E' irragionevole negare per violazione della distanza minima il trasferimento della farmacia se, mediante esso, la distanza attuale di 40 metri aumenterebbe a 106
E' illegittimo per manifesta irragionevolezza il diniego di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona, adducendo la violazione della distanza minima dei duecento metri, quando la distanza attuale di soli quaranta metri, se il trasferimento fosse accolto, aumenterebbe a centosei in quanto il trasferimento avverrebbe non già “in avvicinamento”, bensì “in allontanamento”
Massima
Farmacia – inidoneità dei locali per infiltrazioni – necessità di maggiori spazi per erogare le prestazioni della farmacia dei servizi - istanza di trasferimento all'interno della propria zona – aumento della distanza dalla farmacia più vicina da quaranta a centosei metri – trasferimento in allontanamento – diniego per violazione della distanza minima – irragionevolezza manifesta
In alcuni casi le Amministrazioni agiscono in maniera davvero illogica, probabilmente a causa di decisioni assunte senza ricorrere a quella “stella polare” chiamata buonsenso.
É il caso di questa vicenda, risolta in maniera estremamente puntuale dal TAR Bologna, che annulla un provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento interno proposta da una farmacia.
A causa della relativa esiguità degli spazi a disposizione, che impediscono l'attivazione di una serie di prestazioni adesso possibili per la farmacia dei servizi, un titolare chiede il trasferimento del proprio esercizio all'interno della propria zona in nuovi locali più ampi.
Per di più la farmacia istante nel corso del procedimento certifica anche la comparsa di alcuni rigonfiamenti nei muri degli attuali locali, conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana, il che rende non più salubre l'ambiente di lavoro.
L'Amministrazione, tuttavia, anche a seguito dei pareri negativi resi dall'ASL di Modena e dall'Ordine provinciale dei Farmacisti, adotta un atto di diniego per violazione della distanza minima di duecento metri, visto che l'esercizio andrebbe a situarsi a 106 metri di distanza dalla farmacia più vicina; un ulteriore motivo di diniego si basa sulla tesi secondo cui la necessità di rinvenire locali più ampi non giustifica la deroga alla distanza minima. Il caso vuole, però, che la distanza attuale dalla farmacia più vicina sia di soli quaranta metri, quindi il trasferimento rispetto ad essa non avverrebbe in avvicinamento, bensì in allontanamento; per di più i nuovi locali indicati risulterebbero gli unici al momento idonei all'interno della propria sede.
Da qui il ricorso al TAR da parte del titolare, secondo cui il provvedimento di diniego è affetto da irrazionalità manifesta, tenuto conto che il trasferimento avverrebbe in allontanamento e che la necessità di locali più ampi in cui svolgere le ulteriori attività consentite dalla “farmacia dei servizi” è certamente un valido presupposto per ottenere il detto trasferimento (nella propria zona) in allontanamento dalla farmacia più vicina.
Il TAR felsineo accoglie il ricorso, premettendo che, per giurisprudenza oramai consolidata, nel procedimento di trasferimento interno l'Amministrazione ha margini molto limitati di discrezionalità, atteso che quest'ultima può appuntarsi soltanto sull'idoneità dei nuovi locali e sul rispetto della distanza dei 200 metri dalla farmacia più vicina. Sennonché, nel caso che ci riguarda, le due farmacie sono oggi a distanza di soli quaranta metri l'una dall'altra, sicché l'allontanamento a centosei metri, lungi dal non essere consentito per violazione della norma sulle distanze minime, soddisferebbe la pubblica utenza perché, essendo in allontanamento, renderebbe certamente meglio dislocata sul territorio la rete delle farmacie, garantendo una migliore capillarità, oltre a fornire ulteriori servizi ai cittadini grazie alla maggior capienza dei nuovi locali.
La sentenza infine afferma che non può ritenersi ostativo al trasferimento il fatto che altre farmacie potrebbero in futuro invocare tale precedente per richiedere lo spostamento in deroga alla distanza minima, tenuto conto che l’accoglimento del ricorso poggia sulle specifiche predette circostanze: a) esistenza già al momento di una distanza inferiore tra le due farmacie, b) indisponibilità nella zona di locali idonei ad una distanza maggiore di 200 metri, c) necessità di maggiori spazi per erogare ulteriori servizi, oltre all’insalubrità degli attuali locali per presenza di infiltrazioni di acqua piovana. Al proposito il TAR ritiene irrilevante e davvero illogico sostenere che la ricorrente dovrebbe limitarsi a fornire nei nuovi locali esclusivamente gli ulteriori servizi, mantenendo la dispensazione dei farmaci negli attuali locali: tale assurdo “sdoppiamento” avrebbe come unico effetto un ingiustificato aumento dei costi per l’azienda, senza peraltro apportare alcun concreto beneficio per l’utenza.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bologna/sentenza del 3 febbraio 2025
E' irragionevole negare per violazione della distanza minima il trasferimento della farmacia se, mediante esso, la distanza attuale di 40 metri aumenterebbe a 106
E' illegittimo per manifesta irragionevolezza il diniego di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona, adducendo la violazione della distanza minima dei duecento metri, quando la distanza attuale di soli quaranta metri, se il trasferimento fosse accolto, aumenterebbe a centosei in quanto il trasferimento avverrebbe non già “in avvicinamento”, bensì “in allontanamento”
Massima
Farmacia – inidoneità dei locali per infiltrazioni – necessità di maggiori spazi per erogare le prestazioni della farmacia dei servizi - istanza di trasferimento all'interno della propria zona – aumento della distanza dalla farmacia più vicina da quaranta a centosei metri – trasferimento in allontanamento – diniego per violazione della distanza minima – irragionevolezza manifesta
In alcuni casi le Amministrazioni agiscono in maniera davvero illogica, probabilmente a causa di decisioni assunte senza ricorrere a quella “stella polare” chiamata buonsenso.
É il caso di questa vicenda, risolta in maniera estremamente puntuale dal TAR Bologna, che annulla un provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento interno proposta da una farmacia.
A causa della relativa esiguità degli spazi a disposizione, che impediscono l'attivazione di una serie di prestazioni adesso possibili per la farmacia dei servizi, un titolare chiede il trasferimento del proprio esercizio all'interno della propria zona in nuovi locali più ampi.
Per di più la farmacia istante nel corso del procedimento certifica anche la comparsa di alcuni rigonfiamenti nei muri degli attuali locali, conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana, il che rende non più salubre l'ambiente di lavoro.
L'Amministrazione, tuttavia, anche a seguito dei pareri negativi resi dall'ASL di Modena e dall'Ordine provinciale dei Farmacisti, adotta un atto di diniego per violazione della distanza minima di duecento metri, visto che l'esercizio andrebbe a situarsi a 106 metri di distanza dalla farmacia più vicina; un ulteriore motivo di diniego si basa sulla tesi secondo cui la necessità di rinvenire locali più ampi non giustifica la deroga alla distanza minima. Il caso vuole, però, che la distanza attuale dalla farmacia più vicina sia di soli quaranta metri, quindi il trasferimento rispetto ad essa non avverrebbe in avvicinamento, bensì in allontanamento; per di più i nuovi locali indicati risulterebbero gli unici al momento idonei all'interno della propria sede.
Da qui il ricorso al TAR da parte del titolare, secondo cui il provvedimento di diniego è affetto da irrazionalità manifesta, tenuto conto che il trasferimento avverrebbe in allontanamento e che la necessità di locali più ampi in cui svolgere le ulteriori attività consentite dalla “farmacia dei servizi” è certamente un valido presupposto per ottenere il detto trasferimento (nella propria zona) in allontanamento dalla farmacia più vicina.
Il TAR felsineo accoglie il ricorso, premettendo che, per giurisprudenza oramai consolidata, nel procedimento di trasferimento interno l'Amministrazione ha margini molto limitati di discrezionalità, atteso che quest'ultima può appuntarsi soltanto sull'idoneità dei nuovi locali e sul rispetto della distanza dei 200 metri dalla farmacia più vicina. Sennonché, nel caso che ci riguarda, le due farmacie sono oggi a distanza di soli quaranta metri l'una dall'altra, sicché l'allontanamento a centosei metri, lungi dal non essere consentito per violazione della norma sulle distanze minime, soddisferebbe la pubblica utenza perché, essendo in allontanamento, renderebbe certamente meglio dislocata sul territorio la rete delle farmacie, garantendo una migliore capillarità, oltre a fornire ulteriori servizi ai cittadini grazie alla maggior capienza dei nuovi locali.
La sentenza infine afferma che non può ritenersi ostativo al trasferimento il fatto che altre farmacie potrebbero in futuro invocare tale precedente per richiedere lo spostamento in deroga alla distanza minima, tenuto conto che l’accoglimento del ricorso poggia sulle specifiche predette circostanze: a) esistenza già al momento di una distanza inferiore tra le due farmacie, b) indisponibilità nella zona di locali idonei ad una distanza maggiore di 200 metri, c) necessità di maggiori spazi per erogare ulteriori servizi, oltre all’insalubrità degli attuali locali per presenza di infiltrazioni di acqua piovana. Al proposito il TAR ritiene irrilevante e davvero illogico sostenere che la ricorrente dovrebbe limitarsi a fornire nei nuovi locali esclusivamente gli ulteriori servizi, mantenendo la dispensazione dei farmaci negli attuali locali: tale assurdo “sdoppiamento” avrebbe come unico effetto un ingiustificato aumento dei costi per l’azienda, senza peraltro apportare alcun concreto beneficio per l’utenza.
Sui presupposti per la derogabilità della distanza minima dei 200 metri, comunque, vedi l'interessante sentenza del TAR Latina del 26 aprile 2023, in questa rivista.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.