“Il caso Hopveus”: la Corte di Giustizia stabilisce i criteri corretti per le pronunce sulle istanze di riesame relative al parere negativo su una richiesta di AIC
Quando una Società che produce farmaci chiede l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) di un proprio medicinale e, dopo aver ottenuto un parere negativo da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA, chiede il riesame di tale parere, il CHMP deve sottoporre la questione al precostituito Gruppo consultivo scientifico (GCS) del settore terapeutico appropriato e non può invece istituire un comitato ad hoc.
Nei comitati scientifici che il CHMP abbia istituito ad hoc per il riesame del proprio parere negativo su una richiesta di AIC deve ritenersi in conflitto di interessi il componente che ricopra l’incarico di ricercatore principale per lo studio clinico di un prodotto concorrente.
La presenza, all’interno di un comitato per il riesame di un parere negativo del CHMP, di un componente in conflitto di interessi, inficia la decisione finale del comitato giacché può sorgere il legittimo dubbio che la decisione non sia stata imparziale
Massima
Medicinali per uso umano – domanda di autorizzazione all’immissione in commercio – indipendenza degli esperti consultati dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) – articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – diritto ad una buona amministrazione – requisito di imparzialità oggettiva – criteri per verificare l’assenza di conflitti di interessi – politica dell’EMA relativa agli interessi concorrenti – attività di ricercatore principale di consulente o di consigliere strategico per l’industria farmaceutica – prodotti rivali
Proceduta di riesame – Regolamento (CE) n. 726/2004 – articoli 56, 62 e 63 – linee guida dell’EMA – consultazione di un gruppo consultivo scientifico (GCS) o di un gruppo di esperti ad hoc
La densa sentenza della Corte di Giustizia, nell’annullare la pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, stabilisce con precisione i criteri ai quali devono attenersi gli organi dell’EMA nell’esaminare una richiesta di AIC e, soprattutto, nel decidere in merito alla richiesta di riesame di un parere negativo.
L’EMA (Agenzia europea per i medicinali), com’è noto ha il compito di fornire i pareri scientifici del più alto livello per consentire all’Unione europea ed agli Stati membri di esercitare in maniera appropriata i poteri in merito all’autorizzazione ed alla sorveglianza dei medicinali.
Un “braccio operativo” dell’EMA è il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che ha la funzione di formulare il parere, di competenza dell’EMA, in ordine ad ogni problematica relativa ad una procedura centralizzata che riguardi il rilascio, la modificazione, la sospensione e la revoca di un’AIC.
A seguito del parere negativo del CHMP sulla richiesta di AIC da parte di un’industria farmaceutica relativo all’Hopveus, un farmaco che mira a combattere la dipendenza dall’alcol, vi è stata domanda di riesame del parere ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 del regolamento n. 726/2004 da parte della stessa industria farmaceutica.
Il CHMP, per tale valutazione, invece di avvalersi di un organo interno dell’EMA quale il CGS psichiatria, ha invece costituito un gruppo di esperti ad hoc che, infine, ha confermato il parere negativo del CHMP. A seguito di tale secondo parere negativo, la richiesta di AIC è stata respinta.
Il ricorso al Tribunale dell’Unione europea e, poi alla Corte di Giustizia, dell’industria farmaceutica contesta il modus operandi del CHMP
- in primo luogo giacché esso non ha richiesto la collaborazione del precostituito CGS psichiatria, preferendo invece istituire una commissione ad hoc e,
- in secondo luogo perché ha recepito il parere negativo di tale commissione ad hoc nonostante all’interno della stessa vi fosse un soggetto in conflitto di interessi giacché ricercatore principale per lo studio clinico di un farmaco ritenuto “prodotto concorrente” dell’Hopveus.
La Corte di Giustizia, nell’annullare la sentenza delTtribunale dell’Unione europea (che aveva respinto il ricorso), lo accoglie stabilendo paletti precisi a cui l’EMA deve attenersi nei procedimenti relativi al rilascio pareri riguardanti una richiesta di AIC:
1 – Nel caso l’industria farmaceutica faccia richiesta di riesame del parere negativo formulato dal CHMP, quest’ultimo deve sempre (“sistematicamente”) consultare il CGS istituito nel settore terapeutico esclusivo o prevalente in cui rientra l’AIC e, in tale secondo caso, se vi sono più settori/specializzazioni concomitanti, eventualmente arricchirlo di ulteriori esperti di tali materie; la nomina di una commissione ad hoc, quindi, va riconosciuta legittima soltanto nei casi in cui nel settore terapeutico specifico non è stato istituito alcun CGS. Ciò comporta, secondo la Corte, che siccome l’Hopveus combatte la dipendenza dall’alcol, il CHMP avrebbe dovuto consultare il CGS psichiatria, eventualmente integrandolo con esperti supplementari di altre specializzazioni e non avrebbe dovuto istituire un comitato ad hoc (come invece ha fatto). Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è fondato.
2 – Per quanto concerne la situazione di “conflitto di interesse” di un componente della commissione ad hoc giacché ricercatore principale per lo studio clinico di un farmaco ritenuto “prodotto concorrente” dell’Hopveus, la Corte di Giustizia precisa il concetto di “prodotto concorrente” (oggi denominati altresì “prodotti rivali”), indicando che tali vanno ritenuti quelli che sono interscambiabili o sostituibili per la medesima indicazione terapeutica. Ma tale esame non va effettuato esclusivamente sulla scorta delle caratteristiche oggettive di tali farmaci, bensì deve basarsi su una valutazione più globale di quegli elementi che possono venire a rilievo “per valutare se i pazienti e i loro medici prescriventi potranno vedere in un prodotto una valida alternativa all’altro”. Poiché nel caso di specie l’Hopveus mira ad eliminare la dipendenza dall’alcol, mentre il farmaco di cui il componente della commissione istituita ad hoc era ricercatore principale (AD 04) mira a limitare tale dipendenza, è errato escludere (come ha fatto il Tribunale) che tali farmaci non sia concorrenti tra loro, visto che è proprio la semplice intensità di portata dell’azione terapeutica tra i due prodotti ad essere capace di indurre alcuni pazienti a passare da un farmaco all’altro in base all’evoluzione dei sintomi o sulla scorta dell’opportunità terapeutica certificata dai medici curanti.
3 – Un componente di una commissione ad hoc, istituita dal CHMP per rendere un responso sulla richiesta di revisione del parere negativo all’AIC di un farmaco, verte in situazione di conflitto di interessi quando ricopre l’incarico di ricercatore principale di un prodotto concorrente.
4 – La semplice partecipazione di un componente che sia in conflitto di interessi ai lavori di una commissione ad hoc istituita dal CHMP fa sorgere un legittimo dubbio sull’imparzialità delle conclusioni raggiunte dalla commissione medesima e le inficia, visto che, nel rispetto del principio di imparzialità oggettiva, ogni istituzione deve fornire garanzie sufficienti per escludere qualsivoglia legittimo dubbio riguardo ad un eventuale pregiudizio.
In merito a tale ultimo profilo la Corte afferma che ciascun membro di una commissione può in modo rilevante influenzare con i propri interventi le discussioni o le deliberazioni che, in maniera riservata, hanno ordinariamente luogo all’interno di ogni commissione. A tal proposito già la semplice partecipazione di un membro di commissione che si trovi in situazione di conflitto di interessi determina una situazione che non offre sufficienti garanzie riguardo ad un eventuale pregiudizio. Persino il fatto che al termine del procedimento la commissione formuli un giudizio collegiale non fa venir meno il vizio, atteso che la collegialità non è capace di eliminare sia l’influenza che il soggetto in conflitto di interessi può esercitare all’interno, sia tutti quei legittimi dubbi che possono sorgere in merito all’imparzialità del collegio, visto che un componente in conflitto di interesse può essere decisivo nelle decisioni assunte attraverso le discussioni.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Corte di Giustizia/sentenza del 14 marzo 2024
“Il caso Hopveus”: la Corte di Giustizia stabilisce i criteri corretti per le pronunce sulle istanze di riesame relative al parere negativo su una richiesta di AIC
Quando una Società che produce farmaci chiede l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) di un proprio medicinale e, dopo aver ottenuto un parere negativo da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA, chiede il riesame di tale parere, il CHMP deve sottoporre la questione al precostituito Gruppo consultivo scientifico (GCS) del settore terapeutico appropriato e non può invece istituire un comitato ad hoc.
Nei comitati scientifici che il CHMP abbia istituito ad hoc per il riesame del proprio parere negativo su una richiesta di AIC deve ritenersi in conflitto di interessi il componente che ricopra l’incarico di ricercatore principale per lo studio clinico di un prodotto concorrente.
La presenza, all’interno di un comitato per il riesame di un parere negativo del CHMP, di un componente in conflitto di interessi, inficia la decisione finale del comitato giacché può sorgere il legittimo dubbio che la decisione non sia stata imparziale
Massima
Medicinali per uso umano – domanda di autorizzazione all’immissione in commercio – indipendenza degli esperti consultati dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) – articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – diritto ad una buona amministrazione – requisito di imparzialità oggettiva – criteri per verificare l’assenza di conflitti di interessi – politica dell’EMA relativa agli interessi concorrenti – attività di ricercatore principale di consulente o di consigliere strategico per l’industria farmaceutica – prodotti rivali
Proceduta di riesame – Regolamento (CE) n. 726/2004 – articoli 56, 62 e 63 – linee guida dell’EMA – consultazione di un gruppo consultivo scientifico (GCS) o di un gruppo di esperti ad hoc
La densa sentenza della Corte di Giustizia, nell’annullare la pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, stabilisce con precisione i criteri ai quali devono attenersi gli organi dell’EMA nell’esaminare una richiesta di AIC e, soprattutto, nel decidere in merito alla richiesta di riesame di un parere negativo.
L’EMA (Agenzia europea per i medicinali), com’è noto ha il compito di fornire i pareri scientifici del più alto livello per consentire all’Unione europea ed agli Stati membri di esercitare in maniera appropriata i poteri in merito all’autorizzazione ed alla sorveglianza dei medicinali.
Un “braccio operativo” dell’EMA è il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che ha la funzione di formulare il parere, di competenza dell’EMA, in ordine ad ogni problematica relativa ad una procedura centralizzata che riguardi il rilascio, la modificazione, la sospensione e la revoca di un’AIC.
A seguito del parere negativo del CHMP sulla richiesta di AIC da parte di un’industria farmaceutica relativo all’Hopveus, un farmaco che mira a combattere la dipendenza dall’alcol, vi è stata domanda di riesame del parere ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 del regolamento n. 726/2004 da parte della stessa industria farmaceutica.
Il CHMP, per tale valutazione, invece di avvalersi di un organo interno dell’EMA quale il CGS psichiatria, ha invece costituito un gruppo di esperti ad hoc che, infine, ha confermato il parere negativo del CHMP. A seguito di tale secondo parere negativo, la richiesta di AIC è stata respinta.
Il ricorso al Tribunale dell’Unione europea e, poi alla Corte di Giustizia, dell’industria farmaceutica contesta il modus operandi del CHMP
- in primo luogo giacché esso non ha richiesto la collaborazione del precostituito CGS psichiatria, preferendo invece istituire una commissione ad hoc e,
- in secondo luogo perché ha recepito il parere negativo di tale commissione ad hoc nonostante all’interno della stessa vi fosse un soggetto in conflitto di interessi giacché ricercatore principale per lo studio clinico di un farmaco ritenuto “prodotto concorrente” dell’Hopveus.
La Corte di Giustizia, nell’annullare la sentenza delTtribunale dell’Unione europea (che aveva respinto il ricorso), lo accoglie stabilendo paletti precisi a cui l’EMA deve attenersi nei procedimenti relativi al rilascio pareri riguardanti una richiesta di AIC:
1 – Nel caso l’industria farmaceutica faccia richiesta di riesame del parere negativo formulato dal CHMP, quest’ultimo deve sempre (“sistematicamente”) consultare il CGS istituito nel settore terapeutico esclusivo o prevalente in cui rientra l’AIC e, in tale secondo caso, se vi sono più settori/specializzazioni concomitanti, eventualmente arricchirlo di ulteriori esperti di tali materie; la nomina di una commissione ad hoc, quindi, va riconosciuta legittima soltanto nei casi in cui nel settore terapeutico specifico non è stato istituito alcun CGS. Ciò comporta, secondo la Corte, che siccome l’Hopveus combatte la dipendenza dall’alcol, il CHMP avrebbe dovuto consultare il CGS psichiatria, eventualmente integrandolo con esperti supplementari di altre specializzazioni e non avrebbe dovuto istituire un comitato ad hoc (come invece ha fatto). Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è fondato.
2 – Per quanto concerne la situazione di “conflitto di interesse” di un componente della commissione ad hoc giacché ricercatore principale per lo studio clinico di un farmaco ritenuto “prodotto concorrente” dell’Hopveus, la Corte di Giustizia precisa il concetto di “prodotto concorrente” (oggi denominati altresì “prodotti rivali”), indicando che tali vanno ritenuti quelli che sono interscambiabili o sostituibili per la medesima indicazione terapeutica. Ma tale esame non va effettuato esclusivamente sulla scorta delle caratteristiche oggettive di tali farmaci, bensì deve basarsi su una valutazione più globale di quegli elementi che possono venire a rilievo “per valutare se i pazienti e i loro medici prescriventi potranno vedere in un prodotto una valida alternativa all’altro”. Poiché nel caso di specie l’Hopveus mira ad eliminare la dipendenza dall’alcol, mentre il farmaco di cui il componente della commissione istituita ad hoc era ricercatore principale (AD 04) mira a limitare tale dipendenza, è errato escludere (come ha fatto il Tribunale) che tali farmaci non sia concorrenti tra loro, visto che è proprio la semplice intensità di portata dell’azione terapeutica tra i due prodotti ad essere capace di indurre alcuni pazienti a passare da un farmaco all’altro in base all’evoluzione dei sintomi o sulla scorta dell’opportunità terapeutica certificata dai medici curanti.
3 – Un componente di una commissione ad hoc, istituita dal CHMP per rendere un responso sulla richiesta di revisione del parere negativo all’AIC di un farmaco, verte in situazione di conflitto di interessi quando ricopre l’incarico di ricercatore principale di un prodotto concorrente.
4 – La semplice partecipazione di un componente che sia in conflitto di interessi ai lavori di una commissione ad hoc istituita dal CHMP fa sorgere un legittimo dubbio sull’imparzialità delle conclusioni raggiunte dalla commissione medesima e le inficia, visto che, nel rispetto del principio di imparzialità oggettiva, ogni istituzione deve fornire garanzie sufficienti per escludere qualsivoglia legittimo dubbio riguardo ad un eventuale pregiudizio.
In merito a tale ultimo profilo la Corte afferma che ciascun membro di una commissione può in modo rilevante influenzare con i propri interventi le discussioni o le deliberazioni che, in maniera riservata, hanno ordinariamente luogo all’interno di ogni commissione. A tal proposito già la semplice partecipazione di un membro di commissione che si trovi in situazione di conflitto di interessi determina una situazione che non offre sufficienti garanzie riguardo ad un eventuale pregiudizio. Persino il fatto che al termine del procedimento la commissione formuli un giudizio collegiale non fa venir meno il vizio, atteso che la collegialità non è capace di eliminare sia l’influenza che il soggetto in conflitto di interessi può esercitare all’interno, sia tutti quei legittimi dubbi che possono sorgere in merito all’imparzialità del collegio, visto che un componente in conflitto di interesse può essere decisivo nelle decisioni assunte attraverso le discussioni.
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