E' illegittimo il trasferimento della farmacia nei locali di un Comune limitrofo, è irrilevante che tali locali abbiano l’accesso su una strada della zona di competenza
Il trasferimento di una farmacia all’interno della propria zona non può riguardare locali che insistano nel territorio di un altro Comune limitrofo, anche se l’accesso a tali locali abbia luogo su una strada ed un civico ricompresi nella zona di appartenenza
Massima
Farmacia – trasferimento nella propria zona – locali siti nel territorio di Comune limitrofo – illegittimità – accesso tramite strada e civico nella zona di appartenenza – irrilevanza
In questa particolarissima sentenza si controverte su un caso potenzialmente ricorrente in tutti quei Comuni confinanti senza soluzione di continuità tra i rispettivi abitati. Trattasi di quei Comuni le cui le rispettive costruzioni sono continue tra loro, al punto che la stessa strada possa, da un civico in poi far parte del territorio di un Comune, e per la parte restante rientrare in quello del Comune limitrofo.
Nel caso che ci riguarda un titolare di farmacia del Comune di Aversa chiede ed ottiene il trasferimento del proprio esercizio all’interno della zona di appartenenza; sennonché i nuovi locali non ricadono nel territorio del Comune di Aversa, bensì in quello del Comune di Casaluce. La particolarità della vicenda risiede però nella circostanza che l’accesso a tali locali ha luogo mediante una strada ed un civico che rientrano nella zona di appartenenza del farmacista autorizzato (e quindi nel Comune di Aversa).
Il dilemma di fronte a cui si trova il Giudice è: prevale la circostanza che i nuovi locali ricadono nel Comune di Casaluce, o prevale il fatto che l’accesso a tali locali avviene tramite una strada ed un civico ricadente nella zona di appartenenza ad Aversa?
Prima il TAR, poi il Consiglio di Stato scelgono la prima opzione e dichiarano illegittimo il trasferimento.
In questa sentenza si ripercorre con precisione il contenuto della normativa in materia di trasferimento all’interno della propria zona e, nello stabilire che i farmacisti sono “sostanzialmente liberi di spostare la sede di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovo locali, in conformità al dettato costituzionale sulla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore”, si conferma altresì che “tale libertà, tuttavia, non è illimitata”. Uno dei limiti a tale libertà, secondo il Consiglio di Stato, risiede nel fatto che i nuovi locali debbano essere ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del medesimo Comune. Il principio generale ricavabile dalla serie di norme citate sul punto dalla sentenza è allora che il trasferimento deve avvenire nell’ambito del territorio comunale di appartenenza, nel rispetto dell’esatta delimitazione dei confini tra due zone.
Poste tali premesse i Giudici di Palazzo Spada entrano nel dettaglio e, rilevato che i locali della nuova farmacia ricadono nel territorio del Comune di Casaluce (come peraltro confermato sia dal fatto che la SCIA è stata presentata al detto Comune, che dall’avvenuto versamento a tale Comune di IMU, TARI e rifiuti speciali da parte del titolare beneficiario del trasferimento), concludono che il trasferimento è avvenuto presso locali al di fuori della zona di appartenenza.
A nulla rileva, secondo il Collegio, il fatto che l’accesso a tali locali avvenga tramite una strada ed un civico ricompresi nella zona di appartenenza all’interno del Comune di Aversa, né che le vie da percorrere per raggiungere la nuova farmacia siano tutte facenti parte del Comune di Aversa. Gli accessi alla nuova farmacia e la viabilità non sono sufficienti a rendere legittimo il trasferimento, dato che la regola è che i locali presso cui si chiede il trasferimento devono ricadere all’interno del territorio del Comune di appartenenza della sede farmaceutica.
La sentenza conclude stabilendo che, ove si consentisse un trasferimento in locali ricadenti nel territorio di altro Comune al di fuori della propria zona di appartenenza, si perverrebbe ad implementare il numero delle farmacie di tale Comune in pianta organica al di fuori di quanto prescrive la legge.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 15 gennaio 2024
E' illegittimo il trasferimento della farmacia nei locali di un Comune limitrofo, è irrilevante che tali locali abbiano l’accesso su una strada della zona di competenza
Il trasferimento di una farmacia all’interno della propria zona non può riguardare locali che insistano nel territorio di un altro Comune limitrofo, anche se l’accesso a tali locali abbia luogo su una strada ed un civico ricompresi nella zona di appartenenza
Massima
Farmacia – trasferimento nella propria zona – locali siti nel territorio di Comune limitrofo – illegittimità – accesso tramite strada e civico nella zona di appartenenza – irrilevanza
In questa particolarissima sentenza si controverte su un caso potenzialmente ricorrente in tutti quei Comuni confinanti senza soluzione di continuità tra i rispettivi abitati. Trattasi di quei Comuni le cui le rispettive costruzioni sono continue tra loro, al punto che la stessa strada possa, da un civico in poi far parte del territorio di un Comune, e per la parte restante rientrare in quello del Comune limitrofo.
Nel caso che ci riguarda un titolare di farmacia del Comune di Aversa chiede ed ottiene il trasferimento del proprio esercizio all’interno della zona di appartenenza; sennonché i nuovi locali non ricadono nel territorio del Comune di Aversa, bensì in quello del Comune di Casaluce. La particolarità della vicenda risiede però nella circostanza che l’accesso a tali locali ha luogo mediante una strada ed un civico che rientrano nella zona di appartenenza del farmacista autorizzato (e quindi nel Comune di Aversa).
Il dilemma di fronte a cui si trova il Giudice è: prevale la circostanza che i nuovi locali ricadono nel Comune di Casaluce, o prevale il fatto che l’accesso a tali locali avviene tramite una strada ed un civico ricadente nella zona di appartenenza ad Aversa?
Prima il TAR, poi il Consiglio di Stato scelgono la prima opzione e dichiarano illegittimo il trasferimento.
In questa sentenza si ripercorre con precisione il contenuto della normativa in materia di trasferimento all’interno della propria zona e, nello stabilire che i farmacisti sono “sostanzialmente liberi di spostare la sede di spostare la sede destinata all’esercizio dell’attività in nuovo locali, in conformità al dettato costituzionale sulla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore”, si conferma altresì che “tale libertà, tuttavia, non è illimitata”. Uno dei limiti a tale libertà, secondo il Consiglio di Stato, risiede nel fatto che i nuovi locali debbano essere ubicati all’interno della zona assegnata dalla pianta organica del medesimo Comune. Il principio generale ricavabile dalla serie di norme citate sul punto dalla sentenza è allora che il trasferimento deve avvenire nell’ambito del territorio comunale di appartenenza, nel rispetto dell’esatta delimitazione dei confini tra due zone.
Poste tali premesse i Giudici di Palazzo Spada entrano nel dettaglio e, rilevato che i locali della nuova farmacia ricadono nel territorio del Comune di Casaluce (come peraltro confermato sia dal fatto che la SCIA è stata presentata al detto Comune, che dall’avvenuto versamento a tale Comune di IMU, TARI e rifiuti speciali da parte del titolare beneficiario del trasferimento), concludono che il trasferimento è avvenuto presso locali al di fuori della zona di appartenenza.
A nulla rileva, secondo il Collegio, il fatto che l’accesso a tali locali avvenga tramite una strada ed un civico ricompresi nella zona di appartenenza all’interno del Comune di Aversa, né che le vie da percorrere per raggiungere la nuova farmacia siano tutte facenti parte del Comune di Aversa. Gli accessi alla nuova farmacia e la viabilità non sono sufficienti a rendere legittimo il trasferimento, dato che la regola è che i locali presso cui si chiede il trasferimento devono ricadere all’interno del territorio del Comune di appartenenza della sede farmaceutica.
La sentenza conclude stabilendo che, ove si consentisse un trasferimento in locali ricadenti nel territorio di altro Comune al di fuori della propria zona di appartenenza, si perverrebbe ad implementare il numero delle farmacie di tale Comune in pianta organica al di fuori di quanto prescrive la legge.
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