Farmacie: se all'interno della zona vi è soltanto un locale idoneo ma non appetibile dal punto di vista commerciale, prevale comunque l'esigenza della capillarità
Il farmacista assegnatario della nuova titolarità non può pretendere una perimetrazione che includa immobili commercialmente desiderabili, dovendosi dare precedenza invece all'interesse pubblico alla più equa distribuzione in tutti quei casi in cui nella zona prevista vi sia almeno un immobile disponibile ed idoneo, ancorché commercialmente poco appetibile
Massima
Farmacia – assegnatario – zona dotata di un solo locale idoneo e disponibile – appetibilità commerciale modesta – mancanza parcheggi e sede stradale inferiore a 3,5 metri – richiesta di nuova perimetrazione – non spetta - prevalenza dell'interesse pubblico alla più equa distribuzione delle farmacie sul territorio
Nel braccio di ferro giudiziario che oramai da anni contrappone per la perimetrazione della sede da una parte la farmacista assegnataria della nuova sede di un piccolo paese del comasco e dall'altra il Comune, e che di recente ha addirittura determinato una condanna al risarcimento dei danni a carico del Comune per il suo ostinato rifiutarsi di riperimetrare la zona della farmacista nonostante l'assenza di locali (vedi la sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2024, in questa rivista), questa volta è il Comune a prevalere.
Una volta intervenuta la detta pronuncia del Consiglio di Stato, l'Amministrazione infatti cede e decide di modificare la zona, che però nella sua nuova delimitazione non incontra il consenso della farmacista; lei infatti deduce che, anche se a seguito della riperimetrazione vi è adesso all'interno un locale disponibile, non vi è alcuna idoneità dello stesso tenuto conto che la strada in cui è sito è priva di parcheggi ed ha una larghezza limitata ed inferiore a 3,5 metri (e come tale impedisce le agevoli operazioni di carico e scarico relative all'approvvigionamento dei medicinali); l'immobile peraltro risulta in vendita ininterrottamente da oltre quindici anni, il che certifica la sua scadente appetibilità.
Il TAR Milano, però, indica che l'idoneità di un locale è data dalla sua destinazione urbanistica (che nel caso di specie è pacificamente compatibile con l’insediamento della farmacia)e dai requisiti espressamente previsti dalla normativa pertinente (che non prevede la necessaria disponibilità di parcheggi, né una sede stradale tanto ampia da consentire agevolmente le manovre di carico e scarico). Per quanto concerne l'inadeguatezza della zona per mancanza di appetibilità del locale disponibile, poi, il TAR sostiene che può rilevare soltanto quella che dovesse rendere nulla la redditività della farmacia (il che parrebbe non ricorrere nel caso di specie).
Nel respingere il ricorso della farmacista, allora, il TAR richiama pure i principi desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'1 giugno 2010, resa nei procedimenti riuniti T-570/07 e T-571/07 e secondo i quali la regolamentazione del servizio farmaceutico può giustificare restrizioni nei confronti dei farmacisti: l’art. 52 n. 1 TFUE, posto a tutela della sanità pubblica, ha il fine infatti di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità, il che giustifica la dislocazione di farmacie in zone economicamente meno appetibili in maniera tale da evitare la concentrazione delle farmacie nelle zone economicamente più ricche, a discapito di quei cittadini residenti nelle aree più svantaggiate. In buona sostanza la capillarità, che è il tratto distintivo dell'assistenza farmaceutica, impone che vi siano farmacie in aree caratterizzate da una redditività commerciale meno accentuata. Secondo il TAR, allora, ogni farmacista ha di certo un interesse legittimo a che la zona in cui aprire la propria farmacia sia commercialmente attraente, ma non ha alcun diritto di pretendere che l'Amministrazione ritagli una zona che gli assicuri la disponibilità di locali capaci di garantirgli margini di guadagno rilevanti.
Una volta che, condannato al risarcimento dei danni per il rifiuto di riperimetrare la zona, il Comune ha proceduto alla fine a rideterminarla consentendo l'apertura della farmacia per l'esistenza di un locale disponibile, ogni scelta spetta alla farmacista e la minore redditività dell’attività farmaceutica trova la propria giustificazione nell'esigenza di assicurare il servizio farmaceutico alle aree meno servite, o di più disagevole accessibilità.
Fermi restando i principi, certamente condivisibili contenuti nella sentenza del TAR Milano, va tuttavia segnalato che l'esistenza di un solo locale disponibile in una zona assegnata ad un farmacista che deve aprire il proprio esercizio è circostanza che va valutata con molta prudenza dalla Magistratura in quanto potrebbe non corrispondere sempre e comunque al soddisfacimento dell'interesse pubblico: occorrerebbe infatti garantire sempre almeno un'alternativa valida giacché la sostanziale assenza di locali disponibili in alternativa può spingere i proprietari dell'unico a richiedere un corrispettivo talmente alto da indurre il farmacista a rinunciare all'apertura della sede.
Com'è noto nel mondo commerciale regnano le regole della domanda e dell'offerta (e l'una condiziona l'altra) e quando un farmacista desiste dall'aprire la propria sede perché non ne vale commercialmente la pena, in teoria si soddisfa l'interesse pubblico con la perimetrazione di una zona che ha un (solo) immobile disponibile, in pratica si lascia la popolazione della zona perimetrata priva di assistenza farmaceutica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/sentenza del 18 marzo 2025
Farmacie: se all'interno della zona vi è soltanto un locale idoneo ma non appetibile dal punto di vista commerciale, prevale comunque l'esigenza della capillarità
Il farmacista assegnatario della nuova titolarità non può pretendere una perimetrazione che includa immobili commercialmente desiderabili, dovendosi dare precedenza invece all'interesse pubblico alla più equa distribuzione in tutti quei casi in cui nella zona prevista vi sia almeno un immobile disponibile ed idoneo, ancorché commercialmente poco appetibile
Massima
Farmacia – assegnatario – zona dotata di un solo locale idoneo e disponibile – appetibilità commerciale modesta – mancanza parcheggi e sede stradale inferiore a 3,5 metri – richiesta di nuova perimetrazione – non spetta - prevalenza dell'interesse pubblico alla più equa distribuzione delle farmacie sul territorio
Nel braccio di ferro giudiziario che oramai da anni contrappone per la perimetrazione della sede da una parte la farmacista assegnataria della nuova sede di un piccolo paese del comasco e dall'altra il Comune, e che di recente ha addirittura determinato una condanna al risarcimento dei danni a carico del Comune per il suo ostinato rifiutarsi di riperimetrare la zona della farmacista nonostante l'assenza di locali (vedi la sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2024, in questa rivista), questa volta è il Comune a prevalere.
Una volta intervenuta la detta pronuncia del Consiglio di Stato, l'Amministrazione infatti cede e decide di modificare la zona, che però nella sua nuova delimitazione non incontra il consenso della farmacista; lei infatti deduce che, anche se a seguito della riperimetrazione vi è adesso all'interno un locale disponibile, non vi è alcuna idoneità dello stesso tenuto conto che la strada in cui è sito è priva di parcheggi ed ha una larghezza limitata ed inferiore a 3,5 metri (e come tale impedisce le agevoli operazioni di carico e scarico relative all'approvvigionamento dei medicinali); l'immobile peraltro risulta in vendita ininterrottamente da oltre quindici anni, il che certifica la sua scadente appetibilità.
Il TAR Milano, però, indica che l'idoneità di un locale è data dalla sua destinazione urbanistica (che nel caso di specie è pacificamente compatibile con l’insediamento della farmacia)e dai requisiti espressamente previsti dalla normativa pertinente (che non prevede la necessaria disponibilità di parcheggi, né una sede stradale tanto ampia da consentire agevolmente le manovre di carico e scarico). Per quanto concerne l'inadeguatezza della zona per mancanza di appetibilità del locale disponibile, poi, il TAR sostiene che può rilevare soltanto quella che dovesse rendere nulla la redditività della farmacia (il che parrebbe non ricorrere nel caso di specie).
Nel respingere il ricorso della farmacista, allora, il TAR richiama pure i principi desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'1 giugno 2010, resa nei procedimenti riuniti T-570/07 e T-571/07 e secondo i quali la regolamentazione del servizio farmaceutico può giustificare restrizioni nei confronti dei farmacisti: l’art. 52 n. 1 TFUE, posto a tutela della sanità pubblica, ha il fine infatti di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità, il che giustifica la dislocazione di farmacie in zone economicamente meno appetibili in maniera tale da evitare la concentrazione delle farmacie nelle zone economicamente più ricche, a discapito di quei cittadini residenti nelle aree più svantaggiate. In buona sostanza la capillarità, che è il tratto distintivo dell'assistenza farmaceutica, impone che vi siano farmacie in aree caratterizzate da una redditività commerciale meno accentuata. Secondo il TAR, allora, ogni farmacista ha di certo un interesse legittimo a che la zona in cui aprire la propria farmacia sia commercialmente attraente, ma non ha alcun diritto di pretendere che l'Amministrazione ritagli una zona che gli assicuri la disponibilità di locali capaci di garantirgli margini di guadagno rilevanti.
Una volta che, condannato al risarcimento dei danni per il rifiuto di riperimetrare la zona, il Comune ha proceduto alla fine a rideterminarla consentendo l'apertura della farmacia per l'esistenza di un locale disponibile, ogni scelta spetta alla farmacista e la minore redditività dell’attività farmaceutica trova la propria giustificazione nell'esigenza di assicurare il servizio farmaceutico alle aree meno servite, o di più disagevole accessibilità.
Fermi restando i principi, certamente condivisibili contenuti nella sentenza del TAR Milano, va tuttavia segnalato che l'esistenza di un solo locale disponibile in una zona assegnata ad un farmacista che deve aprire il proprio esercizio è circostanza che va valutata con molta prudenza dalla Magistratura in quanto potrebbe non corrispondere sempre e comunque al soddisfacimento dell'interesse pubblico: occorrerebbe infatti garantire sempre almeno un'alternativa valida giacché la sostanziale assenza di locali disponibili in alternativa può spingere i proprietari dell'unico a richiedere un corrispettivo talmente alto da indurre il farmacista a rinunciare all'apertura della sede.
Com'è noto nel mondo commerciale regnano le regole della domanda e dell'offerta (e l'una condiziona l'altra) e quando un farmacista desiste dall'aprire la propria sede perché non ne vale commercialmente la pena, in teoria si soddisfa l'interesse pubblico con la perimetrazione di una zona che ha un (solo) immobile disponibile, in pratica si lascia la popolazione della zona perimetrata priva di assistenza farmaceutica.
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