È legittimo il diniego di ammissione al programma di sperimentazione della “farmacia dei servizi” se l'invio del modulo di adesione è tardivo
È legittimo non ammettere al programma di sperimentazione della “farmacia dei servizi” le società titolari che hanno inviato in ritardo il modulo per partecipare al programma, a nulla rilevando che esse affermino di non essere state notiziate al proposito dalla propria associazione di categoria, unica interlocutrice istituzionale della Regione per tale procedimento
Massima
Farmacia – programma di sperimentazione della “farmacia dei servizi” e di telemedicina – procedimento regionale avente unico interlocutore istituzionale l'associazione di categoria dei titolari di farmacia – ritardo di tre mesi nell'invio del modulo di adesione da parte di alcune farmacie – richiesta di ammissione tardiva per asserita mancanza di comunicazione in merito da parte dell'associazione di categoria – ritardo scusabile – diniego di ammissione - legittimità
La Regione Calabria, dopo aver approvato lo Schema di Accordo con Federfarma Calabria per l’attuazione della c.d. Farmacia dei Servizi, una volta definito il cronoprogramma per la sperimentazione, richiede a Federfarma Calabria, quale associazione di categoria dei titolari delle farmacie calabresi, di trasmettere l’elenco delle farmacie aderenti al detto progetto di sperimentazione con erogazione dei servizi di telemedicina, precisando che in tal caso i titolari di ognuna di esse devono trasmettere a mezzo PEC, entro l’11 aprile 2023, uno specifico modulo.
Alcune società titolari però, pur avendo già in precedenza manifestato la volontà di aderire alla sperimentazione, non ne sono ammesse non avendo inviato entro la suddetta data il modulo richiesto. Venute a conoscenza dell'avvio della sperimentazione senza che ne facciano parte, con nota trasmessa a mezzo PEC l'11 luglio 2023 le citate società trasmettono allora il modulo chiedendo l'ammissione tardiva e sottolineando di non averlo inviato in tempo in quanto notiziate di tale incombenza tramite semplice e-mail (come tale non affidabile quanto una pec) da parte della propria associazione di categoria; il mancato rispetto del termine dunque sarebbe addebitabile a causa incolpevole e, in ogni caso, l’assenza di un qualunque vincolo procedimentalizzato e pubblicizzato importante la decadenza, secondo loro imporrebbe comunque l'ammissione, ancorché tardiva.
A seguito del diniego da parte della Regione, esse si rivolgono al TAR. Nelle more del giudizio, essendo stato prorogato il termine della sperimentazione, esse vengono comunque ammesse, ma insistono nella richiesta di una sentenza ai fini del risarcimento del danno.
Il TAR respinge il ricorso indicando che, in mancanza di specifiche censure relative alla scelta, da parte della Regione, di interloquire istituzionalmente con Federfarma regionale, non è imputabile alcunché alla Regione. La circostanza, pertanto, che l'associazione regionale abbia comunicato con i propri associati tramite mail (invece che tramite pec) non rileva giuridicamente. E' invece perfettamente conforme a un modello di buon andamento dell’amministrazione l’avvio della sperimentazione con i soli operatori che abbiano fatto pervenire per tempo la documentazione necessaria; poste tali premesse il TAR conclude che non va riconosciuto radicamento giuridico alla pretesa ad essere inseriti comunque, seppur tardivamente, nel programma di sperimentazione, in quanto ciò corrisponde ad un mero interesse di fatto dei ricorrenti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catanzaro/sentenza del 3 ottobre 2024
È legittimo il diniego di ammissione al programma di sperimentazione della “farmacia dei servizi” se l'invio del modulo di adesione è tardivo
È legittimo non ammettere al programma di sperimentazione della “farmacia dei servizi” le società titolari che hanno inviato in ritardo il modulo per partecipare al programma, a nulla rilevando che esse affermino di non essere state notiziate al proposito dalla propria associazione di categoria, unica interlocutrice istituzionale della Regione per tale procedimento
Massima
Farmacia – programma di sperimentazione della “farmacia dei servizi” e di telemedicina – procedimento regionale avente unico interlocutore istituzionale l'associazione di categoria dei titolari di farmacia – ritardo di tre mesi nell'invio del modulo di adesione da parte di alcune farmacie – richiesta di ammissione tardiva per asserita mancanza di comunicazione in merito da parte dell'associazione di categoria – ritardo scusabile – diniego di ammissione - legittimità
La Regione Calabria, dopo aver approvato lo Schema di Accordo con Federfarma Calabria per l’attuazione della c.d. Farmacia dei Servizi, una volta definito il cronoprogramma per la sperimentazione, richiede a Federfarma Calabria, quale associazione di categoria dei titolari delle farmacie calabresi, di trasmettere l’elenco delle farmacie aderenti al detto progetto di sperimentazione con erogazione dei servizi di telemedicina, precisando che in tal caso i titolari di ognuna di esse devono trasmettere a mezzo PEC, entro l’11 aprile 2023, uno specifico modulo.
Alcune società titolari però, pur avendo già in precedenza manifestato la volontà di aderire alla sperimentazione, non ne sono ammesse non avendo inviato entro la suddetta data il modulo richiesto. Venute a conoscenza dell'avvio della sperimentazione senza che ne facciano parte, con nota trasmessa a mezzo PEC l'11 luglio 2023 le citate società trasmettono allora il modulo chiedendo l'ammissione tardiva e sottolineando di non averlo inviato in tempo in quanto notiziate di tale incombenza tramite semplice e-mail (come tale non affidabile quanto una pec) da parte della propria associazione di categoria; il mancato rispetto del termine dunque sarebbe addebitabile a causa incolpevole e, in ogni caso, l’assenza di un qualunque vincolo procedimentalizzato e pubblicizzato importante la decadenza, secondo loro imporrebbe comunque l'ammissione, ancorché tardiva.
A seguito del diniego da parte della Regione, esse si rivolgono al TAR. Nelle more del giudizio, essendo stato prorogato il termine della sperimentazione, esse vengono comunque ammesse, ma insistono nella richiesta di una sentenza ai fini del risarcimento del danno.
Il TAR respinge il ricorso indicando che, in mancanza di specifiche censure relative alla scelta, da parte della Regione, di interloquire istituzionalmente con Federfarma regionale, non è imputabile alcunché alla Regione. La circostanza, pertanto, che l'associazione regionale abbia comunicato con i propri associati tramite mail (invece che tramite pec) non rileva giuridicamente. E' invece perfettamente conforme a un modello di buon andamento dell’amministrazione l’avvio della sperimentazione con i soli operatori che abbiano fatto pervenire per tempo la documentazione necessaria; poste tali premesse il TAR conclude che non va riconosciuto radicamento giuridico alla pretesa ad essere inseriti comunque, seppur tardivamente, nel programma di sperimentazione, in quanto ciò corrisponde ad un mero interesse di fatto dei ricorrenti.
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