Concorso straordinario: i titolari di sedi limitrofe non possono impugnare l’assegnazione a chi poco prima ha venduto le proprie quote di una SAS urbana. Una decisione che non convince
I titolari delle farmacie limitrofe non hanno titolo per impugnare l’assegnazione della sede ad un farmacista vincitore del concorso straordinario che, titolare di quote di una SAS urbana acquistate nelle more del concorso, le abbia cedute nell’imminenza dell’assegnazione.
L’interesse a ricorrere da parte dei farmacisti titolari di sedi limitrofe va circoscritto soltanto all’atto con cui viene istituita e zonizzata una sede farmaceutica, restando del tutto irrilevante il successivo atto di assegnazione della stessa qualora non vi sia stata la tempestiva impugnazione dell’istituzione.
Il ricorso dei titolari delle farmacie avverso l’assegnazione ad un concorrente del concorso straordinario è inammissibile atteso che alcuna utilità verrebbe ricavata dai titolari poiché la sede vacante sarebbe comunque assegnata ad altro partecipante che segue in graduatoria
Massima
Farmacia – concorso straordinario – concorrente titolare di quote di SAS urbana – cessione di quote – assegnazione – impugnazione farmacisti limitrofi – inammissibilità
Farmacia – assegnazione – impugnazione farmacisti limitrofi – in mancanza di impugnazione dell’atto istitutivo - inammissibilità
La pronuncia del TAR Cagliari ritorna su una problematica diffusasi durante il notevole lasso di tempo in cui si è sviluppato il concorso straordinario: trattasi dell’acquisto, da parte di alcuni concorrenti, di quote di società proprietarie di farmacie urbane. Nei casi in cui tali concorrenti siano divenuti vincitori del concorso, ai fini dell’assegnazione della sede hanno spesso proceduto a cedere tali quote, ma da ciò sono scaturiti contenziosi a seguito dei ricorsi proposti dai farmacisti titolari di sedi limitrofe a quella assegnata.
I profili su cui si appuntano le censure, in questi casi sono sostanzialmente due ed attengono: 1) alla perdita dei requisiti per la partecipazione nel caso di acquisto di quote, 2) alla violazione dell’obbligo di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi dieci anni.
Tale le più recenti sentenze spicca questa, del TAR Cagliari, estremamente sintetica nella parte motiva, che dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso dei farmacisti titolari avverso l’assegnazione effettuata ad un concorrente che aveva ceduto, nell’imminenza dell’assegnazione, le quote di una SAS acquistate nelle more del concorso.
Il TAR cagliaritano premette che è inammissibile il ricorso al Giudice amministrativo se da esso non scaturisce uno specifico beneficio, dedotto e argomentato, a favore di chi abbia proposto il ricorso. Sulla base di questo presupposto il TAR sostiene che, poiché la giurisprudenza ha riconosciuto l’impugnabilità, da parte dei titolari limitrofi, dell’atto istitutivo della sede perché da esso ne discende anche il futuro sviamento di clientela ed una perdita reddituale, di fatto la mera impugnazione dell’atto di assegnazione non può ritenersi ammissibile, perché trae origine da un’istituzione precedentemente già adottata e non impugnata. E qui il TAR conclude il ragionamento sottolineando che, non avendo i titolari, nel caso di specie, impugnato a suo tempo l’istituzione della sede, alcun interesse può esser riconosciuto loro nell’impugnazione dell’assegnazione.
Il ragionamento del Giudice, in questo caso, pare davvero poco condivisibile anche perché liquida sbrigativamente una questione giuridica che meriterebbe maggiore ponderazione. Un conto, infatti, è impugnare l’istituzione della sede per le illegittimità intervenute nel procedimento istitutivo, altro conto è impugnare l’assegnazione giacché l’assegnatario non avrebbe i titoli per ottenere l’assegnazione ed attivare la sede istituita. Non vi è dubbio che il procedimento istitutivo di una sede possa essere regolare, quindi non vi sarebbe alcun motivo per impugnare tali atti; ma l’atto di assegnazione di quella sede potrebbe essere invece illegittimo, il che comporterebbe l’illegittima attivazione di una farmacia, con il conseguente concreto illegittimo sviamento di clientela ai danni dei titolari limitrofi.
Legare giuridicamente i due atti (istituzione e assegnazione) nella fattispecie in esame, al punto da ritenere che, in mancanza di tempestiva impugnativa del primo è inammissibile l’impugnativa del secondo, appare dunque una decisione poco condivisibile. Sul punto va invece richiamata, per la sua maggiore puntualità, la recentissima sentenza del TAR Perugia del 15 marzo 2024 (vedi in questa rivista), che ha ammesso l'impugnabilità del solo atto di assegnazione da parte dei titolari concorrenti.
Il TAR Cagliari pare rendersi conto della forzatura logica della propria tesi e conclude sostenendo che l’eventuale accoglimento del ricorso proposto dai titolari limitrofi in ogni caso non darebbe loro alcuna utilità concreta giacché comunque la sede vacante verrebbe assegnata ad altro concorrente. Ma qui incorre in un'altra affermazione non proprio precisa, essendo tutt’altro che scontata l’assegnazione ai concorrenti che seguono in graduatoria, come dimostra il fenomeno delle sedi rimaste vacanti nelle varie Regioni al termine dei sei anni di validità della graduatoria del concorso straordinario. La tesi contenuta in sentenza considera dunque certo ciò che invece è incerto, senza peraltro valutare che il rinvio dell’apertura della sede posta a concorso (attraverso l’annullamento dell’assegnazione) configura ex se per i farmacisti concorrenti (e a maggior ragione per il limitrofo) un sicuro e concreto vantaggio economico, tutelabile in giudizio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Cagliari/sentenza del 25 marzo 2024
Concorso straordinario: i titolari di sedi limitrofe non possono impugnare l’assegnazione a chi poco prima ha venduto le proprie quote di una SAS urbana. Una decisione che non convince
I titolari delle farmacie limitrofe non hanno titolo per impugnare l’assegnazione della sede ad un farmacista vincitore del concorso straordinario che, titolare di quote di una SAS urbana acquistate nelle more del concorso, le abbia cedute nell’imminenza dell’assegnazione.
L’interesse a ricorrere da parte dei farmacisti titolari di sedi limitrofe va circoscritto soltanto all’atto con cui viene istituita e zonizzata una sede farmaceutica, restando del tutto irrilevante il successivo atto di assegnazione della stessa qualora non vi sia stata la tempestiva impugnazione dell’istituzione.
Il ricorso dei titolari delle farmacie avverso l’assegnazione ad un concorrente del concorso straordinario è inammissibile atteso che alcuna utilità verrebbe ricavata dai titolari poiché la sede vacante sarebbe comunque assegnata ad altro partecipante che segue in graduatoria
Massima
Farmacia – concorso straordinario – concorrente titolare di quote di SAS urbana – cessione di quote – assegnazione – impugnazione farmacisti limitrofi – inammissibilità
Farmacia – assegnazione – impugnazione farmacisti limitrofi – in mancanza di impugnazione dell’atto istitutivo - inammissibilità
La pronuncia del TAR Cagliari ritorna su una problematica diffusasi durante il notevole lasso di tempo in cui si è sviluppato il concorso straordinario: trattasi dell’acquisto, da parte di alcuni concorrenti, di quote di società proprietarie di farmacie urbane. Nei casi in cui tali concorrenti siano divenuti vincitori del concorso, ai fini dell’assegnazione della sede hanno spesso proceduto a cedere tali quote, ma da ciò sono scaturiti contenziosi a seguito dei ricorsi proposti dai farmacisti titolari di sedi limitrofe a quella assegnata.
I profili su cui si appuntano le censure, in questi casi sono sostanzialmente due ed attengono: 1) alla perdita dei requisiti per la partecipazione nel caso di acquisto di quote, 2) alla violazione dell’obbligo di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi dieci anni.
Tale le più recenti sentenze spicca questa, del TAR Cagliari, estremamente sintetica nella parte motiva, che dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso dei farmacisti titolari avverso l’assegnazione effettuata ad un concorrente che aveva ceduto, nell’imminenza dell’assegnazione, le quote di una SAS acquistate nelle more del concorso.
Il TAR cagliaritano premette che è inammissibile il ricorso al Giudice amministrativo se da esso non scaturisce uno specifico beneficio, dedotto e argomentato, a favore di chi abbia proposto il ricorso. Sulla base di questo presupposto il TAR sostiene che, poiché la giurisprudenza ha riconosciuto l’impugnabilità, da parte dei titolari limitrofi, dell’atto istitutivo della sede perché da esso ne discende anche il futuro sviamento di clientela ed una perdita reddituale, di fatto la mera impugnazione dell’atto di assegnazione non può ritenersi ammissibile, perché trae origine da un’istituzione precedentemente già adottata e non impugnata. E qui il TAR conclude il ragionamento sottolineando che, non avendo i titolari, nel caso di specie, impugnato a suo tempo l’istituzione della sede, alcun interesse può esser riconosciuto loro nell’impugnazione dell’assegnazione.
Il ragionamento del Giudice, in questo caso, pare davvero poco condivisibile anche perché liquida sbrigativamente una questione giuridica che meriterebbe maggiore ponderazione. Un conto, infatti, è impugnare l’istituzione della sede per le illegittimità intervenute nel procedimento istitutivo, altro conto è impugnare l’assegnazione giacché l’assegnatario non avrebbe i titoli per ottenere l’assegnazione ed attivare la sede istituita. Non vi è dubbio che il procedimento istitutivo di una sede possa essere regolare, quindi non vi sarebbe alcun motivo per impugnare tali atti; ma l’atto di assegnazione di quella sede potrebbe essere invece illegittimo, il che comporterebbe l’illegittima attivazione di una farmacia, con il conseguente concreto illegittimo sviamento di clientela ai danni dei titolari limitrofi.
Legare giuridicamente i due atti (istituzione e assegnazione) nella fattispecie in esame, al punto da ritenere che, in mancanza di tempestiva impugnativa del primo è inammissibile l’impugnativa del secondo, appare dunque una decisione poco condivisibile. Sul punto va invece richiamata, per la sua maggiore puntualità, la recentissima sentenza del TAR Perugia del 15 marzo 2024 (vedi in questa rivista), che ha ammesso l'impugnabilità del solo atto di assegnazione da parte dei titolari concorrenti.
Il TAR Cagliari pare rendersi conto della forzatura logica della propria tesi e conclude sostenendo che l’eventuale accoglimento del ricorso proposto dai titolari limitrofi in ogni caso non darebbe loro alcuna utilità concreta giacché comunque la sede vacante verrebbe assegnata ad altro concorrente. Ma qui incorre in un'altra affermazione non proprio precisa, essendo tutt’altro che scontata l’assegnazione ai concorrenti che seguono in graduatoria, come dimostra il fenomeno delle sedi rimaste vacanti nelle varie Regioni al termine dei sei anni di validità della graduatoria del concorso straordinario. La tesi contenuta in sentenza considera dunque certo ciò che invece è incerto, senza peraltro valutare che il rinvio dell’apertura della sede posta a concorso (attraverso l’annullamento dell’assegnazione) configura ex se per i farmacisti concorrenti (e a maggior ragione per il limitrofo) un sicuro e concreto vantaggio economico, tutelabile in giudizio.
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