Demolizione di opere abusive: nella fase cautelare prevale l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività della farmacia
Va sospesa l'efficacia dell'ordinanza comunale che, ingiungendo la demolizione di opere ritenute abusive, pregiudica la prosecuzione dell'attività da parte della farmacia; nella fase cautelare infatti prevale l'interesse pubblico a non interrompere il servizio di assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino – impugnazione – istanza cautelare - pregiudizio per la prosecuzione dell'attività della farmacia – prevalenza dell'interesse pubblico all'assistenza farmaceutica – accoglimento
Il TAR Napoli sospende l'efficacia di un'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino entro novanta giorni che mette a repentaglio la prosecuzione dell'attività da parte di una farmacia.
Il Collegio ritiene che, effettuato il necessario bilanciamento degli interessi in gioco, la domanda cautelare proposta dalla titolare della farmacia merita accoglimento in quanto l'interesse alla prosecuzione dell'attività da parte della farmacia (sia per quanto attiene al mantenimento dei livelli occupazionali, sia per ciò che concerne l'assistenza farmaceutica ai cittadini) è prevalente rispetto all'interesse consistente nella immediata rimozione delle opere ritenute abusive.
L'ordinanza del TAR è confermativa dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un'ingiunzione alla demolizione di opere abusive che comporti l'interruzione del pubblico servizio farmaceutico, deve darsi prevalenza nella fase cautelare alla prosecuzione dello stesso sospendendo l'efficacia degli atti dell'Amministrazione (vedi anche ordinanza del TAR Palermo del 27 marzo 2024, in questa rivista, in cui è stata sospesa l'ordinanza comunale di chiusura della farmacia per lavori abusivi).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/ordinanza del 20 dicembre 2024
Demolizione di opere abusive: nella fase cautelare prevale l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività della farmacia
Va sospesa l'efficacia dell'ordinanza comunale che, ingiungendo la demolizione di opere ritenute abusive, pregiudica la prosecuzione dell'attività da parte della farmacia; nella fase cautelare infatti prevale l'interesse pubblico a non interrompere il servizio di assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino – impugnazione – istanza cautelare - pregiudizio per la prosecuzione dell'attività della farmacia – prevalenza dell'interesse pubblico all'assistenza farmaceutica – accoglimento
Il TAR Napoli sospende l'efficacia di un'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino entro novanta giorni che mette a repentaglio la prosecuzione dell'attività da parte di una farmacia.
Il Collegio ritiene che, effettuato il necessario bilanciamento degli interessi in gioco, la domanda cautelare proposta dalla titolare della farmacia merita accoglimento in quanto l'interesse alla prosecuzione dell'attività da parte della farmacia (sia per quanto attiene al mantenimento dei livelli occupazionali, sia per ciò che concerne l'assistenza farmaceutica ai cittadini) è prevalente rispetto all'interesse consistente nella immediata rimozione delle opere ritenute abusive.
L'ordinanza del TAR è confermativa dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un'ingiunzione alla demolizione di opere abusive che comporti l'interruzione del pubblico servizio farmaceutico, deve darsi prevalenza nella fase cautelare alla prosecuzione dello stesso sospendendo l'efficacia degli atti dell'Amministrazione (vedi anche ordinanza del TAR Palermo del 27 marzo 2024, in questa rivista, in cui è stata sospesa l'ordinanza comunale di chiusura della farmacia per lavori abusivi).
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