Concorsi e piante organiche: è illegittima la pianta organica che modifica la zona della farmacia posta a concorso durante il suo svolgimento
La nuova pianta organica che, durante lo svolgimento del concorso, procede a modificare la zona della sede farmaceutica oggetto di assegnazione, va revocata in quanto viola la par condicio dei concorrenti e lede il principio dell'affidamento, essendo il bando di concorso la lex specialis a cui l'Amministrazione è vincolata
Massima
Farmacia – sede posta a concorso – modifica della zona mediante pianta organica nelle more dello svolgimento del concorso – revoca della pianta organica per violazione della par condicio e violazione del principio dell'affidamento – impugnazione della revoca – reiezione – regola dell'immutabilità delle sedi poste a concorso
Il Comune di Celano, dopo aver approvato la delimitazione della sede farmaceutica da porre a concorso straordinario nel 2012, nelle more dello svolgimento del concorso medesimo approva, nel 2017, una nuova pianta organica che modifica sensibilmente la zona della detta farmacia in senso meno favorevole a quanto previsto in precedenza.
Compulsato dalla regione Abruzzo, che lo invita ad adottare un atto di autotutela, confermando che la delimitazione della farmacia in concorso non può essere modificata a pena di violazione della par condicio, il Comune approva un atto di revoca, con ripristino dei confini originari; avverso tale ultimo atto insorgono allora mediante ricorso i titolari delle altre sedi farmaceutiche già operative sul territorio comunale.
Il TAR respinge il ricorso indicando che la modifica del perimetro della farmacia posta a concorso, nelle more dello svolgimento dello stesso, si pone in aperta violazione dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti nonché della certezza della procedura a cui vanno improntate le procedure concorsuali.
Il Collegio al proposito articola una doppio ordine di ragionamento:
a) in termini generali richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando del concorso pubblico costituisce la lex specialis, da interpretarsi in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le disposizioni in esso contenute vincolano rigorosamente l’operato dell’amministrazione, che rimane obbligata alla loro applicazione senza margine di discrezionalità; tale rigore è posto a presidio sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti (che verrebbero lesi qualora si consentisse la modifica delle norme poste alla base della procedura pubblica), sia del più generale principio che impedisce la disapplicazione del bando da parte della p.A. atteso che al rispetto di tale atto l’amministrazione si è auto vincolata;
b) in termini specifici, riferiti ai concorsi per l'assegnazione di farmacie, richiama poi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la modifica del perimetro delle zone poste a concorso, durante il suo svolgimento, incide negativamente sulla certezza della procedura concorsuale.
Ciò posto, la sentenza stabilisce che correttamente il Comune ha proceduto a revocare, su sollecitazione della Regione, la pianta organica con cui aveva variato in peius la zona della sede posta a concorso: l'atto revocato, infatti, modificava in corso di procedura le norme della lex specialis violando in tal modo il principio della par condicio tra i concorrenti, nonché i principi di correttezza e di legittimo affidamento.
Per quanto concerne, poi, l'interesse pubblico all'adozione dell'atto di revoca, il TAR lo individua nella necessità di garantire l'assistenza farmaceutica celermente all'interno della zona originariamente perimetrata mediante l'apertura della farmacia da parte del legittimo assegnatario/vincitore della stessa, mentre alcun affidamento va riconosciuto all'interesse dei farmacisti ricorrenti atteso che esso si concretizza nella conservazione di una maggiore quota di mercato o di monopolio territoriale.
Il tema della modifica della zona della sede posta a concorso è molto dibattuto in giurisprudenza e, se vi sono sentenze come la presente che non la consentono, ve ne sono altre che invece la ritengono legittima come quelle del TAR Palermo dell'8 marzo 2024 e del 30 ottobre 2023 e del TAR Cagliari dell'11 gennaio 2023.
La presente sentenza non è stata appellata e quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR L'Aquila/sentenza del 31 marzo 2023
Concorsi e piante organiche: è illegittima la pianta organica che modifica la zona della farmacia posta a concorso durante il suo svolgimento
La nuova pianta organica che, durante lo svolgimento del concorso, procede a modificare la zona della sede farmaceutica oggetto di assegnazione, va revocata in quanto viola la par condicio dei concorrenti e lede il principio dell'affidamento, essendo il bando di concorso la lex specialis a cui l'Amministrazione è vincolata
Massima
Farmacia – sede posta a concorso – modifica della zona mediante pianta organica nelle more dello svolgimento del concorso – revoca della pianta organica per violazione della par condicio e violazione del principio dell'affidamento – impugnazione della revoca – reiezione – regola dell'immutabilità delle sedi poste a concorso
Il Comune di Celano, dopo aver approvato la delimitazione della sede farmaceutica da porre a concorso straordinario nel 2012, nelle more dello svolgimento del concorso medesimo approva, nel 2017, una nuova pianta organica che modifica sensibilmente la zona della detta farmacia in senso meno favorevole a quanto previsto in precedenza.
Compulsato dalla regione Abruzzo, che lo invita ad adottare un atto di autotutela, confermando che la delimitazione della farmacia in concorso non può essere modificata a pena di violazione della par condicio, il Comune approva un atto di revoca, con ripristino dei confini originari; avverso tale ultimo atto insorgono allora mediante ricorso i titolari delle altre sedi farmaceutiche già operative sul territorio comunale.
Il TAR respinge il ricorso indicando che la modifica del perimetro della farmacia posta a concorso, nelle more dello svolgimento dello stesso, si pone in aperta violazione dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti nonché della certezza della procedura a cui vanno improntate le procedure concorsuali.
Il Collegio al proposito articola una doppio ordine di ragionamento:
a) in termini generali richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando del concorso pubblico costituisce la lex specialis, da interpretarsi in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le disposizioni in esso contenute vincolano rigorosamente l’operato dell’amministrazione, che rimane obbligata alla loro applicazione senza margine di discrezionalità; tale rigore è posto a presidio sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti (che verrebbero lesi qualora si consentisse la modifica delle norme poste alla base della procedura pubblica), sia del più generale principio che impedisce la disapplicazione del bando da parte della p.A. atteso che al rispetto di tale atto l’amministrazione si è auto vincolata;
b) in termini specifici, riferiti ai concorsi per l'assegnazione di farmacie, richiama poi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la modifica del perimetro delle zone poste a concorso, durante il suo svolgimento, incide negativamente sulla certezza della procedura concorsuale.
Ciò posto, la sentenza stabilisce che correttamente il Comune ha proceduto a revocare, su sollecitazione della Regione, la pianta organica con cui aveva variato in peius la zona della sede posta a concorso: l'atto revocato, infatti, modificava in corso di procedura le norme della lex specialis violando in tal modo il principio della par condicio tra i concorrenti, nonché i principi di correttezza e di legittimo affidamento.
Per quanto concerne, poi, l'interesse pubblico all'adozione dell'atto di revoca, il TAR lo individua nella necessità di garantire l'assistenza farmaceutica celermente all'interno della zona originariamente perimetrata mediante l'apertura della farmacia da parte del legittimo assegnatario/vincitore della stessa, mentre alcun affidamento va riconosciuto all'interesse dei farmacisti ricorrenti atteso che esso si concretizza nella conservazione di una maggiore quota di mercato o di monopolio territoriale.
Il tema della modifica della zona della sede posta a concorso è molto dibattuto in giurisprudenza e, se vi sono sentenze come la presente che non la consentono, ve ne sono altre che invece la ritengono legittima come quelle del TAR Palermo dell'8 marzo 2024 e del 30 ottobre 2023 e del TAR Cagliari dell'11 gennaio 2023.
La presente sentenza non è stata appellata e quindi è definitiva.
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