Farmacie istituite ex art. 104 comma 1 TULS: non spetta il riassorbimento prescritto dal comma 2 se la farmacia è rurale
La farmacia istituita sulla base del criterio della distanza ai sensi dell'art. 104 comma 2 del r.d. n. 1265/1934, se è rurale non può essere riassorbita nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune in virtù del numero degli abitanti
Massima
Farmacia – istituzione ex art. 104 comma 1 TULS – farmacia rurale – riassorbimento ex art. 104 comma 2 TULS – non spetta
La titolare di una farmacia, istituita ex art. 104 comma 1 del TULS, in base quindi al solo criterio della distanza, e posizionata in una frazione rurale avente 520 abitanti, impugna la pianta organica comunale nella parte in cui ha confermato le cinque farmacie operative tra cui la propria.
Denuncia, tra gli altri motivi di ricorso, la violazione dell'art. 104 comma 1 TULS in quanto la propria farmacia deve intendersi riassorbita nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune mediante l'abbassamento del quorum introdotto dalla legge n. 27/2012; aggiunge che qualora la propria farmacia non fosse stata riassorbita, sarebbe stato necessario istituirne una sesta.
Il TAR accoglie il ricorso e stabilisce che il Comune deve istituire la sesta farmacia, che deve essere urbana, visto che l'applicazione del parametro farmacia/abitanti, se si esclude la farmacia della ricorrente, istituita ex art. 104 TULS, impone un'ulteriore farmacia. Secondo il Collegio occorre fare applicazione dei principi ricavabili da due sentenze del Consiglio di Stato, secondo cui il riassorbimento stabilito dal secondo comma del citato art. 104 opera soltanto a favore delle farmacie urbane, non già per quelle rurali (come la farmacia di cui la ricorrente è titolare). A tal proposito la sentenza indica che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale e quindi prescindono dall'ordinario criterio della popolazione.
Secondo il TAR, allora, ai titolari di farmacie rurali può spettare soltanto il trasferimento all'interno della propria zona nella quale è stata originariamente ubicata al fine di non vanificare le ragioni di interesse pubblico per le quali è stata istituita (in merito, invece, alla possibilità di ampliamento della zona originariamente attribuita ad una farmacia rurale vedi la sentenza di TAR Bolzano del 27 maggio 2024 in questa rivista) .
Ciò posto il Collegio dispone che il Comune istituisca un'altra sede urbana, operando a tal proposito un conteggio finalizzato a ricavare il quorum che, quanto a metodo, desta qualche perplessità giacché sottrae dal numero complessivo degli abitanti del Comune la quota di popolazione residente nella frazione in cui è sita la farmacia della ricorrente. Le perplessità sorgono dal fatto che la legge non prevede alcuno scorporo ma fa chiaramente riferimento al numero complessivo degli abitanti del Comune.
Ad ogni buon conto vi è da chiedersi in cosa consista l'interesse a dedurre tale censura da parte della ricorrente: il TAR la individua nel fatto che, venendo istituita una sede farmaceutica in più, la ricorrente potrà partecipare al relativo concorso per l'assegnazione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Potenza/sentenza del 10 luglio 2023
Farmacie istituite ex art. 104 comma 1 TULS: non spetta il riassorbimento prescritto dal comma 2 se la farmacia è rurale
La farmacia istituita sulla base del criterio della distanza ai sensi dell'art. 104 comma 2 del r.d. n. 1265/1934, se è rurale non può essere riassorbita nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune in virtù del numero degli abitanti
Massima
Farmacia – istituzione ex art. 104 comma 1 TULS – farmacia rurale – riassorbimento ex art. 104 comma 2 TULS – non spetta
La titolare di una farmacia, istituita ex art. 104 comma 1 del TULS, in base quindi al solo criterio della distanza, e posizionata in una frazione rurale avente 520 abitanti, impugna la pianta organica comunale nella parte in cui ha confermato le cinque farmacie operative tra cui la propria.
Denuncia, tra gli altri motivi di ricorso, la violazione dell'art. 104 comma 1 TULS in quanto la propria farmacia deve intendersi riassorbita nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune mediante l'abbassamento del quorum introdotto dalla legge n. 27/2012; aggiunge che qualora la propria farmacia non fosse stata riassorbita, sarebbe stato necessario istituirne una sesta.
Il TAR accoglie il ricorso e stabilisce che il Comune deve istituire la sesta farmacia, che deve essere urbana, visto che l'applicazione del parametro farmacia/abitanti, se si esclude la farmacia della ricorrente, istituita ex art. 104 TULS, impone un'ulteriore farmacia. Secondo il Collegio occorre fare applicazione dei principi ricavabili da due sentenze del Consiglio di Stato, secondo cui il riassorbimento stabilito dal secondo comma del citato art. 104 opera soltanto a favore delle farmacie urbane, non già per quelle rurali (come la farmacia di cui la ricorrente è titolare). A tal proposito la sentenza indica che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale e quindi prescindono dall'ordinario criterio della popolazione.
Secondo il TAR, allora, ai titolari di farmacie rurali può spettare soltanto il trasferimento all'interno della propria zona nella quale è stata originariamente ubicata al fine di non vanificare le ragioni di interesse pubblico per le quali è stata istituita (in merito, invece, alla possibilità di ampliamento della zona originariamente attribuita ad una farmacia rurale vedi la sentenza di TAR Bolzano del 27 maggio 2024 in questa rivista) .
Ciò posto il Collegio dispone che il Comune istituisca un'altra sede urbana, operando a tal proposito un conteggio finalizzato a ricavare il quorum che, quanto a metodo, desta qualche perplessità giacché sottrae dal numero complessivo degli abitanti del Comune la quota di popolazione residente nella frazione in cui è sita la farmacia della ricorrente. Le perplessità sorgono dal fatto che la legge non prevede alcuno scorporo ma fa chiaramente riferimento al numero complessivo degli abitanti del Comune.
Ad ogni buon conto vi è da chiedersi in cosa consista l'interesse a dedurre tale censura da parte della ricorrente: il TAR la individua nel fatto che, venendo istituita una sede farmaceutica in più, la ricorrente potrà partecipare al relativo concorso per l'assegnazione.
Normativa
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