Esclusione dall’avviso di mobilità volontaria in ambito regionale per la copertura di un posto di Dirigente farmacista: la giurisdizione è del giudice ordinario
E' inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, a favore di quella del Giudice ordinario, il ricorso proposto dalla dipendente esclusa, atteso che, anche se le procedure di mobilità sono effettuate tramite bandi, trattasi di cessioni di contratti già in essere
Massima
Farmacisti – esclusione dal procedimento di mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale – ricorso – giurisdizione – giudice ordinario
Una dirigente non viene ammessa a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio ex art. 30 d. lgs. 165/2001 (a valere in ambito regionale e interregionale), indetta dall'Ospedale Cardarelli di Napoli per la copertura di n. 1 posto di Dirigente farmacista disciplina di “farmacia ospedaliera”. Propone allora un ricorso al TAR, che dichiara il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice ordinario.
Il TAR, nel proprio percorso argomentativo, parte dal presupposto che, al procedimento per la mobilità esterna ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 oggetto di impugnativa, sono ammessi soltanto quei candidati che siano già in possesso di un contratto di lavoro con la p.A. e risultino inquadrati nel profilo di Dirigente Farmacista disciplina Farmacia Ospedaliera, come peraltro confermato dalle disposizioni relative ai requisiti di partecipazione dell'avviso pubblico impugnato dalla ricorrente unitamente all'atto di esclusione. Il ricorso riguarda, quindi, una procedura riservata ai titolari di un rapporto di lavoro con la p.a. già in possesso della qualifica richiesta dal bando, e non è prevista l'attribuzione di una nuova qualifica né vi è la costituzione di un rapporto di lavoro ex novo, tant’è vero che l’avviso pubblico richiede appositamente, al fine del perfezionamento della procedura, il nulla osta incondizionato dell’amministrazione di appartenenza.
Poiché allora non è ravvisabile la soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro e sussiste anche il consenso di tutti i soggetti interessati dalla procedura, secondo il TAR deve applicarsi alla fattispecie il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "anche quando le procedure di mobilità siano effettuate tramite "bandi", esse coinvolgono "solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi".
La mobilità “esterna” può dunque essere qualificata come cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, atteso che detta mobilità riguarda la mera modificazione soggettiva del rapporto già intercorrente con altro datore di lavoro pubblico previo assenso dello stesso.
Sul punto il TAR è molto chiaro nell'indicare che, anche se la procedura prevede una commissione per la valutazione dei titoli, un colloquio con attribuzione di un punteggio e una "graduatoria" finale, tutto ciò rientra nell'esigenza, da parte della p.A., che la procedura si svolga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, ma non modifica la natura della procedura per passaggio diretto (con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 27 febbraio 2025
Esclusione dall’avviso di mobilità volontaria in ambito regionale per la copertura di un posto di Dirigente farmacista: la giurisdizione è del giudice ordinario
E' inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, a favore di quella del Giudice ordinario, il ricorso proposto dalla dipendente esclusa, atteso che, anche se le procedure di mobilità sono effettuate tramite bandi, trattasi di cessioni di contratti già in essere
Massima
Farmacisti – esclusione dal procedimento di mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale – ricorso – giurisdizione – giudice ordinario
Una dirigente non viene ammessa a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio ex art. 30 d. lgs. 165/2001 (a valere in ambito regionale e interregionale), indetta dall'Ospedale Cardarelli di Napoli per la copertura di n. 1 posto di Dirigente farmacista disciplina di “farmacia ospedaliera”. Propone allora un ricorso al TAR, che dichiara il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice ordinario.
Il TAR, nel proprio percorso argomentativo, parte dal presupposto che, al procedimento per la mobilità esterna ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 oggetto di impugnativa, sono ammessi soltanto quei candidati che siano già in possesso di un contratto di lavoro con la p.A. e risultino inquadrati nel profilo di Dirigente Farmacista disciplina Farmacia Ospedaliera, come peraltro confermato dalle disposizioni relative ai requisiti di partecipazione dell'avviso pubblico impugnato dalla ricorrente unitamente all'atto di esclusione. Il ricorso riguarda, quindi, una procedura riservata ai titolari di un rapporto di lavoro con la p.a. già in possesso della qualifica richiesta dal bando, e non è prevista l'attribuzione di una nuova qualifica né vi è la costituzione di un rapporto di lavoro ex novo, tant’è vero che l’avviso pubblico richiede appositamente, al fine del perfezionamento della procedura, il nulla osta incondizionato dell’amministrazione di appartenenza.
Poiché allora non è ravvisabile la soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro e sussiste anche il consenso di tutti i soggetti interessati dalla procedura, secondo il TAR deve applicarsi alla fattispecie il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "anche quando le procedure di mobilità siano effettuate tramite "bandi", esse coinvolgono "solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi".
La mobilità “esterna” può dunque essere qualificata come cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, atteso che detta mobilità riguarda la mera modificazione soggettiva del rapporto già intercorrente con altro datore di lavoro pubblico previo assenso dello stesso.
Sul punto il TAR è molto chiaro nell'indicare che, anche se la procedura prevede una commissione per la valutazione dei titoli, un colloquio con attribuzione di un punteggio e una "graduatoria" finale, tutto ciò rientra nell'esigenza, da parte della p.A., che la procedura si svolga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, ma non modifica la natura della procedura per passaggio diretto (con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario).
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