Dispensari farmaceutici della Campania: il Consiglio di Stato conferma che possono essere assegnati ed aperti soltanto mediante procedimento ad evidenza pubblica
In sede cautelare il Consiglio di Stato conferma i principi stabiliti dal TAR Salerno in ordine all'obbligo di assegnazione e successiva apertura dei dispensari farmaceutici regionali soltanto previa pubblicazione dell'avviso pubblico: la legge regionale n. 5/2013 impone la procedura concorrenziale
Massima
Farmacia – dispensari – Regione Campania – assegnazione e successiva apertura previo avviso pubblico ex art. 1 comma 54 quater legge regionale n. 5/2013 – necessità
A distanza di poche settimane dal pronunciamento del TAR Salerno, secondo cui nella Regione Campania è possibile assegnare e poi aprire un dispensario farmaceutico soltanto dopo che vi sia stato un avviso pubblico aperto a tutte le farmacie private e pubbliche della zona, interviene questa pronuncia del Consiglio di Stato che, ancorché nella fase cautelare, conferma il contenuto della sentenza del predetto TAR ed è ricca di interessanti riferimenti.
Della vicenda sono stati forniti tutti gli aggiornamenti da questa rivista: ad un farmacista, che gestisce un dispensario in assenza di autorizzazione viene imposta dal Comune l'immediata cessazione dell'attività e, a seguito del suo ricorso al TAR Salerno, dopo una prima ordinanza cautelare favorevole del 6 settembre 2024, con cui gli viene consentito di proseguire l'attività, segue la sentenza del 13 febbraio 2025 (vedi entrambe in questa rivista) nella quale il TAR stabilisce la legittimità dell'ordinanza comunale di chiusura del dispensario sulla base del principio secondo cui l'assegnazione e l'apertura del dispensario devono avvenire nel rispetto delle norme regionali che impongono il procedimento concorrenziale.
Tale sentenza viene appellata dal farmacista (che confida nell'applicazione del criterio della vicinitas) ma, nella fase cautelare, in cui si discute della sospensione dell'efficacia della detta sentenza, con la presente ordinanza il Consiglio di Stato ribadisce nettamente che vanno seguiti i dettami della pertinente normativa regionale che, all'art. 1 comma 54 quater della legge n. 5/2013 (così modificato dalla legge regionale n. 35/2020), impone di assegnare i dispensari previa pubblicazione di un avviso pubblico aperto a tutte le farmacie private e pubbliche della zona.
Non rileva la circostanza che nell'atto istitutivo (del 2020) del dispensario fosse espressamente previsto, quale criterio di assegnazione, quello della vicinitas: secondo il Consiglio di Stato successivamente a tale atto istitutivo è entrata in vigore la nuova normativa regionale che impone il confronto concorrenziale e, non avendo mai inoltrato l'istanza di autorizzazione alla gestione del dispensario il farmacista che si sarebbe potuto avvalere originariamente del criterio della vicinitas, adesso è possibile assegnare il dispensario soltanto previo avviso pubblico (con conseguente cessazione di qualsivoglia attività di gestione non autorizzata).
In quella che, pur nella sinteticità propria degli atti cautelari è un'ordinanza molto dettagliata, il Collegio affronta anche la conformità della normativa regionale campana alla normativa statale (art. 1, comma 4, legge n. 221 del 1968); sul punto secondo il Collegio non v'è dubbio che quest'ultima privilegi il criterio della vicinitas, tuttavia non esclude affatto che l’Amministrazione possa, in alternativa, decidere di valutare proposte più convenienti per l’interesse pubblico presentate da altri titolari di farmacie della zona (sul punto viene citata quale precedente in tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5876/2014), sicché la legge regionale campana, nel prevedere l'obbligatorio confronto concorrenziale previa pubblicazione dell'avviso pubblico, è pure in linea con la disciplina statale. Secondo il Consiglio di Stato, allora, non vi è alcun contrasto tra la normativa regionale campana e i principi della legislazione statale in materia di dispensari farmaceutici.
L'ordinanza si conclude pronunciandosi anche sul periculum in mora, ed escludendolo giacché i danni che l’appellante subirebbe dalla chiusura del dispensario sono di natura esclusivamente economica, “mentre spetta all’Amministrazione comunale tutelare l’interesse ad una capillare erogazione del servizio farmaceutico in tutto il territorio comunale”.
Su tale ultima esigenza indicata dal Consiglio di Stato deve segnalarsi che il Comune, oltre ad aver ordinato la chiusura del dispensario per mancanza di autorizzazione da parte di chi lo gestiva de facto, dopo aver pubblicato l'avviso pubblico per la procedura concorrenziale, in presenza di un unico partecipante, ha di recente revocato tale avviso in quanto ritiene di poter assicurare l'assistenza farmaceutica in loco mediante nuova revisione della pianta organica. Sul punto pochissimi giorni fa il TAR Salerno ha giudicato legittima tale revoca (vedi la sentenza del 12 marzo 2025, in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/ordinanza del 14 marzo 2025
Dispensari farmaceutici della Campania: il Consiglio di Stato conferma che possono essere assegnati ed aperti soltanto mediante procedimento ad evidenza pubblica
In sede cautelare il Consiglio di Stato conferma i principi stabiliti dal TAR Salerno in ordine all'obbligo di assegnazione e successiva apertura dei dispensari farmaceutici regionali soltanto previa pubblicazione dell'avviso pubblico: la legge regionale n. 5/2013 impone la procedura concorrenziale
Massima
Farmacia – dispensari – Regione Campania – assegnazione e successiva apertura previo avviso pubblico ex art. 1 comma 54 quater legge regionale n. 5/2013 – necessità
A distanza di poche settimane dal pronunciamento del TAR Salerno, secondo cui nella Regione Campania è possibile assegnare e poi aprire un dispensario farmaceutico soltanto dopo che vi sia stato un avviso pubblico aperto a tutte le farmacie private e pubbliche della zona, interviene questa pronuncia del Consiglio di Stato che, ancorché nella fase cautelare, conferma il contenuto della sentenza del predetto TAR ed è ricca di interessanti riferimenti.
Della vicenda sono stati forniti tutti gli aggiornamenti da questa rivista: ad un farmacista, che gestisce un dispensario in assenza di autorizzazione viene imposta dal Comune l'immediata cessazione dell'attività e, a seguito del suo ricorso al TAR Salerno, dopo una prima ordinanza cautelare favorevole del 6 settembre 2024, con cui gli viene consentito di proseguire l'attività, segue la sentenza del 13 febbraio 2025 (vedi entrambe in questa rivista) nella quale il TAR stabilisce la legittimità dell'ordinanza comunale di chiusura del dispensario sulla base del principio secondo cui l'assegnazione e l'apertura del dispensario devono avvenire nel rispetto delle norme regionali che impongono il procedimento concorrenziale.
Tale sentenza viene appellata dal farmacista (che confida nell'applicazione del criterio della vicinitas) ma, nella fase cautelare, in cui si discute della sospensione dell'efficacia della detta sentenza, con la presente ordinanza il Consiglio di Stato ribadisce nettamente che vanno seguiti i dettami della pertinente normativa regionale che, all'art. 1 comma 54 quater della legge n. 5/2013 (così modificato dalla legge regionale n. 35/2020), impone di assegnare i dispensari previa pubblicazione di un avviso pubblico aperto a tutte le farmacie private e pubbliche della zona.
Non rileva la circostanza che nell'atto istitutivo (del 2020) del dispensario fosse espressamente previsto, quale criterio di assegnazione, quello della vicinitas: secondo il Consiglio di Stato successivamente a tale atto istitutivo è entrata in vigore la nuova normativa regionale che impone il confronto concorrenziale e, non avendo mai inoltrato l'istanza di autorizzazione alla gestione del dispensario il farmacista che si sarebbe potuto avvalere originariamente del criterio della vicinitas, adesso è possibile assegnare il dispensario soltanto previo avviso pubblico (con conseguente cessazione di qualsivoglia attività di gestione non autorizzata).
In quella che, pur nella sinteticità propria degli atti cautelari è un'ordinanza molto dettagliata, il Collegio affronta anche la conformità della normativa regionale campana alla normativa statale (art. 1, comma 4, legge n. 221 del 1968); sul punto secondo il Collegio non v'è dubbio che quest'ultima privilegi il criterio della vicinitas, tuttavia non esclude affatto che l’Amministrazione possa, in alternativa, decidere di valutare proposte più convenienti per l’interesse pubblico presentate da altri titolari di farmacie della zona (sul punto viene citata quale precedente in tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5876/2014), sicché la legge regionale campana, nel prevedere l'obbligatorio confronto concorrenziale previa pubblicazione dell'avviso pubblico, è pure in linea con la disciplina statale. Secondo il Consiglio di Stato, allora, non vi è alcun contrasto tra la normativa regionale campana e i principi della legislazione statale in materia di dispensari farmaceutici.
L'ordinanza si conclude pronunciandosi anche sul periculum in mora, ed escludendolo giacché i danni che l’appellante subirebbe dalla chiusura del dispensario sono di natura esclusivamente economica, “mentre spetta all’Amministrazione comunale tutelare l’interesse ad una capillare erogazione del servizio farmaceutico in tutto il territorio comunale”.
Su tale ultima esigenza indicata dal Consiglio di Stato deve segnalarsi che il Comune, oltre ad aver ordinato la chiusura del dispensario per mancanza di autorizzazione da parte di chi lo gestiva de facto, dopo aver pubblicato l'avviso pubblico per la procedura concorrenziale, in presenza di un unico partecipante, ha di recente revocato tale avviso in quanto ritiene di poter assicurare l'assistenza farmaceutica in loco mediante nuova revisione della pianta organica. Sul punto pochissimi giorni fa il TAR Salerno ha giudicato legittima tale revoca (vedi la sentenza del 12 marzo 2025, in questa rivista).
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