È ammissibile l’istanza di accesso alle fatture di un ente formulata dalla titolare dell’originatore per quantificare il danno economico da violazione del diritto di esclusiva arrecatole dalla società che ha fornito il farmaco equivalente
È ammissibile l’istanza di accesso agli atti, inoltrata dalla titolare dell’originator, volta ad ottenere, per una futura richiesta di danni per violazione del diritto di esclusiva, copia delle fatture emesse da un ente che abbia aggiudicato una gara per la fornitura di medicinali alla società che commercializza il farmaco equivalente; le fatture emesse, infatti, non rientrano tra gli atti soggetti a riservatezza.
Massima
Medicinali – gara pubblica per la fornitura - istanza di accesso ai documenti per ostensione delle fatture emesse dall’ente – società titolare dell’originator – riserva di richiesta danni nei confronti di società aggiudicataria titolare di farmaco equivalente asserita violazione del diritto di esclusiva - ammissibilità
Una società titolare di AIC per un medicinale originatore, a seguito dell’aggiudicazione di una gara per la fornitura di medicinali alla società che commercializza il farmaco equivalente, chiede ed ottiene copia delle fatture emesse dall’ente motivando tale istanza con la necessità di quantificare il danno arrecatole dalla società aggiudicataria ai fini del risarcimento per asserita violazione del diritto di esclusiva. Secondo la società istante, infatti, la commercializzazione del medicinale generico lederebbe il proprio diritto di protezione alla commercializzazione del medicinale originatore contenente il medesimo principio attivo.
La società aggiudicataria, titolare del farmaco equivalente, si rivolge al TAR per ottenere l’annullamento dell’atto con cui l’ente ha rilasciato copia delle fatture, lamentando la violazione delle norme in materia di riservatezza secondo cui vanno tutelati i dati riguardanti gli interessi finanziari, industriali e commerciali delle persone giuridiche. Secondo la società che commercializza il farmaco equivalente, inoltre, il rilascio della documentazione contabile relativa alla fase esecutiva del contratto si sarebbe basata su un’errata ponderazione degli interessi contrapposti delle due società da parte dell’ente, che avrebbe risolto il contrasto ritenendo sbrigativamente ed erroneamente prive di natura confidenziale le fatture emesse.
Il TAR Firenze tuttavia respinge il ricorso, condannando la ricorrente anche alle spese di giudizio. Nella sentenza premette che l’Amministrazione può negare l’accesso ai documenti qualora ravvisi una manifesta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e le asserite esigenze difensive che sorreggono l’istanza e, quindi, nel caso in cui ravvisi un esercizio pretestuoso se non addirittura temerario dell’istanza, a causa dell’assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge. Nel caso che ci riguarda però nell’istanza era chiarito che la protezione della commercializzazione del farmaco originatore sarebbe scaduta nel 2025, sicché la commercializzazione del farmaco generico violerebbe il diritto di esclusiva: secondo il Collegio tale notazione è elemento valido e sufficiente a giustificare il rilascio delle fatture emesse dall’ente nei confronti della società titolare del medicinale equivalente, onde consentire alla società istante la concreta quantificazione di un eventuale risarcimento.
Per quanto attiene alle fatture, secondo il TAR esse non hanno natura confidenziale atteso che il prezzo di vendita del farmaco equivalente è stato determinato mediante un’offerta in una gara pubblica e le quantità fornite del farmaco non rivelano specifiche e tanto meno riservate scelte commerciali del fornitore.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/sentenza del 2 maggio 2024
È ammissibile l’istanza di accesso alle fatture di un ente formulata dalla titolare dell’originatore per quantificare il danno economico da violazione del diritto di esclusiva arrecatole dalla società che ha fornito il farmaco equivalente
È ammissibile l’istanza di accesso agli atti, inoltrata dalla titolare dell’originator, volta ad ottenere, per una futura richiesta di danni per violazione del diritto di esclusiva, copia delle fatture emesse da un ente che abbia aggiudicato una gara per la fornitura di medicinali alla società che commercializza il farmaco equivalente; le fatture emesse, infatti, non rientrano tra gli atti soggetti a riservatezza.
Massima
Medicinali – gara pubblica per la fornitura - istanza di accesso ai documenti per ostensione delle fatture emesse dall’ente – società titolare dell’originator – riserva di richiesta danni nei confronti di società aggiudicataria titolare di farmaco equivalente asserita violazione del diritto di esclusiva - ammissibilità
Una società titolare di AIC per un medicinale originatore, a seguito dell’aggiudicazione di una gara per la fornitura di medicinali alla società che commercializza il farmaco equivalente, chiede ed ottiene copia delle fatture emesse dall’ente motivando tale istanza con la necessità di quantificare il danno arrecatole dalla società aggiudicataria ai fini del risarcimento per asserita violazione del diritto di esclusiva. Secondo la società istante, infatti, la commercializzazione del medicinale generico lederebbe il proprio diritto di protezione alla commercializzazione del medicinale originatore contenente il medesimo principio attivo.
La società aggiudicataria, titolare del farmaco equivalente, si rivolge al TAR per ottenere l’annullamento dell’atto con cui l’ente ha rilasciato copia delle fatture, lamentando la violazione delle norme in materia di riservatezza secondo cui vanno tutelati i dati riguardanti gli interessi finanziari, industriali e commerciali delle persone giuridiche. Secondo la società che commercializza il farmaco equivalente, inoltre, il rilascio della documentazione contabile relativa alla fase esecutiva del contratto si sarebbe basata su un’errata ponderazione degli interessi contrapposti delle due società da parte dell’ente, che avrebbe risolto il contrasto ritenendo sbrigativamente ed erroneamente prive di natura confidenziale le fatture emesse.
Il TAR Firenze tuttavia respinge il ricorso, condannando la ricorrente anche alle spese di giudizio. Nella sentenza premette che l’Amministrazione può negare l’accesso ai documenti qualora ravvisi una manifesta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e le asserite esigenze difensive che sorreggono l’istanza e, quindi, nel caso in cui ravvisi un esercizio pretestuoso se non addirittura temerario dell’istanza, a causa dell’assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge. Nel caso che ci riguarda però nell’istanza era chiarito che la protezione della commercializzazione del farmaco originatore sarebbe scaduta nel 2025, sicché la commercializzazione del farmaco generico violerebbe il diritto di esclusiva: secondo il Collegio tale notazione è elemento valido e sufficiente a giustificare il rilascio delle fatture emesse dall’ente nei confronti della società titolare del medicinale equivalente, onde consentire alla società istante la concreta quantificazione di un eventuale risarcimento.
Per quanto attiene alle fatture, secondo il TAR esse non hanno natura confidenziale atteso che il prezzo di vendita del farmaco equivalente è stato determinato mediante un’offerta in una gara pubblica e le quantità fornite del farmaco non rivelano specifiche e tanto meno riservate scelte commerciali del fornitore.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.