Farmacie rurali ex art. 104 TULS: non ricorrono le condizioni per l'istituzione se l'accesso alle farmacie operanti non è disagevole
L'istituzione di una farmacia sulla base del solo criterio della distanza ex art. 104 TULS presuppone l'accesso disagevole alle farmacie già operative, che non ricorre quando vi sono collegamenti di trasporto pubblico regolari, strada ben manutenuta, mancanza di barriere architettoniche e numero irrisorio di case sparse in prossimità della frazione rurale
Massima
Farmacia – istituzione farmacia rurale ex art. 104 r.d. n. 1265/1934 – regolarità di trasporto pubblico di collegamento – strada percorribile e ben manutenuta – mancanza di barriere architettoniche – numero esiguo di case sparse nei pressi della frazione rurale – accesso non disagevole alle farmacie già operative - assenza dei presupposti per l'istituzione - illegittimità
Questa sentenza del TAR Salerno è interessante in quanto indica precisamente le condizioni che, ad avviso del Collegio, ove ricorrano, non consentono l'istituzione di una farmacia sulla base del solo criterio della distanza.
Un Comune decide di assicurare assistenza agli abitanti di una frazione rurale posta a svariati chilometri di distanza dal centro urbano e, poiché non c'è il quorum demografico istitutivo, opta per l'utilizzo di quello della sola distanza di tremila metri di cui all'art. 104 TULS.
A seguito del ricorso del farmacista del centro urbano, però, il TAR annulla l'atto comunale giacché difettano i presupposti per l'istituzione della nuova sede.
A tal proposito il Collegio premette che si può ricorrere al criterio topografico disciplinato dall'art. 104 TULS quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, atteso che il collegamento tra centro e frazione rurale si palesa disagevole.
Nel caso di specie però tali situazioni negative, secondo la sentenza, non ricorrono giacché, in primo luogo, la strada che collega la frazione rurale al centro abitato risulta percorribile ed in buono stato di manutenzione.
Altra circostanza rilevante è la presenza di plurimi collegamenti quotidiani (ben quattordici) tra frazione e centro assicurata dai mezzi del trasporto pubblico in tempi peraltro estremamente ridotti (circa 5 minuti).
Il Collegio esamina anche la facilità di accesso alla farmacia già operativa e rileva che una delle due entrate è priva di barriere architettoniche (riguardo al fatto che spesso tale entrata sia poco agevole per via del parcheggio di mezzi automobilistici, la sentenza indica che ciò attiene alla corretta gestione del traffico, che va assicurata dal Comune).
Anche la presenza di “case sparse” nei pressi della frazione rurale (rilevante in teoria giacché dimostra l'esigenza di assicurare l'assistenza farmaceutica ad abitanti ancora più lontani dal centro urbano) non viene considerata come presupposto valido ai fini dell'istituzione, atteso che le case in questione sono soltanto tre, sicché è davvero esiguo se non assolutamente irrilevante il numero dei cittadini interessati, per via del particolare posizionamento delle proprie abitazioni, al potenziamento dell'assistenza farmaceutica in loco.
In caso di chiusura dell'unica farmacia del centro urbano, inoltre, vi è una distanza di percorrenza dalla frazione rurale alle altre farmacie del comprensorio comunque non elevata, di massimo 15/20 minuti.
Il TAR infine giudica irrilevanti i fenomeni meteorologici che possano impedire una normale comunicazione attesa la loro estemporaneità e non congruenti con il criterio indicato dall'art. 104 le argomentazioni comunali riguardanti la riduzione di CO2 che discenderebbe dalla mancanza di spostamenti con veicoli a motore qualora fosse istituita nella frazione la nuova farmacia.
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/sentenza del 16 maggio 2023
Farmacie rurali ex art. 104 TULS: non ricorrono le condizioni per l'istituzione se l'accesso alle farmacie operanti non è disagevole
L'istituzione di una farmacia sulla base del solo criterio della distanza ex art. 104 TULS presuppone l'accesso disagevole alle farmacie già operative, che non ricorre quando vi sono collegamenti di trasporto pubblico regolari, strada ben manutenuta, mancanza di barriere architettoniche e numero irrisorio di case sparse in prossimità della frazione rurale
Massima
Farmacia – istituzione farmacia rurale ex art. 104 r.d. n. 1265/1934 – regolarità di trasporto pubblico di collegamento – strada percorribile e ben manutenuta – mancanza di barriere architettoniche – numero esiguo di case sparse nei pressi della frazione rurale – accesso non disagevole alle farmacie già operative - assenza dei presupposti per l'istituzione - illegittimità
Questa sentenza del TAR Salerno è interessante in quanto indica precisamente le condizioni che, ad avviso del Collegio, ove ricorrano, non consentono l'istituzione di una farmacia sulla base del solo criterio della distanza.
Un Comune decide di assicurare assistenza agli abitanti di una frazione rurale posta a svariati chilometri di distanza dal centro urbano e, poiché non c'è il quorum demografico istitutivo, opta per l'utilizzo di quello della sola distanza di tremila metri di cui all'art. 104 TULS.
A seguito del ricorso del farmacista del centro urbano, però, il TAR annulla l'atto comunale giacché difettano i presupposti per l'istituzione della nuova sede.
A tal proposito il Collegio premette che si può ricorrere al criterio topografico disciplinato dall'art. 104 TULS quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, atteso che il collegamento tra centro e frazione rurale si palesa disagevole.
Nel caso di specie però tali situazioni negative, secondo la sentenza, non ricorrono giacché, in primo luogo, la strada che collega la frazione rurale al centro abitato risulta percorribile ed in buono stato di manutenzione.
Altra circostanza rilevante è la presenza di plurimi collegamenti quotidiani (ben quattordici) tra frazione e centro assicurata dai mezzi del trasporto pubblico in tempi peraltro estremamente ridotti (circa 5 minuti).
Il Collegio esamina anche la facilità di accesso alla farmacia già operativa e rileva che una delle due entrate è priva di barriere architettoniche (riguardo al fatto che spesso tale entrata sia poco agevole per via del parcheggio di mezzi automobilistici, la sentenza indica che ciò attiene alla corretta gestione del traffico, che va assicurata dal Comune).
Anche la presenza di “case sparse” nei pressi della frazione rurale (rilevante in teoria giacché dimostra l'esigenza di assicurare l'assistenza farmaceutica ad abitanti ancora più lontani dal centro urbano) non viene considerata come presupposto valido ai fini dell'istituzione, atteso che le case in questione sono soltanto tre, sicché è davvero esiguo se non assolutamente irrilevante il numero dei cittadini interessati, per via del particolare posizionamento delle proprie abitazioni, al potenziamento dell'assistenza farmaceutica in loco.
In caso di chiusura dell'unica farmacia del centro urbano, inoltre, vi è una distanza di percorrenza dalla frazione rurale alle altre farmacie del comprensorio comunque non elevata, di massimo 15/20 minuti.
Il TAR infine giudica irrilevanti i fenomeni meteorologici che possano impedire una normale comunicazione attesa la loro estemporaneità e non congruenti con il criterio indicato dall'art. 104 le argomentazioni comunali riguardanti la riduzione di CO2 che discenderebbe dalla mancanza di spostamenti con veicoli a motore qualora fosse istituita nella frazione la nuova farmacia.
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
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