Condannato a risarcire i danni al farmacista il Comune che si rifiuta di riperimetrare la zona in assenza di locali
È condannato a pagare il risarcimento dei danni per danno emergente (comprovato in giudizio) e lucro cessante (sulla base dei redditi di farmacie similari) il Comune che si rifiuti di riperimetrare la zona in caso di mancanza di locali idonei all’apertura della farmacia, costringendo in tal modo all’inattività la titolare assegnataria
Massima
Farmacia – titolare assegnataria – assenza di locali idonei all’apertura – richiesta riperimetrazione sede – diniego comunale – illegittimità – risarcimento dei danni – spetta
Una farmacista, assegnataria di una sede, sulla scorta della rilevata assenza di locali idonei all’apertura, nel 2017 chiede al Comune di riperimetrare la sede assegnatale in maniera da consentirle l’avvio dell’attività. Sennonché prima il Sindaco, poi la Giunta, adottano atti di diniego, senza peritarsi di effettuare un’istruttoria in merito.
A seguito di un giudizio, proposto dalla farmacista, che si è protratto in fase cautelare fino all’appello, il Consiglio di Stato ordina una verificazione, da cui emerge incontestabilmente che, effettivamente, non vi sono locali idonei all’apertura della farmacia nella sede così come assegnata alla nuova titolare.
Il TAR Milano allora accoglie il ricorso ed annulla gli atti comunali di diniego, ma respinge la richiesta di risarcimento dei danni formulata dalla farmacista.
Il Consiglio di Stato, a cui la farmacista ricorre contro quest’ultima parte della sentenza del TAR, accoglie l’appello e stabilisce definitivamente che alla farmacista spetta il risarcimento dei danni che le sono stati arrecati dall’illegittimo diniego del Comune di riperimetrare la zona.
In particolare il Collegio evidenzia che il vero veicolo di lesione nei confronti della farmacista non è stato tanto l’atto istitutivo della sede, quanto i due illegittimi dinieghi (del Sindaco prima e della Giunta poi) di riperimetrare la zona; il fatto, poi, che il Comune non si fosse peritato neanche di effettuare un’istruttoria per verificare quanto affermato dalla farmacista in ordine alla mancanza di locali (circostanza confermata dalla verificazione disposta dal Consiglio di Stato), è un’ulteriore dato che fa risalire l’illegittimità dei dinieghi alla grave omissione di istruttoria.
Un simile operato, allora, configura per il Collegio anche la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, che è stata davvero negligente: se avesse effettuato un’istruttoria, avrebbe potuto prendere atto della veridicità delle dichiarazioni della farmacista e provveduto a riperimetrare la zona onde consentire, tra l’altro, l’assistenza farmaceutica ai cittadini che ne erano privi.
Nella negligente condotta del Comune, quindi, va riconosciuto l’unico fattore causale che ha determinato l’insorgenza di un danno in capo alla farmacista, consistito nella mancata gestione della farmacia per il periodo. La sentenza, sul punto, afferma che non rileva, ai fini del risarcimento dei danni, il fatto che la farmacista si era limitata a segnalare che non vi erano locali idonei nella zona assegnatale senza tuttavia indicarne uno al di fuori: la disciplina del risarcimento del danno impone un dovere di leale cooperazione, che deve estrinsecarsi in un comportamento certamente operoso, improntato all’ordinaria diligenza, che nel caso in esame non vi è stato, visto che il Comune non ha effettuato istruttorie e si è rifiutato di riperimetrare. Il Consiglio di Stato, sul punto, afferma che la farmacista non avrebbe potuto cercare locali al di fuori della sede in assenza di una ragionevole possibilità di riperimetrazione, che invece il Comune ha negato in radice, omettendo persino un’istruttoria in merito all’assenza di locali.
Poste tali premesse il Collegio condanna il Comune a risarcire i danni dal momento in cui è stato adottato l’atto di diniego alla riperimetrazione, fino al momento in cui il TAR Milano ha annullato l’atto di diniego medesimo. Al proposito il Comune deve formulare una proposta alla farmacista che la ristori dell’intero pregiudizio subito in questo lasso temporale, avendo riguardo sia al danno emergente da lei quantificato, che del lucro cessante, che dovrà essere commisurato al reddito di esercizi farmaceutici similari, oltre agli interessi legali.
Nella sentenza si legge inoltre che, successivamente all’annullamento dei dinieghi di riperimetrazione disposto dal TAR Milano, il Comune ha finalmente proceduto a riperimetrare la sede, ma anche in questo caso la farmacista ha fatto rilevare che all’interno della stessa non sono disponibili locali idonei all’apertura della farmacia.
Si prevede, allora, una “seconda puntata” di questa singolare vicenda.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 28 maggio 2024
Condannato a risarcire i danni al farmacista il Comune che si rifiuta di riperimetrare la zona in assenza di locali
È condannato a pagare il risarcimento dei danni per danno emergente (comprovato in giudizio) e lucro cessante (sulla base dei redditi di farmacie similari) il Comune che si rifiuti di riperimetrare la zona in caso di mancanza di locali idonei all’apertura della farmacia, costringendo in tal modo all’inattività la titolare assegnataria
Massima
Farmacia – titolare assegnataria – assenza di locali idonei all’apertura – richiesta riperimetrazione sede – diniego comunale – illegittimità – risarcimento dei danni – spetta
Una farmacista, assegnataria di una sede, sulla scorta della rilevata assenza di locali idonei all’apertura, nel 2017 chiede al Comune di riperimetrare la sede assegnatale in maniera da consentirle l’avvio dell’attività. Sennonché prima il Sindaco, poi la Giunta, adottano atti di diniego, senza peritarsi di effettuare un’istruttoria in merito.
A seguito di un giudizio, proposto dalla farmacista, che si è protratto in fase cautelare fino all’appello, il Consiglio di Stato ordina una verificazione, da cui emerge incontestabilmente che, effettivamente, non vi sono locali idonei all’apertura della farmacia nella sede così come assegnata alla nuova titolare.
Il TAR Milano allora accoglie il ricorso ed annulla gli atti comunali di diniego, ma respinge la richiesta di risarcimento dei danni formulata dalla farmacista.
Il Consiglio di Stato, a cui la farmacista ricorre contro quest’ultima parte della sentenza del TAR, accoglie l’appello e stabilisce definitivamente che alla farmacista spetta il risarcimento dei danni che le sono stati arrecati dall’illegittimo diniego del Comune di riperimetrare la zona.
In particolare il Collegio evidenzia che il vero veicolo di lesione nei confronti della farmacista non è stato tanto l’atto istitutivo della sede, quanto i due illegittimi dinieghi (del Sindaco prima e della Giunta poi) di riperimetrare la zona; il fatto, poi, che il Comune non si fosse peritato neanche di effettuare un’istruttoria per verificare quanto affermato dalla farmacista in ordine alla mancanza di locali (circostanza confermata dalla verificazione disposta dal Consiglio di Stato), è un’ulteriore dato che fa risalire l’illegittimità dei dinieghi alla grave omissione di istruttoria.
Un simile operato, allora, configura per il Collegio anche la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, che è stata davvero negligente: se avesse effettuato un’istruttoria, avrebbe potuto prendere atto della veridicità delle dichiarazioni della farmacista e provveduto a riperimetrare la zona onde consentire, tra l’altro, l’assistenza farmaceutica ai cittadini che ne erano privi.
Nella negligente condotta del Comune, quindi, va riconosciuto l’unico fattore causale che ha determinato l’insorgenza di un danno in capo alla farmacista, consistito nella mancata gestione della farmacia per il periodo. La sentenza, sul punto, afferma che non rileva, ai fini del risarcimento dei danni, il fatto che la farmacista si era limitata a segnalare che non vi erano locali idonei nella zona assegnatale senza tuttavia indicarne uno al di fuori: la disciplina del risarcimento del danno impone un dovere di leale cooperazione, che deve estrinsecarsi in un comportamento certamente operoso, improntato all’ordinaria diligenza, che nel caso in esame non vi è stato, visto che il Comune non ha effettuato istruttorie e si è rifiutato di riperimetrare. Il Consiglio di Stato, sul punto, afferma che la farmacista non avrebbe potuto cercare locali al di fuori della sede in assenza di una ragionevole possibilità di riperimetrazione, che invece il Comune ha negato in radice, omettendo persino un’istruttoria in merito all’assenza di locali.
Poste tali premesse il Collegio condanna il Comune a risarcire i danni dal momento in cui è stato adottato l’atto di diniego alla riperimetrazione, fino al momento in cui il TAR Milano ha annullato l’atto di diniego medesimo. Al proposito il Comune deve formulare una proposta alla farmacista che la ristori dell’intero pregiudizio subito in questo lasso temporale, avendo riguardo sia al danno emergente da lei quantificato, che del lucro cessante, che dovrà essere commisurato al reddito di esercizi farmaceutici similari, oltre agli interessi legali.
Nella sentenza si legge inoltre che, successivamente all’annullamento dei dinieghi di riperimetrazione disposto dal TAR Milano, il Comune ha finalmente proceduto a riperimetrare la sede, ma anche in questo caso la farmacista ha fatto rilevare che all’interno della stessa non sono disponibili locali idonei all’apertura della farmacia.
Si prevede, allora, una “seconda puntata” di questa singolare vicenda.
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