Il Comune è tenuto ad approvare la pianta organica soltanto se c'è da modificare il numero delle sedi. Una sentenza che non convince
L'art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 prevede di revisionare ogni due anni il numero delle farmacie, ma non prevede la revisione biennale della zonizzazione, ergo è legittimo che un Comune non approvi la pianta organica per quattro bienni di fila, dal 2012 al 2020
Massima
Farmacia – istanza di un titolare di farmacia per la modifica della zonizzazione – atto sindacale di rigetto – inerzia del Comune nell'approvazione della pianta organica protratta da otto anni – obbligo normativo soltanto per l'istituzione di nuove sedi - legittimità
Una farmacista, tenuto conto del fatto che dal 2012 il Comune non ha più adottato un nuovo atto di pianificazione delle farmacie ed ha omesso di approvare quindi le piante organiche biennali, nel 2020 inoltra un'istanza affinché si approvi una nuova zonizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, anche alla luce del lungo tempo trascorso e dell'intervenuto aumento della popolazione.
Il Sindaco adotta un atto di rigetto con cui indica che l'attuale assetto delle farmacie risponde alle esigenze dei cittadini.
Il ricorso avverso tale atto viene però respinto dal TAR.
Il Collegio afferma che dalla lettura dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 si evince che il Comune deve sottoporre ogni due anni a revisione il numero delle farmacie, sicché “non sussiste alcun obbligo biennale di revisione generalizzata delle zonizzazioni delle sedi farmaceutiche, ma solo del numero delle stesse ove, naturalmente, ne sussistano i relativi presupposti”.
Questo capo della sentenza pare disattendere centinaia di sentenze susseguitesi dall'entrata in vigore della l. n. 27/2012, con le quali è stato ribadito che ogni due anni va approvata una nuova pianta organica farmaceutica, a partire dalla prima e più rilevante del Consiglio di Stato n. 1858 del 3 aprile 2013, che eliminò ogni dubbio in merito alla permanenza dell'istituto della pianta organica farmaceutica biennale nel nostro ordinamento giuridico, aprendo le porte a tutte le sentenze successive “Ed è nella logica delle cose che questo potere-dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome” (punto 8 della sentenza citata, in fine).
Successivamente la sentenza del TAR Venezia, forse nella consapevolezza della scarsa condivisibilita' della detta tesi, afferma che comunque nell'istanza la ricorrente non aveva chiesto espressamente la revisione della pianta organica, ma più vagamente una nuova zonizzazione ex art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, sicché è legittimo l'atto sindacale di rigetto; la ricorrente viene infine condannata al pagamento di significative spese di causa.
Anche tale punto della sentenza pare poco condivisibile: chiedere al Comune una nuova zonizzazione delle farmacie ex art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 significa ovviamente chiedere la revisione della pianta organica visto che l'istanza:
- proviene da un soggetto legittimato a chiederla (il titolare di farmacia),
- fa riferimento correttamente alla norma (art. 2 comma 2 l. n. 475/1968) che è indicata dalla giurisprudenza come la fonte normativa che regola l'approvazione della pianta organica biennale,
- chiedendo una nuova zonizzazione delle farmacie chiede di approvare l'atto (la pianta organica) con cui in base alla legge il Comune pianifica l'assistenza farmaceutica sul territorio appunto mediante la zonizzazione delle farmacie.
Se si considera che il Comune è uscito vittorioso dal giudizio nonostante non fossero state approvate piante organiche da otto anni e che il Sindaco si è indebitamente sostituito alla Giunta nel valutare la congruità dell'assistenza farmaceutica sul territorio, può concludersi che la sentenza non convince.
N.B.: si veda, in merito all'obbligo biennale di approvazione della pianta organica farmaceutica, la puntuale sentenza del TAR Napoli del 16 marzo 2023, in questa rivista.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Venezia/sentenza del 25 gennaio 2023
Il Comune è tenuto ad approvare la pianta organica soltanto se c'è da modificare il numero delle sedi. Una sentenza che non convince
L'art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 prevede di revisionare ogni due anni il numero delle farmacie, ma non prevede la revisione biennale della zonizzazione, ergo è legittimo che un Comune non approvi la pianta organica per quattro bienni di fila, dal 2012 al 2020
Massima
Farmacia – istanza di un titolare di farmacia per la modifica della zonizzazione – atto sindacale di rigetto – inerzia del Comune nell'approvazione della pianta organica protratta da otto anni – obbligo normativo soltanto per l'istituzione di nuove sedi - legittimità
Una farmacista, tenuto conto del fatto che dal 2012 il Comune non ha più adottato un nuovo atto di pianificazione delle farmacie ed ha omesso di approvare quindi le piante organiche biennali, nel 2020 inoltra un'istanza affinché si approvi una nuova zonizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, anche alla luce del lungo tempo trascorso e dell'intervenuto aumento della popolazione.
Il Sindaco adotta un atto di rigetto con cui indica che l'attuale assetto delle farmacie risponde alle esigenze dei cittadini.
Il ricorso avverso tale atto viene però respinto dal TAR.
Il Collegio afferma che dalla lettura dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 si evince che il Comune deve sottoporre ogni due anni a revisione il numero delle farmacie, sicché “non sussiste alcun obbligo biennale di revisione generalizzata delle zonizzazioni delle sedi farmaceutiche, ma solo del numero delle stesse ove, naturalmente, ne sussistano i relativi presupposti”.
Questo capo della sentenza pare disattendere centinaia di sentenze susseguitesi dall'entrata in vigore della l. n. 27/2012, con le quali è stato ribadito che ogni due anni va approvata una nuova pianta organica farmaceutica, a partire dalla prima e più rilevante del Consiglio di Stato n. 1858 del 3 aprile 2013, che eliminò ogni dubbio in merito alla permanenza dell'istituto della pianta organica farmaceutica biennale nel nostro ordinamento giuridico, aprendo le porte a tutte le sentenze successive “Ed è nella logica delle cose che questo potere-dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome” (punto 8 della sentenza citata, in fine).
Successivamente la sentenza del TAR Venezia, forse nella consapevolezza della scarsa condivisibilita' della detta tesi, afferma che comunque nell'istanza la ricorrente non aveva chiesto espressamente la revisione della pianta organica, ma più vagamente una nuova zonizzazione ex art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, sicché è legittimo l'atto sindacale di rigetto; la ricorrente viene infine condannata al pagamento di significative spese di causa.
Anche tale punto della sentenza pare poco condivisibile: chiedere al Comune una nuova zonizzazione delle farmacie ex art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 significa ovviamente chiedere la revisione della pianta organica visto che l'istanza:
- proviene da un soggetto legittimato a chiederla (il titolare di farmacia),
- fa riferimento correttamente alla norma (art. 2 comma 2 l. n. 475/1968) che è indicata dalla giurisprudenza come la fonte normativa che regola l'approvazione della pianta organica biennale,
- chiedendo una nuova zonizzazione delle farmacie chiede di approvare l'atto (la pianta organica) con cui in base alla legge il Comune pianifica l'assistenza farmaceutica sul territorio appunto mediante la zonizzazione delle farmacie.
Se si considera che il Comune è uscito vittorioso dal giudizio nonostante non fossero state approvate piante organiche da otto anni e che il Sindaco si è indebitamente sostituito alla Giunta nel valutare la congruità dell'assistenza farmaceutica sul territorio, può concludersi che la sentenza non convince.
N.B.: si veda, in merito all'obbligo biennale di approvazione della pianta organica farmaceutica, la puntuale sentenza del TAR Napoli del 16 marzo 2023, in questa rivista.
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