Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza dell'8 luglio 2024
Decade dalla titolarità della farmacia vinta a concorso chi nei dieci anni precedenti ha donato il proprio 40% di quote di una s.n.c.
Incorre nel divieto di cui all'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e decade dalla titolarità della sede vinta a concorso la farmacista che, nei dieci anni precedenti, abbia donato alla propria figlia il proprio 40% delle quote di una s.n.c.
Massima
Farmacia – assegnazione sede concorso straordinario – donazione nei dieci anni precedenti di quota di s.n.c. - divieto art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – sussiste – decadenza assegnazione sede vinta a concorso
Ancora un'altra sentenza, molto ricca di argomentazioni, che esamina l'ennesima fattispecie in materia di divieto ex art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 (in questo caso la titolare aveva donato alla propria figlia il 40% delle quote della s.n.c. nei dieci anni precedenti).
La vicenda prende le mosse dall'assegnazione delle sedi nel concorso straordinario bandito dalla Regione Sicilia.
Una delle concorrenti, peggio posizionata rispetto ad un'altra, ottiene una sede rurale ma successivamente si avvede che chi l'ha preceduta in graduatoria ed ha ottenuto una sede ben più ambita, aveva donato alla figlia, nei dieci anni precedenti, il proprio 40% delle quote di una s.n.c. intestataria di farmacia. Diffida, allora, l'Amministrazione a dichiarare la decadenza, ma la diffida non viene accolta ed, anzi, viene archiviata. Da qui un ricorso teso a chiedere l'annullamento dell'assegnazione ai fini del risarcimento del danno giacché, se l'altra assegnataria fosse stata esclusa, invece di una sede rurale, la farmacista avrebbe ottenuto una sede di gran lunga migliore.
Il TAR Palermo accoglie il ricorso e annulla l'assegnazione. La sentenza è allora appellata dall'assegnataria a cui è stata annullata l'assegnazione, che sostiene l'inapplicabilità dell'art. 12 comma 4 alla fattispecie di cessione mediante donazione di quote di società titolare di farmacia, nella quale non si verifica alcun trasferimento di azienda farmaceutica (che rimane nella titolarità della società).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, però respinge l'appello e conferma la sentenza di annullamento.
Secondo il Collegio la ratio dell'art. 12 comma 4 è evidente osservando che, se la preclusione da essa prevista non operasse, la disponibilità degli esercizi farmaceutici, nel senso dell’affidamento della relativa titolarità, dipenderebbe in buona parte dai farmacisti titolari di farmacia, e sarebbe quindi sottratta alla dinamica concorsuale, potendo i titolari decidere di cedere la farmacia (e così individuarne il nuovo titolare) e liberamente concorrere per una nuova assegnazione. Ciò posto la preclusione prevista dall’art. 12, comma 4 deve ritenersi quindi applicabile non soltanto alla cessione da parte del farmacista titolare individuale della farmacia (così come previsto dal testo letterale della norma), ma anche quando tale cessione sia operata da una società di persone.
In merito a tanto, secondo i Giudici, l’assenza, nelle società di persone (nel caso che ci riguarda una s.n.c.), della personalità giuridica, e quindi di un'autonomia patrimoniale “perfetta”, non consente di prefigurare una netta e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci: ne consegue che tutti gli elementi che compongono il patrimonio sociale, ivi compreso il diritto di esercitare la farmacia ed il compendio aziendale, non possono non ritenersi “propri” anche dei singoli soci che, non a caso, detengono il potere di decidere dell'alienazione di quel patrimonio.
Il farmacista, dunque, non dismette la sua rilevanza centrale anche nel caso in cui la farmacia sia gestita dalla società di persone di cui il medesimo fa parte, cosicché la posizione del socio – farmacista non può non assumere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 12 comma 4 della legge n. 475 del 1968.
Quanto infine al fatto che la quota della s.n.c. non era stata venduta, ma solo donata, il Collegio fa rilevare che il trasferimento a terzi delle quote, anche per atto di liberalità come è avvenuto nel caso di specie, integra comunque, per le finalità di cui all’art. 12, comma 4, un atto di cessione della “propria farmacia”, giacché con esso si determina, sebbene non formalmente (la titolarità formale della farmacia rimane infatti in capo alla società di persone), il trasferimento di tutti i poteri di gestione dell’azienda farmaceutica al cessionario, con l’effetto di permettere al cedente di liberarsi di una partecipazione societaria nell’ottica di acquisire il requisito di partecipazione al concorso straordinario.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza dell'8 luglio 2024
Decade dalla titolarità della farmacia vinta a concorso chi nei dieci anni precedenti ha donato il proprio 40% di quote di una s.n.c.
Incorre nel divieto di cui all'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e decade dalla titolarità della sede vinta a concorso la farmacista che, nei dieci anni precedenti, abbia donato alla propria figlia il proprio 40% delle quote di una s.n.c.
Massima
Farmacia – assegnazione sede concorso straordinario – donazione nei dieci anni precedenti di quota di s.n.c. - divieto art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – sussiste – decadenza assegnazione sede vinta a concorso
Ancora un'altra sentenza, molto ricca di argomentazioni, che esamina l'ennesima fattispecie in materia di divieto ex art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 (in questo caso la titolare aveva donato alla propria figlia il 40% delle quote della s.n.c. nei dieci anni precedenti).
La vicenda prende le mosse dall'assegnazione delle sedi nel concorso straordinario bandito dalla Regione Sicilia.
Una delle concorrenti, peggio posizionata rispetto ad un'altra, ottiene una sede rurale ma successivamente si avvede che chi l'ha preceduta in graduatoria ed ha ottenuto una sede ben più ambita, aveva donato alla figlia, nei dieci anni precedenti, il proprio 40% delle quote di una s.n.c. intestataria di farmacia. Diffida, allora, l'Amministrazione a dichiarare la decadenza, ma la diffida non viene accolta ed, anzi, viene archiviata. Da qui un ricorso teso a chiedere l'annullamento dell'assegnazione ai fini del risarcimento del danno giacché, se l'altra assegnataria fosse stata esclusa, invece di una sede rurale, la farmacista avrebbe ottenuto una sede di gran lunga migliore.
Il TAR Palermo accoglie il ricorso e annulla l'assegnazione. La sentenza è allora appellata dall'assegnataria a cui è stata annullata l'assegnazione, che sostiene l'inapplicabilità dell'art. 12 comma 4 alla fattispecie di cessione mediante donazione di quote di società titolare di farmacia, nella quale non si verifica alcun trasferimento di azienda farmaceutica (che rimane nella titolarità della società).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, però respinge l'appello e conferma la sentenza di annullamento.
Secondo il Collegio la ratio dell'art. 12 comma 4 è evidente osservando che, se la preclusione da essa prevista non operasse, la disponibilità degli esercizi farmaceutici, nel senso dell’affidamento della relativa titolarità, dipenderebbe in buona parte dai farmacisti titolari di farmacia, e sarebbe quindi sottratta alla dinamica concorsuale, potendo i titolari decidere di cedere la farmacia (e così individuarne il nuovo titolare) e liberamente concorrere per una nuova assegnazione. Ciò posto la preclusione prevista dall’art. 12, comma 4 deve ritenersi quindi applicabile non soltanto alla cessione da parte del farmacista titolare individuale della farmacia (così come previsto dal testo letterale della norma), ma anche quando tale cessione sia operata da una società di persone.
In merito a tanto, secondo i Giudici, l’assenza, nelle società di persone (nel caso che ci riguarda una s.n.c.), della personalità giuridica, e quindi di un'autonomia patrimoniale “perfetta”, non consente di prefigurare una netta e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci: ne consegue che tutti gli elementi che compongono il patrimonio sociale, ivi compreso il diritto di esercitare la farmacia ed il compendio aziendale, non possono non ritenersi “propri” anche dei singoli soci che, non a caso, detengono il potere di decidere dell'alienazione di quel patrimonio.
Il farmacista, dunque, non dismette la sua rilevanza centrale anche nel caso in cui la farmacia sia gestita dalla società di persone di cui il medesimo fa parte, cosicché la posizione del socio – farmacista non può non assumere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 12 comma 4 della legge n. 475 del 1968.
Quanto infine al fatto che la quota della s.n.c. non era stata venduta, ma solo donata, il Collegio fa rilevare che il trasferimento a terzi delle quote, anche per atto di liberalità come è avvenuto nel caso di specie, integra comunque, per le finalità di cui all’art. 12, comma 4, un atto di cessione della “propria farmacia”, giacché con esso si determina, sebbene non formalmente (la titolarità formale della farmacia rimane infatti in capo alla società di persone), il trasferimento di tutti i poteri di gestione dell’azienda farmaceutica al cessionario, con l’effetto di permettere al cedente di liberarsi di una partecipazione societaria nell’ottica di acquisire il requisito di partecipazione al concorso straordinario.
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