E' possibile impugnare le decisioni in materia di farmacie del Comune confinante soltanto se è violata la distanza minima dei duecento metri
Quando un Comune istituisce una nuova sede e la pone a confine con la zona della farmacia di un Comune limitrofo, il titolare della sede del Comune limitrofo non ha titolo per impugnare le scelte relative all'assistenza farmaceutica del diverso Comune, neanche sotto il profilo dell'equa distribuzione, a meno che la nuova farmacia non violi la distanza minima di duecento metri dalla propria
Massima
Farmacia – istituzione sede da parte di un Comune – apertura della nuova farmacia a poco più duecento metri di distanza dalla farmacia del Comune confinante – impugnazione da parte del titolare della sede del Comune confinante per violazione del principio della equa distribuzione – legittimazione ad agire contro le delibere in materia di farmacie dei Comuni confinanti soltanto se violata la distanza minima di duecento metri – distanza minima rispettata - inammissibilità del ricorso
Un Comune adotta un atto istitutivo di una nuova sede farmaceutica in ragione dell'abbassamento del quorum farmacie/abitanti stabilito dalla l. n. 27/'12 ed alloca tale nuova sede a confine con quella del Comune limitrofo, autorizzando l'apertura della nuova farmacia ad una distanza di 230/240 metri da quella del Comune confinante.
Il titolare della farmacia del Comune limitrofo, allora, impugna l'istituzione della nuova sede e l'allocazione della stessa, posta al confine con la propria e ad una distanza davvero ridotta, indicando che in tal modo viene violato il principio dell'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio.
Il TAR tuttavia respinge il ricorso giudicandolo inammissibile per carenza di legittimazione ad agire; in particolare il Collegio segnala che le nuove norme della l. n. 27/2012 hanno fatto venir meno il potere della Regione di adozione delle piante organiche dei Comuni, anche confinanti, affidandolo in esclusiva ai Comuni. In tal modo, secondo il TAR, ogni Comune è messo in condizione di adottare liberamente il proprio atto pianificatorio delle farmacie sul territorio a prescindere e senza tener conto di quello del Comune limitrofo.
Poste tali premesse il Collegio indica che le nuove disposizioni del legislatore diventano ostacolo a che il titolare di farmacia di un Comune limitrofo possa dolersi in giudizio delle scelte di allocazione delle farmacie sul territorio del Comune confinante o possa comunque impugnare la pianta organica adottata da un Comune diverso dal proprio.
L'unico motivo che consentirebbe l'impugnativa, secondo il Collegio, potrebbe essere quello della violazione della distanza minima di duecento metri tra una farmacia e l'altra (norma applicabile anche nel caso di farmacie ubicate in Comuni diversi), ma nel caso di specie tale distanza minima risulta rispettata visto che, per stessa ammissione del ricorrente, la nuova farmacia è stata aperta a 230/240 metri di distanza dalla propria.
Poiché, allora, nel caso che ci riguarda secondo il TAR difetta in capo al ricorrente la legittimazione ad agire in giudizio, il ricorso viene respinto giacché inammissibile.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 21 giugno 2024
E' possibile impugnare le decisioni in materia di farmacie del Comune confinante soltanto se è violata la distanza minima dei duecento metri
Quando un Comune istituisce una nuova sede e la pone a confine con la zona della farmacia di un Comune limitrofo, il titolare della sede del Comune limitrofo non ha titolo per impugnare le scelte relative all'assistenza farmaceutica del diverso Comune, neanche sotto il profilo dell'equa distribuzione, a meno che la nuova farmacia non violi la distanza minima di duecento metri dalla propria
Massima
Farmacia – istituzione sede da parte di un Comune – apertura della nuova farmacia a poco più duecento metri di distanza dalla farmacia del Comune confinante – impugnazione da parte del titolare della sede del Comune confinante per violazione del principio della equa distribuzione – legittimazione ad agire contro le delibere in materia di farmacie dei Comuni confinanti soltanto se violata la distanza minima di duecento metri – distanza minima rispettata - inammissibilità del ricorso
Un Comune adotta un atto istitutivo di una nuova sede farmaceutica in ragione dell'abbassamento del quorum farmacie/abitanti stabilito dalla l. n. 27/'12 ed alloca tale nuova sede a confine con quella del Comune limitrofo, autorizzando l'apertura della nuova farmacia ad una distanza di 230/240 metri da quella del Comune confinante.
Il titolare della farmacia del Comune limitrofo, allora, impugna l'istituzione della nuova sede e l'allocazione della stessa, posta al confine con la propria e ad una distanza davvero ridotta, indicando che in tal modo viene violato il principio dell'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio.
Il TAR tuttavia respinge il ricorso giudicandolo inammissibile per carenza di legittimazione ad agire; in particolare il Collegio segnala che le nuove norme della l. n. 27/2012 hanno fatto venir meno il potere della Regione di adozione delle piante organiche dei Comuni, anche confinanti, affidandolo in esclusiva ai Comuni. In tal modo, secondo il TAR, ogni Comune è messo in condizione di adottare liberamente il proprio atto pianificatorio delle farmacie sul territorio a prescindere e senza tener conto di quello del Comune limitrofo.
Poste tali premesse il Collegio indica che le nuove disposizioni del legislatore diventano ostacolo a che il titolare di farmacia di un Comune limitrofo possa dolersi in giudizio delle scelte di allocazione delle farmacie sul territorio del Comune confinante o possa comunque impugnare la pianta organica adottata da un Comune diverso dal proprio.
L'unico motivo che consentirebbe l'impugnativa, secondo il Collegio, potrebbe essere quello della violazione della distanza minima di duecento metri tra una farmacia e l'altra (norma applicabile anche nel caso di farmacie ubicate in Comuni diversi), ma nel caso di specie tale distanza minima risulta rispettata visto che, per stessa ammissione del ricorrente, la nuova farmacia è stata aperta a 230/240 metri di distanza dalla propria.
Poiché, allora, nel caso che ci riguarda secondo il TAR difetta in capo al ricorrente la legittimazione ad agire in giudizio, il ricorso viene respinto giacché inammissibile.
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