I giusti criteri per il calcolo del fatturato annuo in regime di SSN rilevante in materia sconto per l’anno 2018 in Piemonte
Ai fini del calcolo del fatturato SSN rilevante in materia di sconto per l’anno 2018 ex art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996 in Piemonte non si deve tener conto degli importi dei ticket e di quelli relativi agli sconti incondizionati imposti dalla legge, dovendosi viceversa includere sia gli importi svolti dalle farmacie convenzionate per l’attività di DPC, sia quelli per la cessione dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici
È ammissibile il ricorso proposto da Federfarma Piemonte, sia perché per le articolazioni locali delle associazioni nazionali sono dotate di autonoma legittimazione processuale, sia perché nel caso di specie non vi sono conflitti di interesse interni all’associazione
Massima
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – importo ticket – inclusione - illegittimità
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – sconti incondizionati imposti dalla legge – inclusione - illegittimità
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – importi attività DPC – inclusione - legittimità
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – importi cessione prodotti di assistenza integrativa diabetici – inclusione - legittimità
Farmacia – ricorso – associazione regionale di categoria – ammissibilità
Farmacia – ricorso - associazione regionale di categoria – assenza di conflitto di interesse interno - ammissibilità
La Regione Piemonte, ai fini del calcolo del fatturato annuo in regime di SSN ex art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996 per l’anno 2018, adotta alcuni atti da cui si evince che occorre inserire tra le somme da computare:
- gli importi relativi alla quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (cd. ticket)
- gli importi degli sconti incondizionati stabiliti dalla legge
- gli importi del servizio svolto per la DPC
- gli importi relativi ai prodotti di assistenza integrativa per i diabetici.
Deve innanzitutto premettersi che la suddetta norma legislativa in materia di calcolo è relativa agli sconti spettanti alle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza e che abbiano un fatturato annuo non superiore alle soglie stabilite dalla legge; esse, qualora rientrino nelle dette soglie, applicano uno sconto ridotto in favore del SSN: più è bassa la soglia, maggiore è lo sconto. Obiettivo di tale norma è quello di sostenere tali farmacie che, a causa dei contesti territoriali in cui si trovano ad operare, ottengono fatturati annui bassi.
Una farmacia rurale impugna tali atti, relativi all’anno 2018, unitamente a Federfarma Piemonte, un’articolazione regionale dell’associazione nazionale dei titolari di farmacia.
Il TAR, prima di entrare nel merito, esamina l’eccezione sollevata dalla difesa della Regione di difetto di legittimazione in capo a Federfarma Piemonte (che, secondo la difesa regionale, non avrebbe né interesse ad agire né legittimazione a ricorrere) e la respinge, evidenziando che non solo devono ritenersi in linea di principio dotate di autonoma legittimazione processuale le articolazioni locali delle associazioni nazionali, ma anche che nel caso di specie non ricorre alcun conflitto di interessi interno all’associazione.
Successivamente la sentenza entra nel merito e, nel richiamare la propria giurisprudenza pregressa, annulla gli atti impugnati nella parte in cui impongono di tener conto, ai fini del calcolo del fatturato annuo, sia degli importi dei ticket (rispetto ai quali il TAR conferma che trattasi di voce di prezzo che l’ASL non corrisponde alla farmacia), sia degli importi relativi agli sconti che la legge impone sul rimborso dei farmaci (rispetto ai quali il TAR indica che trattasi di voce di costo che non viene corrisposta dal SSN ma che rimane a carico della farmacia che ha venduto il farmaco).
A chiusura del proprio argomentare il Collegio rileva peraltro che a tutto il 2018 non vi era alcun provvedimento valido da parte della Regione Piemonte che consentisse di inserire le voci di ticket e sconti nel fatturato annuo in regime di SSN.
Nel prosieguo, tuttavia, respinge il ricorso per quanto attiene alle voci relative sia al servizio svolto per la DPC, sia per la cessione dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici. Secondo la sentenza la locuzione “fatturato annuo in regime di Servizio sanitario Nazionale” è idonea a ricomprendere sia i corrispettivi rinvenienti dalla prestazione di servizi (tra cui rientrano quelli per la DPC) che i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni (tra cui rientrano quelli per i dispositivi diversi dai farmaci).
La sentenza conclude quindi indicando che, per quanto attiene all’anno 2018, alla luce della previgente legislazione che richiama il fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA (e solo di essa) tutte le altre componenti devono essere in esso conteggiabili.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/sentenza del 22 gennaio 2024
I giusti criteri per il calcolo del fatturato annuo in regime di SSN rilevante in materia sconto per l’anno 2018 in Piemonte
Ai fini del calcolo del fatturato SSN rilevante in materia di sconto per l’anno 2018 ex art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996 in Piemonte non si deve tener conto degli importi dei ticket e di quelli relativi agli sconti incondizionati imposti dalla legge, dovendosi viceversa includere sia gli importi svolti dalle farmacie convenzionate per l’attività di DPC, sia quelli per la cessione dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici
È ammissibile il ricorso proposto da Federfarma Piemonte, sia perché per le articolazioni locali delle associazioni nazionali sono dotate di autonoma legittimazione processuale, sia perché nel caso di specie non vi sono conflitti di interesse interni all’associazione
Massima
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – importo ticket – inclusione - illegittimità
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – sconti incondizionati imposti dalla legge – inclusione - illegittimità
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – importi attività DPC – inclusione - legittimità
Farmacia – calcolo fatturato SSN anno 2018 – Piemonte – sconto ex art. 1 comma 40 legge n. 662/1996 – importi cessione prodotti di assistenza integrativa diabetici – inclusione - legittimità
Farmacia – ricorso – associazione regionale di categoria – ammissibilità
Farmacia – ricorso - associazione regionale di categoria – assenza di conflitto di interesse interno - ammissibilità
La Regione Piemonte, ai fini del calcolo del fatturato annuo in regime di SSN ex art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996 per l’anno 2018, adotta alcuni atti da cui si evince che occorre inserire tra le somme da computare:
- gli importi relativi alla quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (cd. ticket)
- gli importi degli sconti incondizionati stabiliti dalla legge
- gli importi del servizio svolto per la DPC
- gli importi relativi ai prodotti di assistenza integrativa per i diabetici.
Deve innanzitutto premettersi che la suddetta norma legislativa in materia di calcolo è relativa agli sconti spettanti alle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza e che abbiano un fatturato annuo non superiore alle soglie stabilite dalla legge; esse, qualora rientrino nelle dette soglie, applicano uno sconto ridotto in favore del SSN: più è bassa la soglia, maggiore è lo sconto. Obiettivo di tale norma è quello di sostenere tali farmacie che, a causa dei contesti territoriali in cui si trovano ad operare, ottengono fatturati annui bassi.
Una farmacia rurale impugna tali atti, relativi all’anno 2018, unitamente a Federfarma Piemonte, un’articolazione regionale dell’associazione nazionale dei titolari di farmacia.
Il TAR, prima di entrare nel merito, esamina l’eccezione sollevata dalla difesa della Regione di difetto di legittimazione in capo a Federfarma Piemonte (che, secondo la difesa regionale, non avrebbe né interesse ad agire né legittimazione a ricorrere) e la respinge, evidenziando che non solo devono ritenersi in linea di principio dotate di autonoma legittimazione processuale le articolazioni locali delle associazioni nazionali, ma anche che nel caso di specie non ricorre alcun conflitto di interessi interno all’associazione.
Successivamente la sentenza entra nel merito e, nel richiamare la propria giurisprudenza pregressa, annulla gli atti impugnati nella parte in cui impongono di tener conto, ai fini del calcolo del fatturato annuo, sia degli importi dei ticket (rispetto ai quali il TAR conferma che trattasi di voce di prezzo che l’ASL non corrisponde alla farmacia), sia degli importi relativi agli sconti che la legge impone sul rimborso dei farmaci (rispetto ai quali il TAR indica che trattasi di voce di costo che non viene corrisposta dal SSN ma che rimane a carico della farmacia che ha venduto il farmaco).
A chiusura del proprio argomentare il Collegio rileva peraltro che a tutto il 2018 non vi era alcun provvedimento valido da parte della Regione Piemonte che consentisse di inserire le voci di ticket e sconti nel fatturato annuo in regime di SSN.
Nel prosieguo, tuttavia, respinge il ricorso per quanto attiene alle voci relative sia al servizio svolto per la DPC, sia per la cessione dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici. Secondo la sentenza la locuzione “fatturato annuo in regime di Servizio sanitario Nazionale” è idonea a ricomprendere sia i corrispettivi rinvenienti dalla prestazione di servizi (tra cui rientrano quelli per la DPC) che i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni (tra cui rientrano quelli per i dispositivi diversi dai farmaci).
La sentenza conclude quindi indicando che, per quanto attiene all’anno 2018, alla luce della previgente legislazione che richiama il fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA (e solo di essa) tutte le altre componenti devono essere in esso conteggiabili.
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