E' possibile modificare la localizzazione della farmacia posta a concorso durante lo svolgimento di quest'ultimo
La localizzazione delle sedi già istituite, poste a concorso e non ancora assegnate può sempre essere modificata dal Comune mediante un atto della Giunta comunale.
In caso di calo demografico nel Comune con perdita del quorum della farmacia istituita e posta a concorso, è facoltativa e non obbligatoria la soppressione della stessa, durante lo svolgimento del concorso, da parte del Comune
Massima
Farmacia – istituzione – concorso per l'assegnazione – modifica della zona durante lo svolgimento del concorso – possibilità
Farmacia – istituzione – concorso per l'assegnazione – calo demografico – perdita del quorum istitutivo durante lo svolgimento del concorso – soppressione – facoltà
Il Comune di Nuoro, che aveva istituito una nuova sede farmaceutica all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012, durante lo svolgimento del concorso per l'assegnazione della detta sede, a fronte del calo demografico verificatosi nel Comune e tale da determinare la possibile soppressione della sede istituita, decide tuttavia con delibera di Giunta di mantenerla in pianta organica e trasferirla in altra zona più appetibile.
Subito dopo, in un interpello del concorso straordinario, la sede viene assegnata ad un concorrente.
Si rivolgono allora al TAR alcuni titolari di farmacie già operative in città ma il loro ricorso viene respinto.
In questa interessante sentenza il TAR si pronuncia su tanti profili in merito a cui vi è contrasto giurisprudenziale, prendendo netta posizione.
Riguardo all'organo competente ad approvare gli atti in materia farmaceutica afferma che, pur essendovi qualche pronuncia che indica il Consiglio Comunale, il Collegio aderisce all'indirizzo oramai in via di consolidamento secondo cui è competente la Giunta comunale. Ciò sia in ragione del fatto che la localizzazione di nuove sedi ha una valenza programmatoria alquanto sfumata, al punto di sottrarsi alla ristretta competenza del Consiglio, sia anche del fatto che pure la giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della l. n. 27/2012 si era attestata a favore della competenza della Giunta, non essendo previsto dalla legge espressamente il potere in materia del Consiglio comunale.
Riguardo al fatto che la nuova localizzazione è stata approvata prima della ricezione del parere da parte dell'Ordine dei Farmacisti, la sentenza afferma che comunque tale parere è stato acquisito, anche se tardivamente, e che il suo contenuto era favorevole, sicché in tali casi, nel rispetto del principio di conservazione degli atti amministrativi, non si procede all'annullamento di provvedimenti in merito ai quali gli enti consultivi non hanno sollevato obiezioni o proposto soluzioni alternative.
Per quanto concerne la censura secondo cui, essendosi verificato un drastico calo della popolazione, tale da far venir meno il quorum istitutivo della farmacia, il Comune avrebbe dovuto sopprimerla invece che cambiarne la localizzazione, il TAR la respinge ponendo in essere due affermazioni davvero rilevanti:
a) il Comune in linea di principio può sempre modificare la localizzazione della farmacia istituita e posta a concorso, durante lo svolgimento di quest'ultimo (sul punto si registra un orientamento non univoco, come dimostrano le successive pronunce del TAR L'Aquila del 31 marzo 2023 – contraria ad ogni modifica – e del TAR Palermo del 30 ottobre 2023 – favorevole alle modifiche -);
b) non vi è alcun automatismo tra il calo demografico (ed il conseguente venir meno del quorum istitutivo di una farmacia) e la soppressione della sede istituita, atteso che al riguardo vi è semplicemente una facoltà in merito alla quale il Comune ha ampia discrezionalità (vedi sul punto in senso conforme la successiva sentenza del 3 aprile 2024 del TAR Napoli, mentre in senso assolutamente contrario alla soppressione vedi la sentenza dell'11 luglio 2024 del TAR Napoli).
Per quanto attiene, infine, alla decisione di effettuare la nuova localizzazione della sede istituita, il TAR conferma la correttezza dell'operato comunale, visto che dalla motivazione del provvedimento si ricava che nella zona originariamente prevista non vi è praticamente un bacino di utenza capace di garantire la sostenibilità della farmacia (e infatti la sede era rimasta vacante per dieci anni), mentre nella zona di nuova localizzazione vi è un'esponenziale crescita di utenza e servizi.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Cagliari/sentenza dell'11 gennaio 2023
E' possibile modificare la localizzazione della farmacia posta a concorso durante lo svolgimento di quest'ultimo
La localizzazione delle sedi già istituite, poste a concorso e non ancora assegnate può sempre essere modificata dal Comune mediante un atto della Giunta comunale.
In caso di calo demografico nel Comune con perdita del quorum della farmacia istituita e posta a concorso, è facoltativa e non obbligatoria la soppressione della stessa, durante lo svolgimento del concorso, da parte del Comune
Massima
Farmacia – istituzione – concorso per l'assegnazione – modifica della zona durante lo svolgimento del concorso – possibilità
Farmacia – istituzione – concorso per l'assegnazione – calo demografico – perdita del quorum istitutivo durante lo svolgimento del concorso – soppressione – facoltà
Il Comune di Nuoro, che aveva istituito una nuova sede farmaceutica all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 27/2012, durante lo svolgimento del concorso per l'assegnazione della detta sede, a fronte del calo demografico verificatosi nel Comune e tale da determinare la possibile soppressione della sede istituita, decide tuttavia con delibera di Giunta di mantenerla in pianta organica e trasferirla in altra zona più appetibile.
Subito dopo, in un interpello del concorso straordinario, la sede viene assegnata ad un concorrente.
Si rivolgono allora al TAR alcuni titolari di farmacie già operative in città ma il loro ricorso viene respinto.
In questa interessante sentenza il TAR si pronuncia su tanti profili in merito a cui vi è contrasto giurisprudenziale, prendendo netta posizione.
Riguardo all'organo competente ad approvare gli atti in materia farmaceutica afferma che, pur essendovi qualche pronuncia che indica il Consiglio Comunale, il Collegio aderisce all'indirizzo oramai in via di consolidamento secondo cui è competente la Giunta comunale. Ciò sia in ragione del fatto che la localizzazione di nuove sedi ha una valenza programmatoria alquanto sfumata, al punto di sottrarsi alla ristretta competenza del Consiglio, sia anche del fatto che pure la giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della l. n. 27/2012 si era attestata a favore della competenza della Giunta, non essendo previsto dalla legge espressamente il potere in materia del Consiglio comunale.
Riguardo al fatto che la nuova localizzazione è stata approvata prima della ricezione del parere da parte dell'Ordine dei Farmacisti, la sentenza afferma che comunque tale parere è stato acquisito, anche se tardivamente, e che il suo contenuto era favorevole, sicché in tali casi, nel rispetto del principio di conservazione degli atti amministrativi, non si procede all'annullamento di provvedimenti in merito ai quali gli enti consultivi non hanno sollevato obiezioni o proposto soluzioni alternative.
Per quanto concerne la censura secondo cui, essendosi verificato un drastico calo della popolazione, tale da far venir meno il quorum istitutivo della farmacia, il Comune avrebbe dovuto sopprimerla invece che cambiarne la localizzazione, il TAR la respinge ponendo in essere due affermazioni davvero rilevanti:
a) il Comune in linea di principio può sempre modificare la localizzazione della farmacia istituita e posta a concorso, durante lo svolgimento di quest'ultimo (sul punto si registra un orientamento non univoco, come dimostrano le successive pronunce del TAR L'Aquila del 31 marzo 2023 – contraria ad ogni modifica – e del TAR Palermo del 30 ottobre 2023 – favorevole alle modifiche -);
b) non vi è alcun automatismo tra il calo demografico (ed il conseguente venir meno del quorum istitutivo di una farmacia) e la soppressione della sede istituita, atteso che al riguardo vi è semplicemente una facoltà in merito alla quale il Comune ha ampia discrezionalità (vedi sul punto in senso conforme la successiva sentenza del 3 aprile 2024 del TAR Napoli, mentre in senso assolutamente contrario alla soppressione vedi la sentenza dell'11 luglio 2024 del TAR Napoli).
Per quanto attiene, infine, alla decisione di effettuare la nuova localizzazione della sede istituita, il TAR conferma la correttezza dell'operato comunale, visto che dalla motivazione del provvedimento si ricava che nella zona originariamente prevista non vi è praticamente un bacino di utenza capace di garantire la sostenibilità della farmacia (e infatti la sede era rimasta vacante per dieci anni), mentre nella zona di nuova localizzazione vi è un'esponenziale crescita di utenza e servizi.
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