E' illegittimo il silenzio del Comune che non si pronuncia su un'istanza di trasferimento della farmacia ex art. 5 comma 2 l. n. 362/1991
Va accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune che, destinatario di un'istanza di trasferimento della farmacia ex art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991, rimanga inerte e non si pronunci pur avendone l'obbligo
Massima
Farmacia – istanza di trasferimento ex art. 5 comma 2 legge n. 362/1991 – inerzia del Comune – ricorso avverso il silenzio inadempimento – fondatezza – obbligo di pronuncia da parte del Comune
Una farmacista inoltra al Comune un'istanza di decentramento della propria farmacia ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991, ma non riceve alcun riscontro atteso che il Comune rimane assolutamente inerte.
La titolare allora propone un ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune ex artt. 31 e 117 c.p.a., diretto a far accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un potere pubblico.
Il Comune in giudizio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la carenza di interesse della ricorrente, visto che ogni determinazione in merito al richiesto decentramento della farmacia va subordinata all'attuazione di una pregressa delibera di Giunta con la quale si revisiona la zonizzazione delle farmacie sul territorio comunale, subordinandone l'efficacia all'esito delle procedure di decentramento.
Il TAR respinge però l'eccezione, sostenendo che l'interesse al ricorso della farmacista è insito nel diritto di iniziativa procedimentale legata alla pretesa di dislocare la farmacia ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991; accoglie, poi, il ricorso stabilendo che la norma suddetta, accordando come detto un diritto di iniziativa procedimentale al titolare della farmacia che intenda ottenere il trasferimento della stessa, impone di converso un correlativo obbligo di pronuncia in capo all'Amministrazione.
Tale obbligo, tuttavia, è soltanto quello di pronunciarsi sull'istanza concludendo il procedimento con un provvedimento espresso, riguardo al quale il TAR assegna al Comune il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della sentenza e nomina già il Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza comunale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catanzaro/sentenza del 2 agosto 2023
E' illegittimo il silenzio del Comune che non si pronuncia su un'istanza di trasferimento della farmacia ex art. 5 comma 2 l. n. 362/1991
Va accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune che, destinatario di un'istanza di trasferimento della farmacia ex art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991, rimanga inerte e non si pronunci pur avendone l'obbligo
Massima
Farmacia – istanza di trasferimento ex art. 5 comma 2 legge n. 362/1991 – inerzia del Comune – ricorso avverso il silenzio inadempimento – fondatezza – obbligo di pronuncia da parte del Comune
Una farmacista inoltra al Comune un'istanza di decentramento della propria farmacia ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991, ma non riceve alcun riscontro atteso che il Comune rimane assolutamente inerte.
La titolare allora propone un ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune ex artt. 31 e 117 c.p.a., diretto a far accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un potere pubblico.
Il Comune in giudizio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la carenza di interesse della ricorrente, visto che ogni determinazione in merito al richiesto decentramento della farmacia va subordinata all'attuazione di una pregressa delibera di Giunta con la quale si revisiona la zonizzazione delle farmacie sul territorio comunale, subordinandone l'efficacia all'esito delle procedure di decentramento.
Il TAR respinge però l'eccezione, sostenendo che l'interesse al ricorso della farmacista è insito nel diritto di iniziativa procedimentale legata alla pretesa di dislocare la farmacia ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991; accoglie, poi, il ricorso stabilendo che la norma suddetta, accordando come detto un diritto di iniziativa procedimentale al titolare della farmacia che intenda ottenere il trasferimento della stessa, impone di converso un correlativo obbligo di pronuncia in capo all'Amministrazione.
Tale obbligo, tuttavia, è soltanto quello di pronunciarsi sull'istanza concludendo il procedimento con un provvedimento espresso, riguardo al quale il TAR assegna al Comune il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della sentenza e nomina già il Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza comunale.
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