Concorso per il pubblico impiego: la laurea in “Chimica e tecnologie farmaceutiche” non è equipollente a quella in “Scienze e tecnologie della chimica industriale”
Se il bando richiede quale requisito di partecipazione la laurea di “Scienze e tecnologie della chimica industriale”, correttamente l'Amministrazione esclude il possessore della laurea in “Chimica e tecnologia farmaceutiche”, atteso che il primo è esperto del settore industriale, mentre il secondo è esperto del farmaco
Massima
Medicinali – concorsi per il pubblico impiego – requisito della laurea in “Scienze e tecnologie della chimica industriale” - equipollenza della laurea in “Chimica e tecnologia farmaceutiche” - diversità di percorsi didattici - esclusione
Nel concorso che prescrive la laurea in “Scienze e tecnologie della chimica industriale” quale requisito per l'accesso, non è consentita la partecipazione ai possessori della laurea in “Chimica e tecnologie farmaceutiche”, attesa la non equipollenza dei due titoli.
Lo stabilisce il TAR Roma, evidenziando che le regole indicate nel bando di concorso, che è lex specialis, non possono essere disapplicate dall'Amministrazione: essa si è autodeterminata nello scegliere come requisito la laurea in chimica industriale tenuto conto delle specifiche competenze tecnico specialistiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni da svolgersi.
La laurea in chimica farmaceutica non è equipollente a quella richiesta dal bendo atteso che attiene a competenze relative allo sviluppo ed al controllo del farmaco nonché alla preparazione dei medicinali secondo le norme della farmacopea, sicché i laureati possono qualificarsi come esperti del farmaco e dei prodotti per la salute; la laurea in chimica industriale, invece, secondo il Collegio attiene a competenze relative agli impianti chimici, alle discipline ambientali e biotecnologiche ed in particolare alle metodologie disintesi e delle tecniche strumentali per la caratterizzazione e la definizione delle relazioni struttura–proprietà dei materiali.
Il TAR allora conclude sostenendo che il possessore della prima laurea è un esperto in farmaci, il possessore della seconda laurea è un esperto nel settore industriale; alla luce delle evidenti differenze dei percorsi formativi e delle competenze è congrua la scelta operata nel bando in merito ai requisiti specifici delle professionalità da reclutare e correttamente ha deciso la commissione di concorso quando ha escluso l'equipollenza.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 3 aprile 2023
Concorso per il pubblico impiego: la laurea in “Chimica e tecnologie farmaceutiche” non è equipollente a quella in “Scienze e tecnologie della chimica industriale”
Se il bando richiede quale requisito di partecipazione la laurea di “Scienze e tecnologie della chimica industriale”, correttamente l'Amministrazione esclude il possessore della laurea in “Chimica e tecnologia farmaceutiche”, atteso che il primo è esperto del settore industriale, mentre il secondo è esperto del farmaco
Massima
Medicinali – concorsi per il pubblico impiego – requisito della laurea in “Scienze e tecnologie della chimica industriale” - equipollenza della laurea in “Chimica e tecnologia farmaceutiche” - diversità di percorsi didattici - esclusione
Nel concorso che prescrive la laurea in “Scienze e tecnologie della chimica industriale” quale requisito per l'accesso, non è consentita la partecipazione ai possessori della laurea in “Chimica e tecnologie farmaceutiche”, attesa la non equipollenza dei due titoli.
Lo stabilisce il TAR Roma, evidenziando che le regole indicate nel bando di concorso, che è lex specialis, non possono essere disapplicate dall'Amministrazione: essa si è autodeterminata nello scegliere come requisito la laurea in chimica industriale tenuto conto delle specifiche competenze tecnico specialistiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni da svolgersi.
La laurea in chimica farmaceutica non è equipollente a quella richiesta dal bendo atteso che attiene a competenze relative allo sviluppo ed al controllo del farmaco nonché alla preparazione dei medicinali secondo le norme della farmacopea, sicché i laureati possono qualificarsi come esperti del farmaco e dei prodotti per la salute; la laurea in chimica industriale, invece, secondo il Collegio attiene a competenze relative agli impianti chimici, alle discipline ambientali e biotecnologiche ed in particolare alle metodologie disintesi e delle tecniche strumentali per la caratterizzazione e la definizione delle relazioni struttura–proprietà dei materiali.
Il TAR allora conclude sostenendo che il possessore della prima laurea è un esperto in farmaci, il possessore della seconda laurea è un esperto nel settore industriale; alla luce delle evidenti differenze dei percorsi formativi e delle competenze è congrua la scelta operata nel bando in merito ai requisiti specifici delle professionalità da reclutare e correttamente ha deciso la commissione di concorso quando ha escluso l'equipollenza.
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