Gara per la concessione in uso di locali nell'Ospedale: se il bando prevede una “farmasanitaria” è consentito aprire una parafarmacia
Il riferimento nel bando di gara ad una nozione atecnica come è quella di “farmasanitaria” implica che nei locali concessi in uso nell'Ospedale possono commercializzarsi anche farmaci quali SOP e OTC
Massima
Gara – concessione in uso di locali all'interno di un Ospedale – bando di gara – riferimento alla nozione di farmasanitaria – nozione atecnica – ammissibilità di apertura di parafarmacia
Ad una gara, bandita dall'ASL di Napoli, e relativa alla concessione in uso di locali presso la hall commerciale dell'Ospedale del Mare di Napoli “per la rivendita di articoli sanitari – Farmasanitaria”, partecipa e vince una società che formula l'offerta di realizzare una parafarmacia.
Una concorrente impugna l'aggiudicazione ritenendo che la realizzazione di una “parafarmacia” in luogo di una “rivendita di articoli sanitari”, come richiesto dal bando, avrebbe dovuto determinare l'esclusione; peraltro, secondo la società ricorrente l'aggiudicataria non avrebbe potuto svolgere tale attività in quanto non dispone dei requisiti di legge (pertinente codice ATECO e presenza, tra il proprio personale, di un farmacista).
Il Consiglio di Stato respinge tali tesi in quanto il termine contenuto nel bando e, cioè, “farmasanitaria” è atecnico e quindi non esclude affatto la possibilità di vendita anche di SOP e OTC all'interno degli spazi concessi in uso nell'Ospedale; la gara bandita dall'Amministrazione, infatti, era relativa alla semplice concessione in uso di locali, sicché era logico che ai partecipanti fosse consentito di organizzare commercialmente quei locali nel miglior modo possibile, eventualmente aggiungendo alla vendita degli ordinari prodotti sanitari e parasanitari anche quei farmaci che possono essere venduti dalle parafarmacie come SOP e OTC.
Per quanto attiene alla denunciata mancanza, in capo all'aggiudicataria, del codice ATECO riferito all’attività commerciale di articoli para-sanitari (47.73.20), la sentenza indica che, ai fini della partecipazione alla gara, era richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e che quindi era sufficiente il requisito indicato nella lex specialis relativo all’attività di commercializzazione di articoli sanitari (codice ATECO 46.46.3), posseduto da entrambe le concorrenti.
Quanto, infine, alla circostanza che la società aggiudicataria non avrebbe un farmacista nel proprio organico e che tale figura è indispensabile per l'esercizio di una parafarmacia, il Collegio conclude che trattasi di un requisito di esecuzione e non di ammissione, il che comporta che l'assunzione deve intervenire soltanto in un secondo momento.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 22 ottobre 2024
Gara per la concessione in uso di locali nell'Ospedale: se il bando prevede una “farmasanitaria” è consentito aprire una parafarmacia
Il riferimento nel bando di gara ad una nozione atecnica come è quella di “farmasanitaria” implica che nei locali concessi in uso nell'Ospedale possono commercializzarsi anche farmaci quali SOP e OTC
Massima
Gara – concessione in uso di locali all'interno di un Ospedale – bando di gara – riferimento alla nozione di farmasanitaria – nozione atecnica – ammissibilità di apertura di parafarmacia
Ad una gara, bandita dall'ASL di Napoli, e relativa alla concessione in uso di locali presso la hall commerciale dell'Ospedale del Mare di Napoli “per la rivendita di articoli sanitari – Farmasanitaria”, partecipa e vince una società che formula l'offerta di realizzare una parafarmacia.
Una concorrente impugna l'aggiudicazione ritenendo che la realizzazione di una “parafarmacia” in luogo di una “rivendita di articoli sanitari”, come richiesto dal bando, avrebbe dovuto determinare l'esclusione; peraltro, secondo la società ricorrente l'aggiudicataria non avrebbe potuto svolgere tale attività in quanto non dispone dei requisiti di legge (pertinente codice ATECO e presenza, tra il proprio personale, di un farmacista).
Il Consiglio di Stato respinge tali tesi in quanto il termine contenuto nel bando e, cioè, “farmasanitaria” è atecnico e quindi non esclude affatto la possibilità di vendita anche di SOP e OTC all'interno degli spazi concessi in uso nell'Ospedale; la gara bandita dall'Amministrazione, infatti, era relativa alla semplice concessione in uso di locali, sicché era logico che ai partecipanti fosse consentito di organizzare commercialmente quei locali nel miglior modo possibile, eventualmente aggiungendo alla vendita degli ordinari prodotti sanitari e parasanitari anche quei farmaci che possono essere venduti dalle parafarmacie come SOP e OTC.
Per quanto attiene alla denunciata mancanza, in capo all'aggiudicataria, del codice ATECO riferito all’attività commerciale di articoli para-sanitari (47.73.20), la sentenza indica che, ai fini della partecipazione alla gara, era richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e che quindi era sufficiente il requisito indicato nella lex specialis relativo all’attività di commercializzazione di articoli sanitari (codice ATECO 46.46.3), posseduto da entrambe le concorrenti.
Quanto, infine, alla circostanza che la società aggiudicataria non avrebbe un farmacista nel proprio organico e che tale figura è indispensabile per l'esercizio di una parafarmacia, il Collegio conclude che trattasi di un requisito di esecuzione e non di ammissione, il che comporta che l'assunzione deve intervenire soltanto in un secondo momento.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.