Consiglio di Giustizia Amministrativa/ordinanza del 10 giugno 2024
Confermata l'ammissione con riserva degli specializzandi esclusi dal concorso per incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa conferma l'ordinanza di TAR Catania del 12 aprile 2024 e quindi conferma l'ammissione con riserva al concorso per il conferimento di incarichi o di sostituzioni a tempo determinato di dirigente farmacista per la specializzanda esclusa dall’Amministrazione a causa del mancato possesso del requisito di accesso della “Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”
Massima
Farmacisti – selezione pubblica - incarichi o sostituzioni temporanee di dirigente farmacista – specializzanda – esclusione – mancanza requisito specializzazione – ammissione con riserva
Il C.G.A. conferma l'ordinanza del TAR Catania indicando che il disposto dell’art. 1, comma 547 della l. n. 145/2018, così come modificato dall’art. 3 comma 5-bis, del d.l. n. 51/2023, convertito con l. n. 87/2023, secondo cui: “A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”, si applica alla fattispecie in esame.
Afferma, poi, che quanto indicato dall’Amministrazione in appello non appare integrare alcun profilo di pregiudizio grave ed irreparabile idoneo a costituire presupposto per riformare la decisione cautelare, mentre sussistono i presupposti per l’accoglimento della originaria domanda cautelare proposta dall’appellata.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/ordinanza del 10 giugno 2024
Confermata l'ammissione con riserva degli specializzandi esclusi dal concorso per incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa conferma l'ordinanza di TAR Catania del 12 aprile 2024 e quindi conferma l'ammissione con riserva al concorso per il conferimento di incarichi o di sostituzioni a tempo determinato di dirigente farmacista per la specializzanda esclusa dall’Amministrazione a causa del mancato possesso del requisito di accesso della “Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”
Massima
Farmacisti – selezione pubblica - incarichi o sostituzioni temporanee di dirigente farmacista – specializzanda – esclusione – mancanza requisito specializzazione – ammissione con riserva
Il C.G.A. conferma l'ordinanza del TAR Catania indicando che il disposto dell’art. 1, comma 547 della l. n. 145/2018, così come modificato dall’art. 3 comma 5-bis, del d.l. n. 51/2023, convertito con l. n. 87/2023, secondo cui: “A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”, si applica alla fattispecie in esame.
Afferma, poi, che quanto indicato dall’Amministrazione in appello non appare integrare alcun profilo di pregiudizio grave ed irreparabile idoneo a costituire presupposto per riformare la decisione cautelare, mentre sussistono i presupposti per l’accoglimento della originaria domanda cautelare proposta dall’appellata.
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