Concorso straordinario: la durata di validità della graduatoria è di sei anni dal primo interpello
La validità della graduatoria del concorso straordinario cessa decorsi sei anni dal primo interpello giacché protrarre a tempo indeterminato l’efficacia di tale graduatoria danneggia le posizioni giuridiche della nuova platea di aspiranti alle sedi poste a concorso straordinario e rimaste vacanti al termine dei sei anni
Massima
Farmacia – concorso straordinario – validità della graduatoria – sei anni a partire dal primo interpello – sedi rimaste non opzionate alla scadenza – vanno poste a concorso ordinario – durata a tempo indeterminato della graduatoria del concorso straordinario - infondatezza
A fare definitiva chiarezza sulla durata della validità delle graduatorie regionali del concorso straordinario è il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6341 del 15 luglio 2024, ha stabilito in sei anni dal primo interpello tale inderogabile durata.
I Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza del TAR Bari respingendo l'appello di due partecipanti al concorso straordinario, posizionate al primo posto utile per un settimo interpello relativo alle nove sedi ancora vacanti su base regionale che, però, la Regione Puglia, pur da loro sollecitata, aveva rifiutato di avviare per intervenuta scadenza della validità della graduatoria.
Il Consiglio di Stato, nel dare atto di un susseguirsi di norme che hanno via via modificato sensibilmente il contenuto dell'art. 11 comma 6 del decreto legge n. 1/2012, ha confermato che che l’avverbio “successivamente”, contenuto nell'ultimo periodo della norma, è formula di chiusura temporale, che fissa il termine finale di efficacia della graduatoria del concorso straordinario per un tempo di sei anni a partire dalla data del primo interpello.
Ciò significa che tutte le operazioni di assegnazione delle sedi possono essere effettuate in un lasso temporale che non superi, appunto, i sei anni dal primo interpello.
Che, del resto, sia corretta l'interpretazione che la graduatoria regionale abbia una data di validità di sei anni e non si protragga a tempo indeterminato, secondo il Collegio si ha conferma dal fatto che la Corte Costituzionale ha stabilito, pur in una diversa fattispecie in materia di pubblico impiego, il principio generale della durata limitata delle graduatorie, principio che serve ad evitare che rendendo troppo lontana nel tempo la selezione, sia pregiudicata l’esigenza di aggiornamento professionale degli aspiranti.
Il Consiglio di Stato peraltro conclude sostenendo che protrarre in sostanza sine die o per un lasso temporale irragionevolmente lungo (come vorrebbero le farmaciste escluse dall'assegnazione) l’efficacia della graduatoria del concorso straordinario si risolverebbe in un ingiusto svantaggio delle posizioni giuridiche della nuova platea di aspiranti alla copertura delle sedi farmaceutiche (tre farmaciste non titolari erano presenti in giudizio a sostegno della Regione), che hanno acquisito negli ultimi anni i titoli per partecipare ad un concorso ordinario ed ai quali (evidentemente) andranno riservate mediante concorso ordinario tutte le sedi rimaste vacanti e/o inopzionate al termine dei sei anni di validità delle graduatorie regionali del concorso straordinario.
La sentenza del Consiglio di Stato mette un importantissimo punto fermo definitivo sui termini di legge applicabili al concorso straordinario e consente pertanto l'avvio dei concorsi ordinari nei quali vi sia l'inserimento di tutte quelle sedi rimaste sulla carta giacché non opzionate fino al termine del concorso straordinario.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 15 luglio 2024
Concorso straordinario: la durata di validità della graduatoria è di sei anni dal primo interpello
La validità della graduatoria del concorso straordinario cessa decorsi sei anni dal primo interpello giacché protrarre a tempo indeterminato l’efficacia di tale graduatoria danneggia le posizioni giuridiche della nuova platea di aspiranti alle sedi poste a concorso straordinario e rimaste vacanti al termine dei sei anni
Massima
Farmacia – concorso straordinario – validità della graduatoria – sei anni a partire dal primo interpello – sedi rimaste non opzionate alla scadenza – vanno poste a concorso ordinario – durata a tempo indeterminato della graduatoria del concorso straordinario - infondatezza
A fare definitiva chiarezza sulla durata della validità delle graduatorie regionali del concorso straordinario è il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6341 del 15 luglio 2024, ha stabilito in sei anni dal primo interpello tale inderogabile durata.
I Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza del TAR Bari respingendo l'appello di due partecipanti al concorso straordinario, posizionate al primo posto utile per un settimo interpello relativo alle nove sedi ancora vacanti su base regionale che, però, la Regione Puglia, pur da loro sollecitata, aveva rifiutato di avviare per intervenuta scadenza della validità della graduatoria.
Il Consiglio di Stato, nel dare atto di un susseguirsi di norme che hanno via via modificato sensibilmente il contenuto dell'art. 11 comma 6 del decreto legge n. 1/2012, ha confermato che che l’avverbio “successivamente”, contenuto nell'ultimo periodo della norma, è formula di chiusura temporale, che fissa il termine finale di efficacia della graduatoria del concorso straordinario per un tempo di sei anni a partire dalla data del primo interpello.
Ciò significa che tutte le operazioni di assegnazione delle sedi possono essere effettuate in un lasso temporale che non superi, appunto, i sei anni dal primo interpello.
Che, del resto, sia corretta l'interpretazione che la graduatoria regionale abbia una data di validità di sei anni e non si protragga a tempo indeterminato, secondo il Collegio si ha conferma dal fatto che la Corte Costituzionale ha stabilito, pur in una diversa fattispecie in materia di pubblico impiego, il principio generale della durata limitata delle graduatorie, principio che serve ad evitare che rendendo troppo lontana nel tempo la selezione, sia pregiudicata l’esigenza di aggiornamento professionale degli aspiranti.
Il Consiglio di Stato peraltro conclude sostenendo che protrarre in sostanza sine die o per un lasso temporale irragionevolmente lungo (come vorrebbero le farmaciste escluse dall'assegnazione) l’efficacia della graduatoria del concorso straordinario si risolverebbe in un ingiusto svantaggio delle posizioni giuridiche della nuova platea di aspiranti alla copertura delle sedi farmaceutiche (tre farmaciste non titolari erano presenti in giudizio a sostegno della Regione), che hanno acquisito negli ultimi anni i titoli per partecipare ad un concorso ordinario ed ai quali (evidentemente) andranno riservate mediante concorso ordinario tutte le sedi rimaste vacanti e/o inopzionate al termine dei sei anni di validità delle graduatorie regionali del concorso straordinario.
La sentenza del Consiglio di Stato mette un importantissimo punto fermo definitivo sui termini di legge applicabili al concorso straordinario e consente pertanto l'avvio dei concorsi ordinari nei quali vi sia l'inserimento di tutte quelle sedi rimaste sulla carta giacché non opzionate fino al termine del concorso straordinario.
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