Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo
Va proposto al Giudice ordinario il decreto ingiuntivo per danni da recesso del Comune dal consorzio per la gestione diretta delle farmacie comunali
Massima
Farmacie – decreto ingiuntivo – danni da recesso del Comune – consorzio per la gestione diretta farmacie comunali – rapporto di carattere meramente patrimoniale – assenza atti autoritativi – giurisdizione del giudice ordinario
Il decreto ingiuntivo per il ristoro dei danni arrecati dal Comune che abbia esercitato il recesso dal consorzio per la gestione diretta delle farmacie dei Comuni consorziati non va proposto al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario, sul rilievo che la controversia si incentra esclusivamente su un rapporto di carattere meramente patrimoniale che nasce per effetto dell’esercizio del recesso, nell’ambito del quale deve essere quantificata non solo la quota consortile quale componente positiva, ma anche il pregiudizio per le attività quale componente negativa dell’obbligazione intercorrente tra gli enti, in cui pertanto non vengono in questione poteri amministrativi, né di atti di natura autoritativa.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 16 febbraio 2024
Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo
Va proposto al Giudice ordinario il decreto ingiuntivo per danni da recesso del Comune dal consorzio per la gestione diretta delle farmacie comunali
Massima
Farmacie – decreto ingiuntivo – danni da recesso del Comune – consorzio per la gestione diretta farmacie comunali – rapporto di carattere meramente patrimoniale – assenza atti autoritativi – giurisdizione del giudice ordinario
Il decreto ingiuntivo per il ristoro dei danni arrecati dal Comune che abbia esercitato il recesso dal consorzio per la gestione diretta delle farmacie dei Comuni consorziati non va proposto al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario, sul rilievo che la controversia si incentra esclusivamente su un rapporto di carattere meramente patrimoniale che nasce per effetto dell’esercizio del recesso, nell’ambito del quale deve essere quantificata non solo la quota consortile quale componente positiva, ma anche il pregiudizio per le attività quale componente negativa dell’obbligazione intercorrente tra gli enti, in cui pertanto non vengono in questione poteri amministrativi, né di atti di natura autoritativa.
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