Il “caso Doctipharma”: i paletti definitivi della Corte di Giustizia all'attività delle piattaforme online per la vendita dei medicinali
La Società titolare di una piattaforma online che mette in contatto farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica mediante collegamento a siti internet di farmacie può operare liberamente soltanto se fornisce un servizio proprio e distinto dalla vendita
Massima
Servizio della società dell’informazione – nozione – servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – inclusione
Medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – persona autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali – facoltà per gli Stati membri di vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica – ammissibilità – presupposto – prestazione di vendita da parte del fornitore di servizio
Questa rilevantissima sentenza della Corte di Giustizia affronta la tematica delle piattaforme online che vendono o comunque fungono da intermediari nella vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica e fissa i paletti su ciò che deve caratterizzare questa attività perché la stessa non incorra nei divieti che gli Stati membri possono stabilire a tutela della salute pubblica.
La vicenda processuale prende le mosse in Francia, dove la Società Doctipharma, attraverso il sito doctipharma.fr, metteva in contatto i cittadini con i farmacisti per l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica. In concreto le farmacie aderivano alla piattaforma versando un canone di abbonamento così rendendo i propri siti visibili sulla stessa ai clienti che, mediante l’apertura di un “conto cliente” sulla piattaforma, accedevano ai siti internet delle farmacie preferite, effettuando gli acquisti dei farmaci, evidentemente sulla base della maggiore convenienza dei prezzi di una farmacia rispetto alle altre.
Il Tribunale di Commercio di Nanterre, sulla scorta di un ricorso proposto da un raggruppamento di farmacisti francesi, accerta l’illiceità del sito web e ordina alla Doctipharma di cessare l’attività. La Corte d’Appello di Versailles annulla la sentenza, ma la Corte di Cassazione annulla a sua volta la sentenza di appello, ritenendo che la Doctipharma aveva svolto il ruolo di intermediario nella vendita di medicinali ed aveva svolto l’attività di commercio elettronico degli stessi senza tuttavia avere la qualifica di farmacista, invece richiesta dalla normativa nazionale. La Corte d’Appello di Parigi, a cui era giunto il fascicolo processuale per rinvio da parte della Corte di Cassazione, allora, alla luce dei diversi orientamenti emersi, decide di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune pregnanti questioni pregiudiziali per determinare se il servizio offerto rientri nella nozione di servizio della “società dell’informazione” e, inoltre, se in quanto tale, rientri tra quelli che possono essere vietati dagli Stati membri.
La Corte di Giustizia, nella propria sentenza, dopo un’ampia prospettazione argomentativa, conclude che un servizio, fornito da un sito web, consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, da parte dei siti delle farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientra nella nozione di “servizio della società dell’informazione”.
Poste tali premesse la Corte richiama l’art. 85 quater della direttiva 2001/83, che consente agli Stati membri di vietare siffatti servizi di intermediazione giacché a tutela della salute pubblica è nota la loro esclusiva competenza a determinare quali persone fisiche o giuridiche siano titolate a fornire a distanza, mediante la società dell’informazione, i medicinali al pubblico. Sulla scorta di tale richiamo, infine, la Corte invita la Corte di Appello francese a valutare in concreto e, cioè, in base ad una valutazione puramente fattuale se la Doctipharma:
- si limiti, mediante a una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere soltanto in contatto i farmacisti con i clienti
oppure
- oltre a mettere in contatto le due parti, sia da considerarsi essa stessa prestatrice della vendita.
Il punto decisivo, secondo la sentenza, per applicare la prima o la seconda fattispecie, è individuare “la persona, della Doctipharma o dei farmacisti che ricorrono al servizio da essa fornito, che procede alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione”.
Nella prima fattispecie, secondo la Corte di Giustizia, l’attività della Doctipharma mediante la sua piattaforma online dovrà ritenersi libera e non soggetta ad alcun divieto, giacché dovrebbe essere qualificata come mero “servizio della società dell’informazione”.
Nel secondo caso, invece, il servizio potrebbe essere vietato da parte dello Stato membro in cui la Doctipharma è stabilita sulla base del principio che ogni Stato può limitare ai soli farmacisti la vendita ai cittadini dei medicinali non soggetti a prescrizione, a distanza attraverso i canali della “società dell’informazione”.
Deve infatti considerarsi il carattere del tutto peculiare dei farmaci, che non possono assolutamente essere assimilati ad altre merci atteso il fatto che hanno finalità terapeutiche; né deve essere dimenticato che la vendita al pubblico dei medicinali può rappresentare una seria minaccia per la salute pubblica atteso che i canali di fornitura online, se non adeguatamente certificati, sono il principale mezzo con cui i farmaci falsi o contraffatti vengono fatti arrivare ai cittadini. È stato questo il motivo che ha indotto la Corte di Giustizia, fin dal maggio 2009, a stabilire che gli Stati membri dell’Unione hanno un margine discrezionale per ciò che concerne le condizioni relative alla vendita al pubblico dei farmaci nel proprio territorio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Corte di Giustizia/sentenza del 29 febbraio 2024
Il “caso Doctipharma”: i paletti definitivi della Corte di Giustizia all'attività delle piattaforme online per la vendita dei medicinali
La Società titolare di una piattaforma online che mette in contatto farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica mediante collegamento a siti internet di farmacie può operare liberamente soltanto se fornisce un servizio proprio e distinto dalla vendita
Massima
Servizio della società dell’informazione – nozione – servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – inclusione
Medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – persona autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali – facoltà per gli Stati membri di vietare la fornitura di un servizio consistente nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica – ammissibilità – presupposto – prestazione di vendita da parte del fornitore di servizio
Questa rilevantissima sentenza della Corte di Giustizia affronta la tematica delle piattaforme online che vendono o comunque fungono da intermediari nella vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica e fissa i paletti su ciò che deve caratterizzare questa attività perché la stessa non incorra nei divieti che gli Stati membri possono stabilire a tutela della salute pubblica.
La vicenda processuale prende le mosse in Francia, dove la Società Doctipharma, attraverso il sito doctipharma.fr, metteva in contatto i cittadini con i farmacisti per l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica. In concreto le farmacie aderivano alla piattaforma versando un canone di abbonamento così rendendo i propri siti visibili sulla stessa ai clienti che, mediante l’apertura di un “conto cliente” sulla piattaforma, accedevano ai siti internet delle farmacie preferite, effettuando gli acquisti dei farmaci, evidentemente sulla base della maggiore convenienza dei prezzi di una farmacia rispetto alle altre.
Il Tribunale di Commercio di Nanterre, sulla scorta di un ricorso proposto da un raggruppamento di farmacisti francesi, accerta l’illiceità del sito web e ordina alla Doctipharma di cessare l’attività. La Corte d’Appello di Versailles annulla la sentenza, ma la Corte di Cassazione annulla a sua volta la sentenza di appello, ritenendo che la Doctipharma aveva svolto il ruolo di intermediario nella vendita di medicinali ed aveva svolto l’attività di commercio elettronico degli stessi senza tuttavia avere la qualifica di farmacista, invece richiesta dalla normativa nazionale. La Corte d’Appello di Parigi, a cui era giunto il fascicolo processuale per rinvio da parte della Corte di Cassazione, allora, alla luce dei diversi orientamenti emersi, decide di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune pregnanti questioni pregiudiziali per determinare se il servizio offerto rientri nella nozione di servizio della “società dell’informazione” e, inoltre, se in quanto tale, rientri tra quelli che possono essere vietati dagli Stati membri.
La Corte di Giustizia, nella propria sentenza, dopo un’ampia prospettazione argomentativa, conclude che un servizio, fornito da un sito web, consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, da parte dei siti delle farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientra nella nozione di “servizio della società dell’informazione”.
Poste tali premesse la Corte richiama l’art. 85 quater della direttiva 2001/83, che consente agli Stati membri di vietare siffatti servizi di intermediazione giacché a tutela della salute pubblica è nota la loro esclusiva competenza a determinare quali persone fisiche o giuridiche siano titolate a fornire a distanza, mediante la società dell’informazione, i medicinali al pubblico. Sulla scorta di tale richiamo, infine, la Corte invita la Corte di Appello francese a valutare in concreto e, cioè, in base ad una valutazione puramente fattuale se la Doctipharma:
- si limiti, mediante a una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere soltanto in contatto i farmacisti con i clienti
oppure
- oltre a mettere in contatto le due parti, sia da considerarsi essa stessa prestatrice della vendita.
Il punto decisivo, secondo la sentenza, per applicare la prima o la seconda fattispecie, è individuare “la persona, della Doctipharma o dei farmacisti che ricorrono al servizio da essa fornito, che procede alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione”.
Nella prima fattispecie, secondo la Corte di Giustizia, l’attività della Doctipharma mediante la sua piattaforma online dovrà ritenersi libera e non soggetta ad alcun divieto, giacché dovrebbe essere qualificata come mero “servizio della società dell’informazione”.
Nel secondo caso, invece, il servizio potrebbe essere vietato da parte dello Stato membro in cui la Doctipharma è stabilita sulla base del principio che ogni Stato può limitare ai soli farmacisti la vendita ai cittadini dei medicinali non soggetti a prescrizione, a distanza attraverso i canali della “società dell’informazione”.
Deve infatti considerarsi il carattere del tutto peculiare dei farmaci, che non possono assolutamente essere assimilati ad altre merci atteso il fatto che hanno finalità terapeutiche; né deve essere dimenticato che la vendita al pubblico dei medicinali può rappresentare una seria minaccia per la salute pubblica atteso che i canali di fornitura online, se non adeguatamente certificati, sono il principale mezzo con cui i farmaci falsi o contraffatti vengono fatti arrivare ai cittadini. È stato questo il motivo che ha indotto la Corte di Giustizia, fin dal maggio 2009, a stabilire che gli Stati membri dell’Unione hanno un margine discrezionale per ciò che concerne le condizioni relative alla vendita al pubblico dei farmaci nel proprio territorio.
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