Fornitura di farmaci di fascia C nella vigenza del d. lgs. n. 50/2016: se per il contratto il prezzo rimane fisso ed invariato, non c'è revisione prezzi
Se il contratto d'appalto per la fornitura di farmaci di fascia C, stipulato durante la vigenza del d. lgs. n. 50/2016 (che facoltizzava la previsione dell'istituto della revisione prezzi nell'inserimento negli atti di gara) prevede che il prezzo rimane fisso ed invariabile, non è ammissibile la revisione prezzi
Massima
Medicinali – appalto di fornitura di farmaci di fascia C – vigenza del d. lgs. n. 50/2016 – previsione contrattuale di prezzo fisso ed invariabile – esclusione revisione prezzi
La controversia, già decisa dal TAR Napoli con sentenza del 29 gennaio 2024 (vedi in questa rivista), è definita dal Consiglio di Stato, che conferma la pronuncia di primo grado.
Un'azienda, che si è aggiudicata una gara per la fornitura di un lotto di farmaci di fascia C, inoltra un'istanza per la revisione prezzi, ottenendo un rifiuto dall'Amministrazione. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, dopo una ricostruzione storica molto accurata dell'istituto della revisione prezzi, sostiene che l'obiettivo dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla controversia, era quello di evitare che la clausola revisionale alterasse sostanzialmente il contratto, riflettendo effetti negativi sull'effettività delle condizioni concorrenziali della gara già svolta. Per tale motivo la regola generale era il divieto di clausole revisionali tranne in quegli specifici casi derogatori previsti tassativamente in cui fosse possibile una revisione senza una nuova procedura di affidamento a condizione, però, che la detta revisione non determinasse modifiche capaci di alterare la natura generale del contratto. In punto di fatto, peraltro, il Collegio rileva che un articolo della convenzione stipulata dalle due parti prevedeva l'invariabilità dei prezzi dell'aggiudicazione per tutta la durata della fornitura, fatta salva l'applicazione dell'art. 1 comma 511 della l. n. 208/2015. Sennonché i Giudici ritengono che tale ultima prescrizione, applicabile ai cosiddetti “prodotti aventi prezzi indicizzati” non possa applicarsi al caso di specie e trattasi di mero refuso, visto che l'oggetto della fornitura non rientra nel novero di quella tipologia di prodotti.
Ciò posto, allora, il Collegio conferma che, in presenza di una clausola della convenzione che stabilisca l'invariabilità del prezzo durante tutta la durata della fornitura non può procedersi ad alcuna interpretazione che ammetta la revisione prezzi atteso che ciò svuoterebbe di significato la prescrizione stessa e peraltro si porrebbe in contrasto con la ratio dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.
In definitiva la sentenza stabilisce che la ragione dell'infondatezza delle tesi della ricorrente è da ricercarsi nelle clausole contrattuali già condivise ed accettate che escludevano la possibilità della revisione prezzi.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 15 ottobre 2024
Fornitura di farmaci di fascia C nella vigenza del d. lgs. n. 50/2016: se per il contratto il prezzo rimane fisso ed invariato, non c'è revisione prezzi
Se il contratto d'appalto per la fornitura di farmaci di fascia C, stipulato durante la vigenza del d. lgs. n. 50/2016 (che facoltizzava la previsione dell'istituto della revisione prezzi nell'inserimento negli atti di gara) prevede che il prezzo rimane fisso ed invariabile, non è ammissibile la revisione prezzi
Massima
Medicinali – appalto di fornitura di farmaci di fascia C – vigenza del d. lgs. n. 50/2016 – previsione contrattuale di prezzo fisso ed invariabile – esclusione revisione prezzi
La controversia, già decisa dal TAR Napoli con sentenza del 29 gennaio 2024 (vedi in questa rivista), è definita dal Consiglio di Stato, che conferma la pronuncia di primo grado.
Un'azienda, che si è aggiudicata una gara per la fornitura di un lotto di farmaci di fascia C, inoltra un'istanza per la revisione prezzi, ottenendo un rifiuto dall'Amministrazione. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, dopo una ricostruzione storica molto accurata dell'istituto della revisione prezzi, sostiene che l'obiettivo dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla controversia, era quello di evitare che la clausola revisionale alterasse sostanzialmente il contratto, riflettendo effetti negativi sull'effettività delle condizioni concorrenziali della gara già svolta. Per tale motivo la regola generale era il divieto di clausole revisionali tranne in quegli specifici casi derogatori previsti tassativamente in cui fosse possibile una revisione senza una nuova procedura di affidamento a condizione, però, che la detta revisione non determinasse modifiche capaci di alterare la natura generale del contratto. In punto di fatto, peraltro, il Collegio rileva che un articolo della convenzione stipulata dalle due parti prevedeva l'invariabilità dei prezzi dell'aggiudicazione per tutta la durata della fornitura, fatta salva l'applicazione dell'art. 1 comma 511 della l. n. 208/2015. Sennonché i Giudici ritengono che tale ultima prescrizione, applicabile ai cosiddetti “prodotti aventi prezzi indicizzati” non possa applicarsi al caso di specie e trattasi di mero refuso, visto che l'oggetto della fornitura non rientra nel novero di quella tipologia di prodotti.
Ciò posto, allora, il Collegio conferma che, in presenza di una clausola della convenzione che stabilisca l'invariabilità del prezzo durante tutta la durata della fornitura non può procedersi ad alcuna interpretazione che ammetta la revisione prezzi atteso che ciò svuoterebbe di significato la prescrizione stessa e peraltro si porrebbe in contrasto con la ratio dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.
In definitiva la sentenza stabilisce che la ragione dell'infondatezza delle tesi della ricorrente è da ricercarsi nelle clausole contrattuali già condivise ed accettate che escludevano la possibilità della revisione prezzi.
Normativa
Riferimenti
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