È legittimo istituire una farmacia ex art. 104 TULSS se problemi di traffico veicolare ostacolano l'assistenza farmaceutica
Se un ponte spesso congestionato dagli autoveicoli, unica via di transito tra il centro abitato e una frazione posta a circa cinque chilometri, crea problemi di traffico veicolare tali da ostacolare l'assistenza farmaceutica dei cittadini residenti nella frazione, legittimamente il Comune istituisce una sede ex art. 104 TULSS.
La distanza minima dei 3.000 metri dalla farmacia più vicina, stabilita dall'art. 104 TULSS, è derogabile
Massima
Farmacia – traffico veicolare congestionato su unico ponte di collegamento – ostacolo all'assistenza farmaceutica – istituzione di una farmacia sulla base del solo criterio della distanza – art. 104 TULSS – legittimità
Farmacia – istituzione ex art. 104 TULSS – derogabilità alla distanza minima di 3000 metri - distanza dalla farmacia più vicina di 2.700 metri – legittimità
Un Comune decide di istituire una farmacia sulla base del solo criterio della distanza, ex art. 104 TULSS poiché tra il centro storico ed una frazione posta a oltre cinque chilometri di distanza vi è un ponte spesso congestionato dal traffico veicolare che ostacola l'assistenza farmaceutica.
La nuova farmacia è distante 2.700 metri circa da quella più vicina, il cui titolare propone ricorso al TAR Brescia, che respinge il ricorso. Anche l'appello al Consiglio di Stato viene respinto.
Il Collegio afferma infatti che la norma è chiara nell'indicare, tra i motivi che giustificano l'istituzione di una sede ex art. 104 TULSS, le condizioni di viabilità e, nel caso che ci riguarda, vi è appunto un ponte di collegamento spesso congestionato dal traffico e quindi di ostacolo alla più adeguata assistenza farmaceutica. Secondo il Consiglio di Stato la legge, nell'indicare le condizioni di viabilità non intende affatto limitare la fattispecie a particolari caratteristiche orografiche del territorio, ma anche estenderla a problemi di traffico veicolare. Ciò che rileva, infatti, per i Giudici, è l’obiettiva difficoltà nel raggiungimento delle altre sedi farmaceutiche da parte di una determinata porzione di territorio: ben potendo tale elemento essere rappresentato da ostacoli non strutturali ma legati al flusso della circolazione veicolare. Il Comune è peraltro afflitto da problemi di traffico non occasionali, ma legati alle particolari condizioni del territorio (presenza del fiume Mincio e ponte della Gloria quale unico collegamento viabilistico da una sponda all’altra) che impediscono un'agevole fruizione del servizio farmaceutico da parte degli abitanti della frazione.
Per quanto attiene, invece, al fatto che il Comune ha derogato immotivatamente alla distanza minima indicata dall'art. 104 di tremila metri dalla farmacia più vicina (che dista 2.700 metri), la sentenza è lapidaria: il limite della distanza dei tremila metri non è rigido ma, per giurisprudenza ormai consolidata (vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2023, in questa rivista), derogabile e la motivazione che accompagna l'istituzione della nuova sede vale anche a giustificare la deroga alla distanza minima.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 9 luglio 2024
È legittimo istituire una farmacia ex art. 104 TULSS se problemi di traffico veicolare ostacolano l'assistenza farmaceutica
Se un ponte spesso congestionato dagli autoveicoli, unica via di transito tra il centro abitato e una frazione posta a circa cinque chilometri, crea problemi di traffico veicolare tali da ostacolare l'assistenza farmaceutica dei cittadini residenti nella frazione, legittimamente il Comune istituisce una sede ex art. 104 TULSS.
La distanza minima dei 3.000 metri dalla farmacia più vicina, stabilita dall'art. 104 TULSS, è derogabile
Massima
Farmacia – traffico veicolare congestionato su unico ponte di collegamento – ostacolo all'assistenza farmaceutica – istituzione di una farmacia sulla base del solo criterio della distanza – art. 104 TULSS – legittimità
Farmacia – istituzione ex art. 104 TULSS – derogabilità alla distanza minima di 3000 metri - distanza dalla farmacia più vicina di 2.700 metri – legittimità
Un Comune decide di istituire una farmacia sulla base del solo criterio della distanza, ex art. 104 TULSS poiché tra il centro storico ed una frazione posta a oltre cinque chilometri di distanza vi è un ponte spesso congestionato dal traffico veicolare che ostacola l'assistenza farmaceutica.
La nuova farmacia è distante 2.700 metri circa da quella più vicina, il cui titolare propone ricorso al TAR Brescia, che respinge il ricorso. Anche l'appello al Consiglio di Stato viene respinto.
Il Collegio afferma infatti che la norma è chiara nell'indicare, tra i motivi che giustificano l'istituzione di una sede ex art. 104 TULSS, le condizioni di viabilità e, nel caso che ci riguarda, vi è appunto un ponte di collegamento spesso congestionato dal traffico e quindi di ostacolo alla più adeguata assistenza farmaceutica. Secondo il Consiglio di Stato la legge, nell'indicare le condizioni di viabilità non intende affatto limitare la fattispecie a particolari caratteristiche orografiche del territorio, ma anche estenderla a problemi di traffico veicolare. Ciò che rileva, infatti, per i Giudici, è l’obiettiva difficoltà nel raggiungimento delle altre sedi farmaceutiche da parte di una determinata porzione di territorio: ben potendo tale elemento essere rappresentato da ostacoli non strutturali ma legati al flusso della circolazione veicolare. Il Comune è peraltro afflitto da problemi di traffico non occasionali, ma legati alle particolari condizioni del territorio (presenza del fiume Mincio e ponte della Gloria quale unico collegamento viabilistico da una sponda all’altra) che impediscono un'agevole fruizione del servizio farmaceutico da parte degli abitanti della frazione.
Per quanto attiene, invece, al fatto che il Comune ha derogato immotivatamente alla distanza minima indicata dall'art. 104 di tremila metri dalla farmacia più vicina (che dista 2.700 metri), la sentenza è lapidaria: il limite della distanza dei tremila metri non è rigido ma, per giurisprudenza ormai consolidata (vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2023, in questa rivista), derogabile e la motivazione che accompagna l'istituzione della nuova sede vale anche a giustificare la deroga alla distanza minima.
Normativa
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