Diniego di trasferimento della farmacia: non è dovuta alcuna specifica motivazione se il locale indicato ricade nell'altrui zona invece che nella propria
Se non è allegata una planimetria di zonizzazione alla delibera di pianta organica, ma dalla lettura delle delimitazioni delle sedi farmaceutiche indicate in delibera si ricava che il trasferimento richiesto da un farmacista ha ad oggetto locali ricadenti nella zona di altro titolare, il Comune è legittimato a rigettare la richiesta senza particolari oneri motivazionali né provvedimentali
Massima
Farmacia – delibera di pianta organica priva di allegazione cartografica – indicazione delle delimitazioni delle zone nel corpo della delibera – istanza di trasferimento di farmacia in locali ubicati in altra zona – diniego comunale – insussistenza dell'obbligo di puntuale motivazione – insussistenza dell'obbligo di invio del preavviso di rigetto
Il titolare di una farmacia del centro storico chiede il trasferimento del proprio esercizio in un locale asserendo che, in mancanza di delimitazione e, quindi, di apposita planimetria attestante i perimetri delle singole zone nella delibera di pianta organica, detto locale rientra all'interno della zona di propria competenza.
Il Comune, però, ricorrendo alla lettura delle indicazioni delle varie sedi contenute comunque nel corpo della delibera, respinge con laconica motivazione l'istanza indicando che i locali prescelti per il trasferimento sono fuori dalla zona di pertinenza e ricadono nella zona di altro titolare. Ne scaturisce un ricorso avverso il diniego comunale, in cui, tra l'altro, viene censurata la carenza di motivazione e di istruttoria nonché la mancanza di un preavviso di rigetto, oltre alla violazione del principio della equa distribuzione sul territorio.
Il TAR, tuttavia lo respinge. Pur mancando una planimetria allegata alla pianta organica, il Collegio afferma che sia comunque desumibile dalla lettura della stessa che i locali prescelti per il trasferimento rientrano nella zona di altro titolare. Verificata dunque la correttezza della valutazione comunale, il TAR indica che, in tali casi, i Comuni nel respingere le istanze possono limitarsi semplicemente a far riferimento alle circostanze di fatto, senza che siano dovuti particolari oneri motivazionali. Nella fattispecie in esame, infatti, i Comuni non hanno alcuna discrezionalità, visto che la semplice presa d'atto della localizzazione dei locali all'interno della zona di altro titolare giustifica sia la mancanza di ulteriore rilevazione tecnica nel corredo motivazionale dell'atto, sia il mancato invio di un preavviso di rigetto dell'istanza di trasferimento.
Per quanto attiene, infine, alle censure relative alla violazione della equa distribuzione sul territorio, il Collegio non solo rileva che nella zona in cui era stato chiesto il trasferimento vi è già un'altra farmacia, ma puntualizza che risulta soddisfatto nel Comune il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza dell'11 ottobre 2024
Diniego di trasferimento della farmacia: non è dovuta alcuna specifica motivazione se il locale indicato ricade nell'altrui zona invece che nella propria
Se non è allegata una planimetria di zonizzazione alla delibera di pianta organica, ma dalla lettura delle delimitazioni delle sedi farmaceutiche indicate in delibera si ricava che il trasferimento richiesto da un farmacista ha ad oggetto locali ricadenti nella zona di altro titolare, il Comune è legittimato a rigettare la richiesta senza particolari oneri motivazionali né provvedimentali
Massima
Farmacia – delibera di pianta organica priva di allegazione cartografica – indicazione delle delimitazioni delle zone nel corpo della delibera – istanza di trasferimento di farmacia in locali ubicati in altra zona – diniego comunale – insussistenza dell'obbligo di puntuale motivazione – insussistenza dell'obbligo di invio del preavviso di rigetto
Il titolare di una farmacia del centro storico chiede il trasferimento del proprio esercizio in un locale asserendo che, in mancanza di delimitazione e, quindi, di apposita planimetria attestante i perimetri delle singole zone nella delibera di pianta organica, detto locale rientra all'interno della zona di propria competenza.
Il Comune, però, ricorrendo alla lettura delle indicazioni delle varie sedi contenute comunque nel corpo della delibera, respinge con laconica motivazione l'istanza indicando che i locali prescelti per il trasferimento sono fuori dalla zona di pertinenza e ricadono nella zona di altro titolare. Ne scaturisce un ricorso avverso il diniego comunale, in cui, tra l'altro, viene censurata la carenza di motivazione e di istruttoria nonché la mancanza di un preavviso di rigetto, oltre alla violazione del principio della equa distribuzione sul territorio.
Il TAR, tuttavia lo respinge. Pur mancando una planimetria allegata alla pianta organica, il Collegio afferma che sia comunque desumibile dalla lettura della stessa che i locali prescelti per il trasferimento rientrano nella zona di altro titolare. Verificata dunque la correttezza della valutazione comunale, il TAR indica che, in tali casi, i Comuni nel respingere le istanze possono limitarsi semplicemente a far riferimento alle circostanze di fatto, senza che siano dovuti particolari oneri motivazionali. Nella fattispecie in esame, infatti, i Comuni non hanno alcuna discrezionalità, visto che la semplice presa d'atto della localizzazione dei locali all'interno della zona di altro titolare giustifica sia la mancanza di ulteriore rilevazione tecnica nel corredo motivazionale dell'atto, sia il mancato invio di un preavviso di rigetto dell'istanza di trasferimento.
Per quanto attiene, infine, alle censure relative alla violazione della equa distribuzione sul territorio, il Collegio non solo rileva che nella zona in cui era stato chiesto il trasferimento vi è già un'altra farmacia, ma puntualizza che risulta soddisfatto nel Comune il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.