I titolari delle farmacie concorrenti possono impugnare per vizi propri la determina di assegnazione della farmacia di nuova istituzione
I titolari delle farmacie concorrenti già operative sul territorio, anche ove non abbiano a suo tempo impugnato l’atto istitutivo della farmacia di nuova istituzione, possono comunque impugnare il provvedimento di assegnazione della stessa nel caso in cui lo ritengano illegittimo per vizi propri
Massima
Farmacia – titolari di sedi concorrenti rispetto a quella di nuova istituzione – mancata impugnazione dell’atto istitutivo della nuova sede – impugnazione dell’atto di assegnazione della nuova sede per vizi propri – ammissibilità
Nell’ambito del contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità o meno, per i farmacisti titolari di sedi già operative sul territorio, di impugnare esclusivamente gli atti di assegnazione delle sedi poste a concorso straordinario, la presente sentenza si ritaglia una posizione di notevole rilievo. In essa si afferma che i titolari delle “farmacie concorrenti” possono impugnare dinanzi al Giudice amministrativo gli atti di assegnazione delle nuove sedi: a) per invalidità derivata dagli atti istitutivi e localizzativi della sede, b) per vizi propri relativi all’individuazione del soggetto assegnatario. Secondo il Collegio i titolari delle farmacie concorrenti possono anche impugnare per vizi propri o derivati l’atto con cui viene autorizzata l’apertura della sede.
La sentenza è estremamente interessante in primo luogo perché utilizza la locuzione “farmacie concorrenti” e non già “farmacie limitrofe”: il termine “concorrente” ha infatti una portata certamente più ampia rispetto a “limitrofo”: se le farmacie limitrofe sono di fatto quelle confinanti, le farmacie concorrenti sono praticamente tutte le farmacie del Comune, o quantomeno tutte quelle farmacie non particolarmente distanti e, quindi, ragionevolmente in concorrenza con quella nei cui confronti si appuntano le censure, tenuto conto del principio secondo cui il cittadino che risiede nel territorio di una zona farmaceutica è ovviamente libero di servirsi della farmacia che si trovi in una diversa zona (il che pone in concorrenza tra loro anche le farmacie non limitrofe).
La sentenza non soltanto pare quindi ampliare il novero dei possibili ricorrenti, ma certamente allarga anche i parametri di ammissibilità dei ricorsi che essi possono proporre, visto che inequivocabilmente ritiene ammissibili anche quelli rivolti esclusivamente contro l’atto di assegnazione, oppure di autorizzazione all’apertura, per vizi propri e non necessariamente per vizi derivati dall’atto istitutivo. Secondo un diverso filone giurisprudenziale giuridicamente meno solido, invece, una volta che l’atto istitutivo non sia stato impugnato da chi ne abbia titolo, è inammissibile l’impugnativa degli atti di assegnazione o di apertura per vizi propri (vedi la sentenza del TAR Cagliari del 25 marzo 2024).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 15 marzo 2024
I titolari delle farmacie concorrenti possono impugnare per vizi propri la determina di assegnazione della farmacia di nuova istituzione
I titolari delle farmacie concorrenti già operative sul territorio, anche ove non abbiano a suo tempo impugnato l’atto istitutivo della farmacia di nuova istituzione, possono comunque impugnare il provvedimento di assegnazione della stessa nel caso in cui lo ritengano illegittimo per vizi propri
Massima
Farmacia – titolari di sedi concorrenti rispetto a quella di nuova istituzione – mancata impugnazione dell’atto istitutivo della nuova sede – impugnazione dell’atto di assegnazione della nuova sede per vizi propri – ammissibilità
Nell’ambito del contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità o meno, per i farmacisti titolari di sedi già operative sul territorio, di impugnare esclusivamente gli atti di assegnazione delle sedi poste a concorso straordinario, la presente sentenza si ritaglia una posizione di notevole rilievo. In essa si afferma che i titolari delle “farmacie concorrenti” possono impugnare dinanzi al Giudice amministrativo gli atti di assegnazione delle nuove sedi: a) per invalidità derivata dagli atti istitutivi e localizzativi della sede, b) per vizi propri relativi all’individuazione del soggetto assegnatario. Secondo il Collegio i titolari delle farmacie concorrenti possono anche impugnare per vizi propri o derivati l’atto con cui viene autorizzata l’apertura della sede.
La sentenza è estremamente interessante in primo luogo perché utilizza la locuzione “farmacie concorrenti” e non già “farmacie limitrofe”: il termine “concorrente” ha infatti una portata certamente più ampia rispetto a “limitrofo”: se le farmacie limitrofe sono di fatto quelle confinanti, le farmacie concorrenti sono praticamente tutte le farmacie del Comune, o quantomeno tutte quelle farmacie non particolarmente distanti e, quindi, ragionevolmente in concorrenza con quella nei cui confronti si appuntano le censure, tenuto conto del principio secondo cui il cittadino che risiede nel territorio di una zona farmaceutica è ovviamente libero di servirsi della farmacia che si trovi in una diversa zona (il che pone in concorrenza tra loro anche le farmacie non limitrofe).
La sentenza non soltanto pare quindi ampliare il novero dei possibili ricorrenti, ma certamente allarga anche i parametri di ammissibilità dei ricorsi che essi possono proporre, visto che inequivocabilmente ritiene ammissibili anche quelli rivolti esclusivamente contro l’atto di assegnazione, oppure di autorizzazione all’apertura, per vizi propri e non necessariamente per vizi derivati dall’atto istitutivo. Secondo un diverso filone giurisprudenziale giuridicamente meno solido, invece, una volta che l’atto istitutivo non sia stato impugnato da chi ne abbia titolo, è inammissibile l’impugnativa degli atti di assegnazione o di apertura per vizi propri (vedi la sentenza del TAR Cagliari del 25 marzo 2024).
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