E' illegittima per difetto di motivazione la pianta organica in cui il Comune non motiva il proprio discostarsi dai pareri negativi di Asl e Ordine
Se il Comune adotta una pianta organica in cui stabilisce il trasferimento di una sede mancando di motivare le ragioni dell'allocazione finale e, acquisiti i pareri negativi da parte di ASL e Ordine dei farmacisti, conferma il trasferimento senza motivare, l'atto revisionale è illegittimo per difetto di motivazione
E' illegittima per difetto di istruttoria la pianta organica con cui, senza peraltro alcuna motivazione, si trasferisce una sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata, riducendone drasticamente il già ridotto bacino di utenza
Massima
Farmacia – approvazione pianta organica – trasferimento sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata – pareri negativi di ASL e Ordine dei farmacisti – assenza di motivazione del Comune in ordine alla decisione ed in ordine al proprio discostarsi dai pareri negativi – illegittimità
Farmacia – approvazione pianta organica – trasferimento sede a ridosso della farmacia sussidiata – riduzione drastica del già ridotto bacino d'utenza della sede rurale – difetto di adeguata istruttoria – assenza di motivazione riguardo alla decisione – illegittimità
Questa breve sentenza, nell'annullare la pianta organica di un Comune per difetto di motivazione e di istruttoria, di fatto conferma la tesi secondo cui le decisioni comunali riguardo ai trasferimenti di sedi devono essere comunque motivate, in maniera che sia possibile comprendere l'iter logico giuridico che ha determinato la decisione finale.
Nel caso che ci riguarda di tale motivazione non vi è traccia negli atti comunali: una sede, a causa della mancanza di locali idonei, viene trasferita dal Comune praticamente a ridosso della farmacia rurale sussidiata, già afflitta da un numero limitato di residenti nella propria zona e da un fatturato basso. Tale scelta viene avversata sia dall'ASL che dall'Ordine dei farmacisti, che sul punto rendono pareri negativi, ma il Comune non li tiene in alcun conto, non peritandosi di motivare le proprie ragioni in merito.
Il risultato è che ricorrono al TAR sia il titolare della farmacia rurale che si è visto ridurre il bacino d'utenza, sie le titolari della farmacia trasferita, che non condividono la scelta del Comune.
In questo contesto, in cui tutti contestano le scelte comunali (ASL, Ordine, titolari della farmacia trasferita, titolare della farmacia rurale), il TAR Roma condivisibilmente annulla gli atti impugnati imputando al Comune il difetto di motivazione, grave non solo alla luce della mancata esplicitazione delle ragioni che lo hanno indotto a trasferire la sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata, ma anche sotto il profilo della mancata indicazione delle ragioni che lo hanno indotto a non tener in alcun conto i pareri tutti negativi di ASL ed Ordine.
Nel merito il TAR capitolino ravvisa anche il difetto di istruttoria, evidenziando che appare poco logico trasferire una sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata, tenuto conto del fatto che lì vi è un numero di abitanti limitato.
La questione tuttavia rimane aperta, visto che, com'è noto, l'annullamento per difetto di motivazione e di istruttoria non impedisce all'Amministrazione di rinnovare le proprie scelte, questa volta motivando puntualmente le proprie ragioni. In merito a tanto la parte finale della sentenza conferma infatti che il Comune mantiene ampio potere in merito, essendogli precluso soltanto il riesercizio del potere con le stesse caratterizzazioni (e cioè difetto di motivazione e difetto di istruttoria) già ritenute illegittime dal TAR.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 2 luglio 2024
E' illegittima per difetto di motivazione la pianta organica in cui il Comune non motiva il proprio discostarsi dai pareri negativi di Asl e Ordine
Se il Comune adotta una pianta organica in cui stabilisce il trasferimento di una sede mancando di motivare le ragioni dell'allocazione finale e, acquisiti i pareri negativi da parte di ASL e Ordine dei farmacisti, conferma il trasferimento senza motivare, l'atto revisionale è illegittimo per difetto di motivazione
E' illegittima per difetto di istruttoria la pianta organica con cui, senza peraltro alcuna motivazione, si trasferisce una sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata, riducendone drasticamente il già ridotto bacino di utenza
Massima
Farmacia – approvazione pianta organica – trasferimento sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata – pareri negativi di ASL e Ordine dei farmacisti – assenza di motivazione del Comune in ordine alla decisione ed in ordine al proprio discostarsi dai pareri negativi – illegittimità
Farmacia – approvazione pianta organica – trasferimento sede a ridosso della farmacia sussidiata – riduzione drastica del già ridotto bacino d'utenza della sede rurale – difetto di adeguata istruttoria – assenza di motivazione riguardo alla decisione – illegittimità
Questa breve sentenza, nell'annullare la pianta organica di un Comune per difetto di motivazione e di istruttoria, di fatto conferma la tesi secondo cui le decisioni comunali riguardo ai trasferimenti di sedi devono essere comunque motivate, in maniera che sia possibile comprendere l'iter logico giuridico che ha determinato la decisione finale.
Nel caso che ci riguarda di tale motivazione non vi è traccia negli atti comunali: una sede, a causa della mancanza di locali idonei, viene trasferita dal Comune praticamente a ridosso della farmacia rurale sussidiata, già afflitta da un numero limitato di residenti nella propria zona e da un fatturato basso. Tale scelta viene avversata sia dall'ASL che dall'Ordine dei farmacisti, che sul punto rendono pareri negativi, ma il Comune non li tiene in alcun conto, non peritandosi di motivare le proprie ragioni in merito.
Il risultato è che ricorrono al TAR sia il titolare della farmacia rurale che si è visto ridurre il bacino d'utenza, sie le titolari della farmacia trasferita, che non condividono la scelta del Comune.
In questo contesto, in cui tutti contestano le scelte comunali (ASL, Ordine, titolari della farmacia trasferita, titolare della farmacia rurale), il TAR Roma condivisibilmente annulla gli atti impugnati imputando al Comune il difetto di motivazione, grave non solo alla luce della mancata esplicitazione delle ragioni che lo hanno indotto a trasferire la sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata, ma anche sotto il profilo della mancata indicazione delle ragioni che lo hanno indotto a non tener in alcun conto i pareri tutti negativi di ASL ed Ordine.
Nel merito il TAR capitolino ravvisa anche il difetto di istruttoria, evidenziando che appare poco logico trasferire una sede a ridosso della farmacia rurale sussidiata, tenuto conto del fatto che lì vi è un numero di abitanti limitato.
La questione tuttavia rimane aperta, visto che, com'è noto, l'annullamento per difetto di motivazione e di istruttoria non impedisce all'Amministrazione di rinnovare le proprie scelte, questa volta motivando puntualmente le proprie ragioni. In merito a tanto la parte finale della sentenza conferma infatti che il Comune mantiene ampio potere in merito, essendogli precluso soltanto il riesercizio del potere con le stesse caratterizzazioni (e cioè difetto di motivazione e difetto di istruttoria) già ritenute illegittime dal TAR.
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