Farmacia dei servizi nella regione Campania: si alle nuove prestazioni e alle relative tariffe, no allo screening oncologico in locali esterni alla farmacia
Il TAR Napoli è il primo a decidere con una sentenza il contrasto apertosi dinanzi a vari TAR tra i laboratori di analisi e le farmacie: via libera alle prestazioni ed alle tariffe previste dalla regione Campania per la “farmacia dei servizi”, stop invece all'utilizzo di locali esterni alla farmacia per lo screening oncologico
Massima
Farmacia – farmacia dei servizi – decreto dirigenziale regione Campania – attribuzioni alle farmacie di test per l'emoglobina glicata per il quadro lipidico e per screening oncologici – impugnazione – federazione biologi – violazione del D.M. 16.12.2010 – ampliamento a pazienti ulteriori rispetto ai non autosufficienti ed in condizione di fragilità – difetto di rilevanza normativa del D.M. 16.12.2010 - infondatezza
Farmacia – farmacia dei servizi – prelievo di sangue capillare - attribuzione ai farmacisti di compiti di diagnosi analoghi a quelli dei laboratori di analisi – violazione art. 8 ter d. lgs. n. 502/1992 – infondatezza
Farmacia – farmacia dei servizi – effettuazione screening oncologici in locali diversi ed ulteriori dalla farmacia – mancanza di copertura legislativa – fondatezza
Farmacia – farmacia dei servizi – tariffazione servizi effettuati dalle farmacie – violazione della parità di trattamento con i laboratori di analisi – incomparabilità delle situazioni - infondatezza
Il TAR Napoli è il primo che, in relazione al serrato confronto giudiziario sulla “farmacia dei servizi” tra laboratori di analisi (o biologi) e farmacie, decide nel merito.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (F.N.O.B.) impugna sia il decreto dirigenziale della Regione Campania relativo gli accordi attuativi delle prestazioni rientranti nelle attività della Farmacia di Servizi, sia le presupposte delibere della Giunta regionale n. 407/2022 e n. 682/2022.
Dei quattro motivi di ricorso ne vengono respinti tre (ampliamento platea degli utenti, tipologia delle prestazioni, e tariffazione) e ne viene accolto uno (possibilità di effettuare le nuove prestazioni in locali diversi e ulteriori rispetto alla farmacia).
Riguardo al primo motivo di ricorso, infatti, relativo al fatto che le nuove disposizioni regionali amplierebbero illegittimamente a favore delle farmacie la platea degli utenti, consentendo l'effettuazione di prestazioni anche a pazienti diversi da quelli in condizione di fragilità e non autosufficienza, il TAR Napoli rigetta le tesi dei biologi.
Essi sostengono infatti che il D.M. 16 dicembre 2010 all'art. 1 stabilisce che le prestazioni analitiche di prima istanza mediante l'utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici possano essere erogate dai farmacisti soltanto nei confronti dei pazienti in condizioni di fragilità e non completa autosufficienza, mentre le nuove disposizioni regionali non limitano a tali tipologie di pazienti l'erogazione di prestazioni relative all'emoglobina glicata ed al quadro lipidico.
Secondo il TAR, però, la tesi è destituita di fondamento giacché il D.M. 16 dicembre 2010 non stabilisce principi fondamentali della materia, visto che per sua natura non si inquadra tra le fonti del diritto ed è inidoneo ad innovare il quadro giuridico, appartenendo a quella serie di atti che non costituiscono fonti normative ed essendo un semplice strumento di regolazione della vita pubblica dalla indefinibile natura giuridica. Ad ogni modo, poi, l'indicazione in esso contenuta, secondo cui i pazienti devono essere in condizione di fragilità o non completa autosufficienza, va interpretata nel senso che tale condizione non afferisce allo stato di salute, bensì ad una semplice situazione di fatto nella quale il paziente abbia difficoltà ad autosomministrarsi il test, decidendo così di ricorrere all'ausilio del farmacista.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla possibilità di effettuare, da parte dei farmacisti, il prelievo di sangue capillare, viene respinto.
Secondo i biologi con le disposizioni regionali si vorrebbe affidare ai farmacisti non solo l'esecuzione di test di autocontrollo “autodiagnostici”, bensì anche quelli diagnostici eseguibili da prelievo capillare; i test diagnostici spetterebbero però delle strutture di laboratorio, per cui è necessaria l'autorizzazione ex art. 8 ter del d. lgs. n. 502/1992.
Secondo il TAR, però, anche tale tesi non è condivisibile in quanto tende ad omogeneizzare prestazioni che sono tra loro differenti. Il prelievo ematico capillare, infatti, viene effettuato con un “pungidito” ed i test vengono effettuati mediante strisce reattive, che senza determinare alcuna attività di laboratorio, fanno una rapida misurazione. Ai farmacisti rimane infatti precluso l'utilizzo di apparecchiature che prevedono il prelievo mediante siringhe o strumenti simili, quindi non può ritenersi che vi sia “invasione di campo”, visto che i dispositivi con cui operano i farmacisti emettono scontrini con i valori già riportati, senza che vi sia refertazione autonoma.
Il terzo motivo di ricorso, invece, relativo all'utilizzo di locali separati dalla farmacia, viene accolto.
Con esso i biologi contestano la possibilità che gli screening oncologici possano essere effettuati dalle farmacie in locali ulteriori e separati da quelli della farmacia.
In merito a tanto i ricorrenti indicano che vi sia stata un'indebita estensione di quanto previsto nel d. lgs. n. 153/2009, che riguarda servizi ben diversi (somministrazioni per vaccini covid ed antinfluenzali).
Sul punto il TAR concorda con i ricorrenti: le norme inserite nel d. lgs. n. 153/2009 con il d.l. n. 24/2022 (art. 1 comma 2 lett. e quater) attengono a prestazioni anti covid ed anti influenzali, rimanendo riferite invece le prestazioni relative agli screening oncologici nell'ambito di locali interni alla farmacia, separati dagli altri ambienti interni. La possibilità di effettuare screening oncologici in locali separati dalla farmacia, prevista dalle disposizioni della determina regionale impugnata, allora, è allo stato priva di copertura legislativa, sicché è illegittima, non essendo possibile introdurre tali previsioni con semplice atto amministrativo.
Con l'ultimo motivo di ricorso i biologi censurano gli atti regionali anche riguardo all'ammontare delle tariffe riconosciute alle farmacie per tutti i detti servizi, secondo loro di importi di gran lunga superiori a quelli applicabili dalle strutture ambulatoriali accreditate, con conseguente violazione dei principi concorrenziali e distorsione del mercato delle prestazioni.
Il TAR, tuttavia, respinge tale tesi ribadendo che le prestazioni erogabili dalla “farmacia dei servizi” non sono equiparabili a quelle dei laboratori di analisi e quindi va rimarcata la differenziazione tra esse. Peraltro tali tariffe discendono da forme speciali di finanziamento della sperimentazione relativa alle prestazioni erogate dalla "farmacia dei servizi”, rispetto alle quali la categoria dei biologi è estranea.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 14 novembre 2024
Farmacia dei servizi nella regione Campania: si alle nuove prestazioni e alle relative tariffe, no allo screening oncologico in locali esterni alla farmacia
Il TAR Napoli è il primo a decidere con una sentenza il contrasto apertosi dinanzi a vari TAR tra i laboratori di analisi e le farmacie: via libera alle prestazioni ed alle tariffe previste dalla regione Campania per la “farmacia dei servizi”, stop invece all'utilizzo di locali esterni alla farmacia per lo screening oncologico
Massima
Farmacia – farmacia dei servizi – decreto dirigenziale regione Campania – attribuzioni alle farmacie di test per l'emoglobina glicata per il quadro lipidico e per screening oncologici – impugnazione – federazione biologi – violazione del D.M. 16.12.2010 – ampliamento a pazienti ulteriori rispetto ai non autosufficienti ed in condizione di fragilità – difetto di rilevanza normativa del D.M. 16.12.2010 - infondatezza
Farmacia – farmacia dei servizi – prelievo di sangue capillare - attribuzione ai farmacisti di compiti di diagnosi analoghi a quelli dei laboratori di analisi – violazione art. 8 ter d. lgs. n. 502/1992 – infondatezza
Farmacia – farmacia dei servizi – effettuazione screening oncologici in locali diversi ed ulteriori dalla farmacia – mancanza di copertura legislativa – fondatezza
Farmacia – farmacia dei servizi – tariffazione servizi effettuati dalle farmacie – violazione della parità di trattamento con i laboratori di analisi – incomparabilità delle situazioni - infondatezza
Il TAR Napoli è il primo che, in relazione al serrato confronto giudiziario sulla “farmacia dei servizi” tra laboratori di analisi (o biologi) e farmacie, decide nel merito.
Dopo due pronunce cautelari, infatti, di TAR Palermo e TAR Ancona (vedasi su questa rivista ordinanza del TAR Palermo dell'11 settembre 2024 ed ordinanza del TAR Ancona del 9 novembre 2024), è la volta del primo pronunciamento mediante sentenza.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (F.N.O.B.) impugna sia il decreto dirigenziale della Regione Campania relativo gli accordi attuativi delle prestazioni rientranti nelle attività della Farmacia di Servizi, sia le presupposte delibere della Giunta regionale n. 407/2022 e n. 682/2022.
Dei quattro motivi di ricorso ne vengono respinti tre (ampliamento platea degli utenti, tipologia delle prestazioni, e tariffazione) e ne viene accolto uno (possibilità di effettuare le nuove prestazioni in locali diversi e ulteriori rispetto alla farmacia).
Riguardo al primo motivo di ricorso, infatti, relativo al fatto che le nuove disposizioni regionali amplierebbero illegittimamente a favore delle farmacie la platea degli utenti, consentendo l'effettuazione di prestazioni anche a pazienti diversi da quelli in condizione di fragilità e non autosufficienza, il TAR Napoli rigetta le tesi dei biologi.
Essi sostengono infatti che il D.M. 16 dicembre 2010 all'art. 1 stabilisce che le prestazioni analitiche di prima istanza mediante l'utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici possano essere erogate dai farmacisti soltanto nei confronti dei pazienti in condizioni di fragilità e non completa autosufficienza, mentre le nuove disposizioni regionali non limitano a tali tipologie di pazienti l'erogazione di prestazioni relative all'emoglobina glicata ed al quadro lipidico.
Secondo il TAR, però, la tesi è destituita di fondamento giacché il D.M. 16 dicembre 2010 non stabilisce principi fondamentali della materia, visto che per sua natura non si inquadra tra le fonti del diritto ed è inidoneo ad innovare il quadro giuridico, appartenendo a quella serie di atti che non costituiscono fonti normative ed essendo un semplice strumento di regolazione della vita pubblica dalla indefinibile natura giuridica. Ad ogni modo, poi, l'indicazione in esso contenuta, secondo cui i pazienti devono essere in condizione di fragilità o non completa autosufficienza, va interpretata nel senso che tale condizione non afferisce allo stato di salute, bensì ad una semplice situazione di fatto nella quale il paziente abbia difficoltà ad autosomministrarsi il test, decidendo così di ricorrere all'ausilio del farmacista.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla possibilità di effettuare, da parte dei farmacisti, il prelievo di sangue capillare, viene respinto.
Secondo i biologi con le disposizioni regionali si vorrebbe affidare ai farmacisti non solo l'esecuzione di test di autocontrollo “autodiagnostici”, bensì anche quelli diagnostici eseguibili da prelievo capillare; i test diagnostici spetterebbero però delle strutture di laboratorio, per cui è necessaria l'autorizzazione ex art. 8 ter del d. lgs. n. 502/1992.
Secondo il TAR, però, anche tale tesi non è condivisibile in quanto tende ad omogeneizzare prestazioni che sono tra loro differenti. Il prelievo ematico capillare, infatti, viene effettuato con un “pungidito” ed i test vengono effettuati mediante strisce reattive, che senza determinare alcuna attività di laboratorio, fanno una rapida misurazione. Ai farmacisti rimane infatti precluso l'utilizzo di apparecchiature che prevedono il prelievo mediante siringhe o strumenti simili, quindi non può ritenersi che vi sia “invasione di campo”, visto che i dispositivi con cui operano i farmacisti emettono scontrini con i valori già riportati, senza che vi sia refertazione autonoma.
Il terzo motivo di ricorso, invece, relativo all'utilizzo di locali separati dalla farmacia, viene accolto.
Con esso i biologi contestano la possibilità che gli screening oncologici possano essere effettuati dalle farmacie in locali ulteriori e separati da quelli della farmacia.
In merito a tanto i ricorrenti indicano che vi sia stata un'indebita estensione di quanto previsto nel d. lgs. n. 153/2009, che riguarda servizi ben diversi (somministrazioni per vaccini covid ed antinfluenzali).
Sul punto il TAR concorda con i ricorrenti: le norme inserite nel d. lgs. n. 153/2009 con il d.l. n. 24/2022 (art. 1 comma 2 lett. e quater) attengono a prestazioni anti covid ed anti influenzali, rimanendo riferite invece le prestazioni relative agli screening oncologici nell'ambito di locali interni alla farmacia, separati dagli altri ambienti interni. La possibilità di effettuare screening oncologici in locali separati dalla farmacia, prevista dalle disposizioni della determina regionale impugnata, allora, è allo stato priva di copertura legislativa, sicché è illegittima, non essendo possibile introdurre tali previsioni con semplice atto amministrativo.
Con l'ultimo motivo di ricorso i biologi censurano gli atti regionali anche riguardo all'ammontare delle tariffe riconosciute alle farmacie per tutti i detti servizi, secondo loro di importi di gran lunga superiori a quelli applicabili dalle strutture ambulatoriali accreditate, con conseguente violazione dei principi concorrenziali e distorsione del mercato delle prestazioni.
Il TAR, tuttavia, respinge tale tesi ribadendo che le prestazioni erogabili dalla “farmacia dei servizi” non sono equiparabili a quelle dei laboratori di analisi e quindi va rimarcata la differenziazione tra esse. Peraltro tali tariffe discendono da forme speciali di finanziamento della sperimentazione relativa alle prestazioni erogate dalla "farmacia dei servizi”, rispetto alle quali la categoria dei biologi è estranea.
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