Farmacie rurali: non è applicabile il parere del Ministero della Salute del 2018 per il calcolo del fatturato annuo ai fini delle quote di sconto
Ai fini del calcolo del fatturato annuo per gli anni fino al 2018 delle farmacie rurali sussidiate, utile per l'applicazione dello sconto previsto dall'art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996, non è applicabile il parere del Ministero della Salute del 22 gennaio 2018 che prevede scomputi
Massima
Farmacia – rurale sussidiata - calcolo del fatturato farmaceutico – quote di sconto ex art. 40 l. n. 662/1996 – anni fino al 2018 incluso – parere del Ministero della Salute del 2018 – inapplicabilità – totale vendita prodotti al netto di IVA - applicabilità
Il Consiglio di Stato affronta la problematica del corretto calcolo del fatturato annuo, per gli anni che vanno dal 2012 al 2018, ai fini della corresponsione dello sconto spettante ai titolari delle farmacie rurali sussidiate. La misura, indicata nell'art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996, prevede uno sconto dell'1,5% ai fini dell'accrescimento del margine di utile a compensazione della minore redditività dell'attività svolta in condizioni territoriali disagiate.
Un farmacista della provincia di Salerno chiede che il calcolo sul fatturato annuo per gli anni dal 2012 al 2018 (a partire dal 2019 il criterio di calcolo del fatturato è oggettivamente indicato dalle nuove norme legislative) venga effettuato tenendo conto di quanto stabilito dal parere sul punto reso dal Ministero della Salute il 22 gennaio 2018 e dal successivo parere di Federfarma del 24 gennaio 2018, secondo cui dall'importo totale vanno scomputate alcune voci (lo scomputo può essere molto importante, atteso che le norme in materia di tale misura agevolativa prevedono che si applichi ai titolari di rurali sussidiate con fatturati non superiori ad una somma precisamente individuata dalla legge). Vi è da ricordare, infatti, che fino all'entrata delle nuove disposizioni, applicabili a partire dal 2019, per gli anni precedenti mancava una norma che consentisse il calcolo oggettivo del fatturato e, pertanto, si era proceduto a farlo mediante alcune sentenze del Giudice amministrativo e tramite la predetta circolare del Ministero della Salute.
Il TAR Salerno, tuttavia, nel decidere in primo grado questa controversia, ritiene non applicabile il parere del Ministero in quanto atto privo di efficacia vincolante e, perciò, procede ad indicare i criteri per il calcolo del fatturato farmaceutico, stabilendo che debbano conteggiarsi nell'importo tutte le componenti diverse dall'IVA, in ossequio al principio secondo cui ciò che non è espressamente previsto dalla legge non è voluto dal legislatore.
Tali criteri vengono confermati dal Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto.
Secondo la detta pronuncia vanno calcolati all'interno del fatturato: a) le prestazioni di assistenza integrativa, che fanno parte a tutti gli effetti del SSN con oneri a carico della collettività, b) la quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito, atteso che i ticket sono una quota necessaria dei pazienti alla spesa sostenuta dal SSN, c) la remunerazione per la distribuzione dei farmaci in nome e per conto, in quanto prestazione attinente alle attività svolte nei confronti del SSN e, quindi, utile a fissare il fatturato complessivo.
In definitiva il Consiglio di Stato, richiamando una propria precedente pronuncia del 2022, stabilisce che l'espressione “fatturato annuo in regime di SSN” si riferisce per gli anni, fino al 2018 incluso, letteralmente a tutte le espressioni a carico del SSN comprese quelle di assistenza integrativa, cosicché occorre far riferimento al totale della somma dei prezzi di vendita al pubblico di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del SSN (al netto dell'IVA) comprendendo anche i prodotti integrativi e protesici.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 3 giugno 2024
Farmacie rurali: non è applicabile il parere del Ministero della Salute del 2018 per il calcolo del fatturato annuo ai fini delle quote di sconto
Ai fini del calcolo del fatturato annuo per gli anni fino al 2018 delle farmacie rurali sussidiate, utile per l'applicazione dello sconto previsto dall'art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996, non è applicabile il parere del Ministero della Salute del 22 gennaio 2018 che prevede scomputi
Massima
Farmacia – rurale sussidiata - calcolo del fatturato farmaceutico – quote di sconto ex art. 40 l. n. 662/1996 – anni fino al 2018 incluso – parere del Ministero della Salute del 2018 – inapplicabilità – totale vendita prodotti al netto di IVA - applicabilità
Il Consiglio di Stato affronta la problematica del corretto calcolo del fatturato annuo, per gli anni che vanno dal 2012 al 2018, ai fini della corresponsione dello sconto spettante ai titolari delle farmacie rurali sussidiate. La misura, indicata nell'art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996, prevede uno sconto dell'1,5% ai fini dell'accrescimento del margine di utile a compensazione della minore redditività dell'attività svolta in condizioni territoriali disagiate.
Un farmacista della provincia di Salerno chiede che il calcolo sul fatturato annuo per gli anni dal 2012 al 2018 (a partire dal 2019 il criterio di calcolo del fatturato è oggettivamente indicato dalle nuove norme legislative) venga effettuato tenendo conto di quanto stabilito dal parere sul punto reso dal Ministero della Salute il 22 gennaio 2018 e dal successivo parere di Federfarma del 24 gennaio 2018, secondo cui dall'importo totale vanno scomputate alcune voci (lo scomputo può essere molto importante, atteso che le norme in materia di tale misura agevolativa prevedono che si applichi ai titolari di rurali sussidiate con fatturati non superiori ad una somma precisamente individuata dalla legge). Vi è da ricordare, infatti, che fino all'entrata delle nuove disposizioni, applicabili a partire dal 2019, per gli anni precedenti mancava una norma che consentisse il calcolo oggettivo del fatturato e, pertanto, si era proceduto a farlo mediante alcune sentenze del Giudice amministrativo e tramite la predetta circolare del Ministero della Salute.
Il TAR Salerno, tuttavia, nel decidere in primo grado questa controversia, ritiene non applicabile il parere del Ministero in quanto atto privo di efficacia vincolante e, perciò, procede ad indicare i criteri per il calcolo del fatturato farmaceutico, stabilendo che debbano conteggiarsi nell'importo tutte le componenti diverse dall'IVA, in ossequio al principio secondo cui ciò che non è espressamente previsto dalla legge non è voluto dal legislatore.
Tali criteri vengono confermati dal Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto.
Secondo la detta pronuncia vanno calcolati all'interno del fatturato: a) le prestazioni di assistenza integrativa, che fanno parte a tutti gli effetti del SSN con oneri a carico della collettività, b) la quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito, atteso che i ticket sono una quota necessaria dei pazienti alla spesa sostenuta dal SSN, c) la remunerazione per la distribuzione dei farmaci in nome e per conto, in quanto prestazione attinente alle attività svolte nei confronti del SSN e, quindi, utile a fissare il fatturato complessivo.
In definitiva il Consiglio di Stato, richiamando una propria precedente pronuncia del 2022, stabilisce che l'espressione “fatturato annuo in regime di SSN” si riferisce per gli anni, fino al 2018 incluso, letteralmente a tutte le espressioni a carico del SSN comprese quelle di assistenza integrativa, cosicché occorre far riferimento al totale della somma dei prezzi di vendita al pubblico di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del SSN (al netto dell'IVA) comprendendo anche i prodotti integrativi e protesici.
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