Concorso straordinario: la rinuncia alla sede già accettata, pervenuta tramite pec da uno degli associati, è presupposto valido e sufficiente per non assegnare la sede
Se uno dei componenti dell'associazione partecipante al concorso, dopo l'avvenuta accettazione della sede, ma poco prima dell'assegnazione, inoltra una pec alla Regione con cui comunica la propria rinuncia alla detta sede, correttamente la Regione esclude l'intera associazione dalla procedura, giacché la pec è mezzo valido e ogni comunicazione dei componenti non necessita di inoltro tramite il referente
Massima
Farmacia – concorso straordinario – rinuncia da parte di un componente dell'associazione della sede già accettata – comunicazione tramite pec – esclusione dell'associazione dalla procedura - legittimità – validità della comunicazione – inesistenza dell'obbligo di comunicazione mediante referente dell'associazione
Il TAR Palermo ricostruisce le perfette coordinate del rapporto Regione - associazione partecipante al concorso straordinario, stabilendo quali sono gli effetti della rinuncia alla sede da parte di un solo componente dell'associazione, nonché quali sono criteri per la validità delle comunicazioni alla Regione da parte di quest'ultimo.
Dopo che il referente dell'associazione partecipante al concorso straordinario ha accettato la sede a nome dell'intera associazione, ma poco prima dell'assegnazione, una componente dell'associazione inoltra una pec alla Regione con la quale comunica di non voler più accettare la detta sede. Il referente tuttavia conferma l'accettazione della sede ma la Regione esclude dalla procedura l'associazione; tale atto viene impugnato dinanzi al TAR dal referente, secondo cui una comunicazione via pec da parte di un singolo associato non consente di escludere dalla procedura l'intera associazione.
La tesi del ricorrente è che ogni comunicazione deve intervenire mediante piattaforma ministeriale, che abilitato alle comunicazioni deve essere il solo referente dell'associazione e che comunque l'assegnazione della sede sarebbe dovuta avvenire a favore dell'associazione “ridotta”.
Ma il TAR respinge il ricorso ponendo come presupposto delle proprie argomentazioni il dato normativo e, cioè, l'art. 11 comma 5 del d.l. n. 1/2012 (in realtà è il comma 7, n.d.r.), secondo cui in caso di partecipazione in forma associata, la titolarità della sede farmaceutica è subordinata al mantenimento di una gestione congiunta e paritaria da parte di tutti i componenti del gruppo per almeno tre anni. La sentenza sottolinea, al proposito, che non è prevista normativamente la possibilità di prosecuzione in forma modificata o ridotta rispetto al gruppo originario nei casi del venir meno volontario di un componente prima del detto termine. La ratio della disposizione è evidente: una volta che i candidati che partecipano in forma associata cumulano i propri titoli, ottengono un posizionamento in graduatoria grazie a tale calcolo aritmetico. Ma se l'unità viene meno prima del termine triennale, viene meno anche il presupposto che ha giustificato il punteggio finale e, di conseguenza, l'assegnazione della sede, essendo stato alterato l'esito del concorso ai danni degli altri concorrenti, visto che quel punteggio cumulato ha determinato un posizionamento in graduatoria che non ha più alcuna ragione di essere.
A tal proposito la sentenza certifica che “la composizione originaria del gruppo rappresenta un elemento essenziale per la validità dell’assegnazione”: se la modifica interviene prima della scadenza del termine triennale dalla data di autorizzazione all'esercizio della sede, vi è decadenza dalla stessa; se invece interviene in un momento in cui la sede non è stata ancora giuridicamente assegnata (come nel caso di specie), vi è esclusione dell'associazione dalla procedura.
Ciò posto il Collegio indica che il referente dell'associazione non ha alcuna esclusiva nella capacità di rappresentare l'associazione medesima, ma soltanto una funzione di coordinamento procedurale, sicché correttamente la componente ha inviato in proprio la comunicazione alla Regione. A tal proposito la sentenza sostiene che la pec è un mezzo di comunicazione valido e del tutto adeguato allo scopo e che non vi sono disposizioni che impongono di inoltrare questo tipo di comunicazioni unilaterali esclusivamente mediante piattaforma ministeriale.
In buona sostanza l'esclusione disposta dalla Regione, in casi come quello in esame, costituisce atto vincolato e legittimo, “insuscettibile di essere qualificato in termini di arbitrarietà, illogicità o sviamento di potere”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza dell'8 aprile 2025
Concorso straordinario: la rinuncia alla sede già accettata, pervenuta tramite pec da uno degli associati, è presupposto valido e sufficiente per non assegnare la sede
Se uno dei componenti dell'associazione partecipante al concorso, dopo l'avvenuta accettazione della sede, ma poco prima dell'assegnazione, inoltra una pec alla Regione con cui comunica la propria rinuncia alla detta sede, correttamente la Regione esclude l'intera associazione dalla procedura, giacché la pec è mezzo valido e ogni comunicazione dei componenti non necessita di inoltro tramite il referente
Massima
Farmacia – concorso straordinario – rinuncia da parte di un componente dell'associazione della sede già accettata – comunicazione tramite pec – esclusione dell'associazione dalla procedura - legittimità – validità della comunicazione – inesistenza dell'obbligo di comunicazione mediante referente dell'associazione
Il TAR Palermo ricostruisce le perfette coordinate del rapporto Regione - associazione partecipante al concorso straordinario, stabilendo quali sono gli effetti della rinuncia alla sede da parte di un solo componente dell'associazione, nonché quali sono criteri per la validità delle comunicazioni alla Regione da parte di quest'ultimo.
Dopo che il referente dell'associazione partecipante al concorso straordinario ha accettato la sede a nome dell'intera associazione, ma poco prima dell'assegnazione, una componente dell'associazione inoltra una pec alla Regione con la quale comunica di non voler più accettare la detta sede. Il referente tuttavia conferma l'accettazione della sede ma la Regione esclude dalla procedura l'associazione; tale atto viene impugnato dinanzi al TAR dal referente, secondo cui una comunicazione via pec da parte di un singolo associato non consente di escludere dalla procedura l'intera associazione.
La tesi del ricorrente è che ogni comunicazione deve intervenire mediante piattaforma ministeriale, che abilitato alle comunicazioni deve essere il solo referente dell'associazione e che comunque l'assegnazione della sede sarebbe dovuta avvenire a favore dell'associazione “ridotta”.
Ma il TAR respinge il ricorso ponendo come presupposto delle proprie argomentazioni il dato normativo e, cioè, l'art. 11 comma 5 del d.l. n. 1/2012 (in realtà è il comma 7, n.d.r.), secondo cui in caso di partecipazione in forma associata, la titolarità della sede farmaceutica è subordinata al mantenimento di una gestione congiunta e paritaria da parte di tutti i componenti del gruppo per almeno tre anni. La sentenza sottolinea, al proposito, che non è prevista normativamente la possibilità di prosecuzione in forma modificata o ridotta rispetto al gruppo originario nei casi del venir meno volontario di un componente prima del detto termine. La ratio della disposizione è evidente: una volta che i candidati che partecipano in forma associata cumulano i propri titoli, ottengono un posizionamento in graduatoria grazie a tale calcolo aritmetico. Ma se l'unità viene meno prima del termine triennale, viene meno anche il presupposto che ha giustificato il punteggio finale e, di conseguenza, l'assegnazione della sede, essendo stato alterato l'esito del concorso ai danni degli altri concorrenti, visto che quel punteggio cumulato ha determinato un posizionamento in graduatoria che non ha più alcuna ragione di essere.
A tal proposito la sentenza certifica che “la composizione originaria del gruppo rappresenta un elemento essenziale per la validità dell’assegnazione”: se la modifica interviene prima della scadenza del termine triennale dalla data di autorizzazione all'esercizio della sede, vi è decadenza dalla stessa; se invece interviene in un momento in cui la sede non è stata ancora giuridicamente assegnata (come nel caso di specie), vi è esclusione dell'associazione dalla procedura.
Ciò posto il Collegio indica che il referente dell'associazione non ha alcuna esclusiva nella capacità di rappresentare l'associazione medesima, ma soltanto una funzione di coordinamento procedurale, sicché correttamente la componente ha inviato in proprio la comunicazione alla Regione. A tal proposito la sentenza sostiene che la pec è un mezzo di comunicazione valido e del tutto adeguato allo scopo e che non vi sono disposizioni che impongono di inoltrare questo tipo di comunicazioni unilaterali esclusivamente mediante piattaforma ministeriale.
In buona sostanza l'esclusione disposta dalla Regione, in casi come quello in esame, costituisce atto vincolato e legittimo, “insuscettibile di essere qualificato in termini di arbitrarietà, illogicità o sviamento di potere”.
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