Durante il concorso straordinario è possibile per il Comune modificare la zona della farmacia posta a concorso
Nel corso della procedura del concorso straordinario è possibile per il Comune la modifica della perimetrazione contenuta nel bando della farmacia posta a concorso, atteso che l’art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 impone comunque la revisione biennale della pianta organica
Massima
Farmacia – sede posta a concorso straordinario – modifica del perimetro mediante revisione della pianta organica nel corso della procedura concorsuale - ammissibilità
Un’associazione di farmacisti, diventata assegnataria di una sede posta a concorso straordinario, comunica l’indirizzo dei locali in cui intende aprire la farmacia. Sennonché sorge un contenzioso con l’Amministrazione atteso che quest’ultima ritiene che i locali siano posizionati al di fuori della zona spettante. Nelle more del contenzioso dinanzi al TAR, nato dal ricorso proposto dall’associazione di farmacisti, il Comune “taglia la testa al toro” e adotta una nuova revisione della pianta organica che pone con certezza fuori dalla zona spettante agli assegnatari la parte di strada in cui essi avevano indicato di voler aprire la nuova farmacia. I farmacisti assegnatari, allora, impugnano con i motivi aggiunti anche tale delibera.
Il TAR al proposito stabilisce la correttezza dell’operato comunale. Nella sentenza il Collegio indica di conoscere bene l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le sedi poste a concorso straordinario sono immodificabili nella loro perimetrazione, a pena di violazione della par condicio tra tutti concorrenti, ma afferma di non condividerlo e di aderire invece al contrario orientamento risultante da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato.
In tale sentenza si legge infatti che non è condivisibile la tesi secondo cui l’indizione del concorso straordinario paralizzerebbe la riperimetrazione delle sedi poste a concorso fino alla conclusione dello stesso; secondo il TAR, infatti, tale tesi si pone in contrasto con l’art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 secondo cui deve procedersi comunque alla revisione della pianta organica con cadenza biennale. Il dover bloccare l’ordinaria revisione della pianta organica (che comporta le dovute riperimetrazioni) fino alla conclusione del concorso, secondo la sentenza potrebbe determinare effetti “aberranti” visto che, alla luce del prolungarsi delle procedure concorsuali, ciò paralizzerebbe a tempo indeterminato le dovute scelte pianificatorie comunali.
Ferme restando tali premesse il TAR nel prosieguo della sentenza fa rilevare che, peraltro, nel caso che ci riguarda la modifica della pianta organica era intervenuta da parte del Comune successivamente all’assegnazione della sede e, quindi, a conclusione delle procedure concorsuali.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza dell'8 marzo 2024
Durante il concorso straordinario è possibile per il Comune modificare la zona della farmacia posta a concorso
Nel corso della procedura del concorso straordinario è possibile per il Comune la modifica della perimetrazione contenuta nel bando della farmacia posta a concorso, atteso che l’art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 impone comunque la revisione biennale della pianta organica
Massima
Farmacia – sede posta a concorso straordinario – modifica del perimetro mediante revisione della pianta organica nel corso della procedura concorsuale - ammissibilità
Un’associazione di farmacisti, diventata assegnataria di una sede posta a concorso straordinario, comunica l’indirizzo dei locali in cui intende aprire la farmacia. Sennonché sorge un contenzioso con l’Amministrazione atteso che quest’ultima ritiene che i locali siano posizionati al di fuori della zona spettante. Nelle more del contenzioso dinanzi al TAR, nato dal ricorso proposto dall’associazione di farmacisti, il Comune “taglia la testa al toro” e adotta una nuova revisione della pianta organica che pone con certezza fuori dalla zona spettante agli assegnatari la parte di strada in cui essi avevano indicato di voler aprire la nuova farmacia. I farmacisti assegnatari, allora, impugnano con i motivi aggiunti anche tale delibera.
Il TAR al proposito stabilisce la correttezza dell’operato comunale. Nella sentenza il Collegio indica di conoscere bene l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le sedi poste a concorso straordinario sono immodificabili nella loro perimetrazione, a pena di violazione della par condicio tra tutti concorrenti, ma afferma di non condividerlo e di aderire invece al contrario orientamento risultante da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato.
In tale sentenza si legge infatti che non è condivisibile la tesi secondo cui l’indizione del concorso straordinario paralizzerebbe la riperimetrazione delle sedi poste a concorso fino alla conclusione dello stesso; secondo il TAR, infatti, tale tesi si pone in contrasto con l’art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 secondo cui deve procedersi comunque alla revisione della pianta organica con cadenza biennale. Il dover bloccare l’ordinaria revisione della pianta organica (che comporta le dovute riperimetrazioni) fino alla conclusione del concorso, secondo la sentenza potrebbe determinare effetti “aberranti” visto che, alla luce del prolungarsi delle procedure concorsuali, ciò paralizzerebbe a tempo indeterminato le dovute scelte pianificatorie comunali.
Ferme restando tali premesse il TAR nel prosieguo della sentenza fa rilevare che, peraltro, nel caso che ci riguarda la modifica della pianta organica era intervenuta da parte del Comune successivamente all’assegnazione della sede e, quindi, a conclusione delle procedure concorsuali.
In merito alla immodificabilità della zona della sede farmaceutica posta a concorso, tuttavia, vedi anche la sentenza del TAR L'Aquila del 31 marzo 2023.
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