Farmacie istituite nei centri commerciali ex art. 1 bis l. n. 475/1968: per il calcolo della distanza vale il percorso pedonale, non quello stradale/automobilistico
Il criterio da utilizzarsi per la misurazione della distanza tra la farmacia istituita in un centro commerciale ex art. 1 bis l. n. 475/1968 e la farmacia più vicina è quello del percorso pedonale più breve e non già quello del percorso stradale, da intendersi il primo come quello ordinariamente percorribile dai pedoni senza obbligatoria osservanza degli attraversamenti segnalati
Massima
Farmacia – istituzione di sede all'interno di un centro commerciale ex art 1 bis l. n. 475/1968 – criterio per la misurazione della distanza dalla farmacia più vicina – percorso pedonale più breve ordinariamente percorribile dai pedoni senza obbligo di osservanza degli attraversamenti segnalati – criterio del percorso stradale - esclusione
In questa sentenza il Consiglio di Stato prende posizione riguardo al criterio da utilizzarsi per la misurazione della distanza tra due farmacie, di cui una istituita in un centro commerciale ex art. 1 bis lett. b) l. n. 475/1968.
La titolare della farmacia più vicina,infatti, propone appello contro la sentenza del TAR Roma, che aveva respinto il ricorso secondo cui applicando il criterio stradale risulta esservi violazione della distanza minima stabilita dalla legge (millecinquecento metri).
La tesi dell'appellante è che trattandosi di una farmacia istituita in virtù della novella normativa del 2012 (la l. n. 27/2012), che punta a disciplinare la previsione di nuove farmacie in strutture di notevole grandezza come aeroporti, stazioni ferroviarie, grandi centri commerciali ecc., occorra procedere a misurare la distanza dalla farmacia più vicina mediante il criterio della distanza stradale, da percorrersi in autoveicolo, atteso che l'istituzione di tali farmacie poggia non già sul criterio ordinario della popolazione residente e stanziale, bensì su quello della clientela o dell'utenza tipicamente in transito. La censura, peraltro, si basa sulla misurazione effettuata in concreto: se si applica il criterio della distanza pedonale, infatti, la nuova farmacia del centro commerciale risulta legittimamente istituita giacché distante ben oltre i 1.500 metri (più precisamente 9.000 metri, visto che vi sono ampi tratti stradali privi di marciapiedi e quindi impercorribili per un pedone), se si applica però il criterio della distanza stradale, il limite scende drasticamente a 1.200 metri e quindi vi è violazione della distanza minima.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso richiamando un proprio precedente del 2015 secondo cui la distanza tra la farmacia nel centro commerciale e quella più vicina va misurata con il criterio del percorso pedonale più breve, che va individuato “prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati”.
Nella sentenza si afferma che per “percorso pedonale” deve intendersi quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali, potendo comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non di un muretto di recinzione. In questo contesto di normale deambulazione possono dunque non tenersi in considerazione necessariamente gli attraversamenti pedonali segnalati “a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti (si pensi... all'attraversamento di un'autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)”.
Questa sentenza, pur se inserita nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui deve utilizzarsi il criterio del percorso pedonale, è in contrasto con altre pronunce immediatamente successive del medesimo Consiglio di Stato (vedi sentenza del 2 novembre 2023) e del TAR Roma (vedi sentenza del 15 maggio 2024) in merito a come misurare tale percorso pedonale.
Le suddette successive pronunce, a differenza della presente, stabiliscono (in maniera probabilmente più condivisibile) che non può prescindersi dell'osservanza, da parte del pedone, delle norme del codice della strada e, quindi, dell'art. 190 del d. lgs. n. 285/1992, sicché devono tenersi in considerazione i soli attraversamenti stradali consentiti giacché appositamente segnalati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 9 maggio 2023
Farmacie istituite nei centri commerciali ex art. 1 bis l. n. 475/1968: per il calcolo della distanza vale il percorso pedonale, non quello stradale/automobilistico
Il criterio da utilizzarsi per la misurazione della distanza tra la farmacia istituita in un centro commerciale ex art. 1 bis l. n. 475/1968 e la farmacia più vicina è quello del percorso pedonale più breve e non già quello del percorso stradale, da intendersi il primo come quello ordinariamente percorribile dai pedoni senza obbligatoria osservanza degli attraversamenti segnalati
Massima
Farmacia – istituzione di sede all'interno di un centro commerciale ex art 1 bis l. n. 475/1968 – criterio per la misurazione della distanza dalla farmacia più vicina – percorso pedonale più breve ordinariamente percorribile dai pedoni senza obbligo di osservanza degli attraversamenti segnalati – criterio del percorso stradale - esclusione
In questa sentenza il Consiglio di Stato prende posizione riguardo al criterio da utilizzarsi per la misurazione della distanza tra due farmacie, di cui una istituita in un centro commerciale ex art. 1 bis lett. b) l. n. 475/1968.
La titolare della farmacia più vicina,infatti, propone appello contro la sentenza del TAR Roma, che aveva respinto il ricorso secondo cui applicando il criterio stradale risulta esservi violazione della distanza minima stabilita dalla legge (millecinquecento metri).
La tesi dell'appellante è che trattandosi di una farmacia istituita in virtù della novella normativa del 2012 (la l. n. 27/2012), che punta a disciplinare la previsione di nuove farmacie in strutture di notevole grandezza come aeroporti, stazioni ferroviarie, grandi centri commerciali ecc., occorra procedere a misurare la distanza dalla farmacia più vicina mediante il criterio della distanza stradale, da percorrersi in autoveicolo, atteso che l'istituzione di tali farmacie poggia non già sul criterio ordinario della popolazione residente e stanziale, bensì su quello della clientela o dell'utenza tipicamente in transito. La censura, peraltro, si basa sulla misurazione effettuata in concreto: se si applica il criterio della distanza pedonale, infatti, la nuova farmacia del centro commerciale risulta legittimamente istituita giacché distante ben oltre i 1.500 metri (più precisamente 9.000 metri, visto che vi sono ampi tratti stradali privi di marciapiedi e quindi impercorribili per un pedone), se si applica però il criterio della distanza stradale, il limite scende drasticamente a 1.200 metri e quindi vi è violazione della distanza minima.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso richiamando un proprio precedente del 2015 secondo cui la distanza tra la farmacia nel centro commerciale e quella più vicina va misurata con il criterio del percorso pedonale più breve, che va individuato “prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati”.
Nella sentenza si afferma che per “percorso pedonale” deve intendersi quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali, potendo comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non di un muretto di recinzione. In questo contesto di normale deambulazione possono dunque non tenersi in considerazione necessariamente gli attraversamenti pedonali segnalati “a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti (si pensi... all'attraversamento di un'autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)”.
Questa sentenza, pur se inserita nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui deve utilizzarsi il criterio del percorso pedonale, è in contrasto con altre pronunce immediatamente successive del medesimo Consiglio di Stato (vedi sentenza del 2 novembre 2023) e del TAR Roma (vedi sentenza del 15 maggio 2024) in merito a come misurare tale percorso pedonale.
Le suddette successive pronunce, a differenza della presente, stabiliscono (in maniera probabilmente più condivisibile) che non può prescindersi dell'osservanza, da parte del pedone, delle norme del codice della strada e, quindi, dell'art. 190 del d. lgs. n. 285/1992, sicché devono tenersi in considerazione i soli attraversamenti stradali consentiti giacché appositamente segnalati.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.