E' di fatto confermativa la pianta organica che si limita a sostituire il criterio geometrico di individuazione della zona con quello perimetrale
Il ricorso proposto contro un atto sostanzialmente confermativo di pianta organica che, per l’individuazione di una zona, si limiti a sostituire al criterio geometrico della precedente (un cerchio) quello toponomastico (perimetro di strade), è inammissibile in mancanza di impugnativa del precedente atto revisionale
Massima
Farmacia – pianta organica – atto confermativo della precedente – modifica modalità di identificazione di una zona – utilizzo del criterio perimetrale toponomastico in luogo di quello geometrico di un cerchio – ricorso – omessa tempestiva impugnativa della precedente pianta organica – inammissibilità
Un Comune lombardo adotta una nuova pianta organica confermando la precedente nel numero delle sedi e procedendo a sostituire al criterio prima utilizzato per l’individuazione della zona (una figura geometrica consistente in un cerchio), quello più preciso della perimetrazione toponomastica mediante indicazione di strade.
Un titolare di farmacia, ritenendo di essere danneggiato dal nuovo provvedimento, ricorre al TAR lamentando che la nuova zonizzazione va a determinare un sensibile squilibrio di assistenza farmaceutica, a tutto danno della propria attività.
Il Giudice però rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile in quanto in realtà esso appare rivolto più che altro ad impugnare l’istituzione della sede più vicina ed il trasferimento dei locali accordato al titolare che ottenne la detta sede partecipando al concorso straordinario, atti tutti risalenti nel tempo e mai impugnati tempestivamente.
Quanto alla nuova pianta organica, il TAR sostiene che essa non ha alcun contenuto lesivo giacché non modifica da punto di vista sostanziale l’impostazione della precedente, essendosi la nuova limitata a sostituire il vecchio criterio identificativo della zona (geometrico, tramite cerchio) con un più preciso criterio toponomastico, che elenca le strade del perimetro. Il nuovo atto revisionale, dunque, non innova nulla rispetto al precedente, essendo rimasti inalterati sia il numero delle sedi, che la zonizzazione delle stesse. In mancanza di tempestiva impugnazione degli atti precedenti, il ricorso si palesa allora inammissibile.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Brescia/sentenza del 28 maggio 2024
E' di fatto confermativa la pianta organica che si limita a sostituire il criterio geometrico di individuazione della zona con quello perimetrale
Il ricorso proposto contro un atto sostanzialmente confermativo di pianta organica che, per l’individuazione di una zona, si limiti a sostituire al criterio geometrico della precedente (un cerchio) quello toponomastico (perimetro di strade), è inammissibile in mancanza di impugnativa del precedente atto revisionale
Massima
Farmacia – pianta organica – atto confermativo della precedente – modifica modalità di identificazione di una zona – utilizzo del criterio perimetrale toponomastico in luogo di quello geometrico di un cerchio – ricorso – omessa tempestiva impugnativa della precedente pianta organica – inammissibilità
Un Comune lombardo adotta una nuova pianta organica confermando la precedente nel numero delle sedi e procedendo a sostituire al criterio prima utilizzato per l’individuazione della zona (una figura geometrica consistente in un cerchio), quello più preciso della perimetrazione toponomastica mediante indicazione di strade.
Un titolare di farmacia, ritenendo di essere danneggiato dal nuovo provvedimento, ricorre al TAR lamentando che la nuova zonizzazione va a determinare un sensibile squilibrio di assistenza farmaceutica, a tutto danno della propria attività.
Il Giudice però rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile in quanto in realtà esso appare rivolto più che altro ad impugnare l’istituzione della sede più vicina ed il trasferimento dei locali accordato al titolare che ottenne la detta sede partecipando al concorso straordinario, atti tutti risalenti nel tempo e mai impugnati tempestivamente.
Quanto alla nuova pianta organica, il TAR sostiene che essa non ha alcun contenuto lesivo giacché non modifica da punto di vista sostanziale l’impostazione della precedente, essendosi la nuova limitata a sostituire il vecchio criterio identificativo della zona (geometrico, tramite cerchio) con un più preciso criterio toponomastico, che elenca le strade del perimetro. Il nuovo atto revisionale, dunque, non innova nulla rispetto al precedente, essendo rimasti inalterati sia il numero delle sedi, che la zonizzazione delle stesse. In mancanza di tempestiva impugnazione degli atti precedenti, il ricorso si palesa allora inammissibile.
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