella sua motivazione, che ha privilegiato una formula stereotipata e generica, al punto da apparire elusiva dell'istanza presentata dall'azienda farmaceutica, mentre i documenti ed i dati richiesti, depurati da tutti i contenuti coperti da segretezza, comunque consentirebbero di verificare la correttezza o meno dell'attività istruttoria dell'AIFA da cui è scaturita la richiesta economica all'azienda farmaceutica ricorrente.
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