E' inammissibile il ricorso contro i pareri negativi al trasferimento della farmacia se tali pareri sono preliminari e non è stata ancora proposta istanza di trasferimento
L'interlocuzione preliminare finalizzata a valutare la fattibilità di un trasferimento, intercorsa tra un titolare di farmacia ed il Comune e l'ASL, conclusasi con due pareri negativi, non rende tali atti impugnabili se il titolare non ha presentato l'istanza di trasferimento
Massima
Farmacia – interlocuzione preliminare con ASL e Comune in merito a possibile trasferimento – pareri negativi – impugnazione – mancanza di lesività dei pareri per mancata presentazione dell'istanza di trasferimento – inammissibilità del ricorso
Gli atti adottati dalle Amministrazioni in via meramente preliminare, quando ancora non è stata depositata l'istanza da cui ha avvio il procedimento per il trasferimento di una farmacia, se dovessero essere di contenuto negativo non vanno impugnati, a pena di inammissibilità del ricorso.
Il TAR Milano respinge in quanto inammissibile il ricorso di una farmacia che, prima ancora di presentare l'istanza di trasferimento, chiede pareri preliminari all'ASL ed al Comune, volti a verificare la fattibilità del trasferimento, ed ottenutili di segno contrario, li impugna.
Secondo il TAR i pareri negativi resi nell’ambito di un'interlocuzione tra il titolare della farmacia e i predetti enti, diretta ad ottenere una valutazione di massima preventiva, (e quindi al di fuori del procedimento per il trasferimento di cui alla l. n. 475/1968 e del D.P.R. n. 1275/1971) non ledono la posizione giuridica della farmacia e quindi non vanno impugnati.
Il titolare della farmacia, infatti, non aveva ancora presentato l'istanza per il trasferimento della sede e, pertanto, in tali casi l'insegnamento del TAR è che in assenza di un atto formale che consenta l'avvio del procedimento per il trasferimento dei locali della farmacia, l'eventuale parere negativo dell'Amministrazione non arreca alcuna lesione giacché difetta, in capo alla stessa, l’esercizio del potere autoritativo per mancanza dei presupposti legali di radicamento del potere stesso.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/sentenza del 5 marzo 2025
E' inammissibile il ricorso contro i pareri negativi al trasferimento della farmacia se tali pareri sono preliminari e non è stata ancora proposta istanza di trasferimento
L'interlocuzione preliminare finalizzata a valutare la fattibilità di un trasferimento, intercorsa tra un titolare di farmacia ed il Comune e l'ASL, conclusasi con due pareri negativi, non rende tali atti impugnabili se il titolare non ha presentato l'istanza di trasferimento
Massima
Farmacia – interlocuzione preliminare con ASL e Comune in merito a possibile trasferimento – pareri negativi – impugnazione – mancanza di lesività dei pareri per mancata presentazione dell'istanza di trasferimento – inammissibilità del ricorso
Gli atti adottati dalle Amministrazioni in via meramente preliminare, quando ancora non è stata depositata l'istanza da cui ha avvio il procedimento per il trasferimento di una farmacia, se dovessero essere di contenuto negativo non vanno impugnati, a pena di inammissibilità del ricorso.
Il TAR Milano respinge in quanto inammissibile il ricorso di una farmacia che, prima ancora di presentare l'istanza di trasferimento, chiede pareri preliminari all'ASL ed al Comune, volti a verificare la fattibilità del trasferimento, ed ottenutili di segno contrario, li impugna.
Secondo il TAR i pareri negativi resi nell’ambito di un'interlocuzione tra il titolare della farmacia e i predetti enti, diretta ad ottenere una valutazione di massima preventiva, (e quindi al di fuori del procedimento per il trasferimento di cui alla l. n. 475/1968 e del D.P.R. n. 1275/1971) non ledono la posizione giuridica della farmacia e quindi non vanno impugnati.
Il titolare della farmacia, infatti, non aveva ancora presentato l'istanza per il trasferimento della sede e, pertanto, in tali casi l'insegnamento del TAR è che in assenza di un atto formale che consenta l'avvio del procedimento per il trasferimento dei locali della farmacia, l'eventuale parere negativo dell'Amministrazione non arreca alcuna lesione giacché difetta, in capo alla stessa, l’esercizio del potere autoritativo per mancanza dei presupposti legali di radicamento del potere stesso.
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