Distanza dei duecento metri tra le farmacie: per la misurazione si applicano le norme del codice della strada
La misurazione della distanza tra due farmacie non può prescindere dall'applicazione delle disposizioni relative al comportamento dei pedoni ex art. 190 del d. lgs. n. 285/1992
Massima
Farmacia – criteri per la misurazione della distanza minima dei duecento metri – applicazione dell'art. 190 d. lgs. n. 285/1992 – obblighi normativi della circolazione pedonale stradale - necessità
Il Consiglio di Stato con estrema chiarezza stabilisce i criteri con cui effettuare la misurazione della distanza tra due farmacie per verificare il rispetto della distanza minima dei duecento metri ex art. 1 comma 6 l. n. 475/1968, ai sensi del quale “ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona”.
Decidendo in via definitiva un contenzioso apertosi tra due titolari nel quale si controverteva sul rispetto della distanza minima dei duecento metri, il Collegio stabilisce che occorre applicare le norme del nuovo Codice della strada e, per la precisione, l'art. 190 commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 285/1992, che stabiliscono le regole a cui devono attenersi i pedoni nella circolazione sui marciapiedi (comma 1), nell'attraversamento della carreggiata (comma 2) e nell'attraversamento delle intersezioni e delle piazze (comma 3).
Il Consiglio di Stato ammette che in precedenza si era registrato un orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di effettuare le misurazioni della distanza pedonale tra due farmacie poteva prescindersi dal prendere in considerazione il puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati, sennonché vi è adesso un nuovo orientamento (cui aderisce il Collegio nella sentenza) che impone l'applicazione, ai fini delle misurazioni, dell'art. 190 citato.
Nella sentenza è spiegato che ciò avviene per un doppio ordine di ragioni:
- in primo luogo occorre impedire l'ingresso nell'ordinamento giuridico di atti amministrativi che prevedano la disapplicazione di norme di una determinata materia (appunto della circolazione pedonale nelle strade) e che poggino sul presupposto che i pedoni possano non rispettare le norme del Codice della strada
- in secondo luogo occorre eliminare ogni contestazione e/o confusione nell'ambito delle misurazioni, cosa che avverrebbe se si facesse riferimento alla gamma di possibili valutazioni soggettive che il pedone potrebbe fare prescindendo dalle norme del codice della strada per effettuare un percorso.
Riguardo a tale secondo profilo la sentenza richiama peraltro un consolidato orientamento secondo cui l'esigenza di stabilire criteri di carattere oggettivo nella misurazione della distanza tra farmacie impone di applicare le norme in materia di circolazione pedonale, essendo esse le sole idonee a eliminare l'incertezza ed assoluta opinabilità dei risultati che discenderebbero dall'applicazione di un criterio ancorato alle soggettive scelte deambulatorie dei pedoni.
Sul punto occorre infatti considerare che una misurazione che non tenesse conto delle norme del codice della strada applicabili ai pedoni si baserebbe di fatto sulla trasgressione delle stesse.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 2 novembre 2023
Distanza dei duecento metri tra le farmacie: per la misurazione si applicano le norme del codice della strada
La misurazione della distanza tra due farmacie non può prescindere dall'applicazione delle disposizioni relative al comportamento dei pedoni ex art. 190 del d. lgs. n. 285/1992
Massima
Farmacia – criteri per la misurazione della distanza minima dei duecento metri – applicazione dell'art. 190 d. lgs. n. 285/1992 – obblighi normativi della circolazione pedonale stradale - necessità
Il Consiglio di Stato con estrema chiarezza stabilisce i criteri con cui effettuare la misurazione della distanza tra due farmacie per verificare il rispetto della distanza minima dei duecento metri ex art. 1 comma 6 l. n. 475/1968, ai sensi del quale “ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona”.
Decidendo in via definitiva un contenzioso apertosi tra due titolari nel quale si controverteva sul rispetto della distanza minima dei duecento metri, il Collegio stabilisce che occorre applicare le norme del nuovo Codice della strada e, per la precisione, l'art. 190 commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 285/1992, che stabiliscono le regole a cui devono attenersi i pedoni nella circolazione sui marciapiedi (comma 1), nell'attraversamento della carreggiata (comma 2) e nell'attraversamento delle intersezioni e delle piazze (comma 3).
Il Consiglio di Stato ammette che in precedenza si era registrato un orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di effettuare le misurazioni della distanza pedonale tra due farmacie poteva prescindersi dal prendere in considerazione il puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati, sennonché vi è adesso un nuovo orientamento (cui aderisce il Collegio nella sentenza) che impone l'applicazione, ai fini delle misurazioni, dell'art. 190 citato.
Nella sentenza è spiegato che ciò avviene per un doppio ordine di ragioni:
- in primo luogo occorre impedire l'ingresso nell'ordinamento giuridico di atti amministrativi che prevedano la disapplicazione di norme di una determinata materia (appunto della circolazione pedonale nelle strade) e che poggino sul presupposto che i pedoni possano non rispettare le norme del Codice della strada
- in secondo luogo occorre eliminare ogni contestazione e/o confusione nell'ambito delle misurazioni, cosa che avverrebbe se si facesse riferimento alla gamma di possibili valutazioni soggettive che il pedone potrebbe fare prescindendo dalle norme del codice della strada per effettuare un percorso.
Riguardo a tale secondo profilo la sentenza richiama peraltro un consolidato orientamento secondo cui l'esigenza di stabilire criteri di carattere oggettivo nella misurazione della distanza tra farmacie impone di applicare le norme in materia di circolazione pedonale, essendo esse le sole idonee a eliminare l'incertezza ed assoluta opinabilità dei risultati che discenderebbero dall'applicazione di un criterio ancorato alle soggettive scelte deambulatorie dei pedoni.
Sul punto occorre infatti considerare che una misurazione che non tenesse conto delle norme del codice della strada applicabili ai pedoni si baserebbe di fatto sulla trasgressione delle stesse.
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