Il Comune non può negare al farmacista rurale l'ampliamento della zona sulla base dell’esistenza di una parafarmacia nel territorio per cui egli chiede l’ampliamento
Nel caso in cui un titolare di farmacia rurale chieda di ampliare la propria zona inserendovi due frazioni rurali prive di farmacie, il Comune non può respingere la richiesta adducendo una potenziale sovrabbondanza di assistenza farmaceutica derivante dall’operatività di una parafarmacia in una delle due frazioni.
Nel procedimento di revisione della pianta organica, ove l’Ordine dei farmacisti provinciali abbia reso un parere favorevole alla modifica delle circoscrizioni, segnalando un grave squilibrio a danno della popolazione, il Comune deve motivare in maniera puntuale ed istruita le ragioni della propria decisione contraria qualora confermi la pianta organica vigente.
Lo scopo perseguito dalla riforma operata dalla legge n. 27/2012 non è quello del massimo decentramento delle zone, col rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza economica delle farmacie, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica del maggior numero di abitanti possibile
Massima
Farmacia – rurale - istanza di ampliamento zona con inglobamento di due frazioni rurali – diniego comunale – potenziale sovrabbondanza di assistenza farmaceutica per operatività di parafarmacia in una frazione – illegittimità
Farmacia – revisione pianta organica – parere Ordine farmacisti favorevole a modifica zone – motivazione - grave squilibrio a danno popolazione - decisione Comune di conferma pianta organica vigente - difetto di puntuale motivazione su ragioni contrarie al parere – illegittimità
Farmacia – finalità legge n. 27/2012 – aumento accessibilità servizio farmaceutico al maggior numero di persone – localizzazione farmacia tale da pregiudicarne la sopravvivenza economica – illegittimità
In un Comune dell’Alto Adige di circa 8.000 abitanti vi sono due sedi farmaceutiche, una urbana con bacino di utenza pari ad oltre 6.500 abitanti, ed una rurale con zona corrispondente ad una frazione di circa 1.500 abitanti.
Il titolare della frazione rurale, lamentando la difficoltà di rendere sostenibile economicamente la propria attività, chiede l’ampliamento della propria zona mediante inglobamento di altre due frazioni rurali. Nonostante il parere favorevole alla nuova perimetrazione rilasciato dall’Ordine dei farmacisti, che fa rilevare il notevole sbilanciamento esistente a danno dell’assistenza farmaceutica ai cittadini, il Comune decide di non effettuare alcun cambiamento, confermando la vigente pianta organica. Tra le ragioni che il Comune pone a base della decisione vi è che l’ampliamento potrebbe in futuro condurre al trasferimento della farmacia in una delle due frazioni di cui viene richiesto l’inglobamento, dove però già opera una parafarmacia, il che determinerebbe una sovrapposizione di esercizi e, quindi, una sovrabbondanza di assistenza farmaceutica nella detta frazione, a scapito della perdita di assistenza farmaceutica nella frazione in cui adesso opera il farmacista rurale.
Il TAR accoglie il ricorso affermando che non è ragionevolmente sostenibile una sovrapposizione tra i due esercizi “se non in termini prossimi all’irrilevanza” in quanto la parafarmacia presente in loco non svolge lo stesso servizio erogato dalla farmacia, né un servizio analogo o persino paragonabile. Secondo il Tar altoatesino le parafarmacie, non erogando i farmaci soggetti a prescrizione medica, non possono cagionare alcuna sovrabbondanza di assistenza farmaceutica visto che è tale erogazione a costituire il nucleo distintivo ed imprescindibile del servizio farmaceutico posto a tutela della salute dei cittadini.
Sotto altro profilo il Collegio ravvisa la mancanza di puntuale motivazione da parte del Comune riguardo al parere reso dall’Ordine provinciale dei farmacisti, favorevole all’ampliamento della zona rurale in ragione del grave sbilanciamento dell’assistenza farmaceutica a favore della farmacia urbana e a danno della popolazione. Nella sentenza si legge che, di fronte a dichiarazioni così penetranti dell’Ordine, il Comune avrebbe dovuto assumere una “puntuale ed istruita presa di posizione”, quantomeno evincibile dalle motivazioni contenute nell’atto di conferma dell’attuale pianta organica; secondo il Collegio, tuttavia, tale presa di posizione è del tutto assente e quindi la delibera comunale è illegittima anche sotto tale profilo.
Un altro motivo addotto dal Comune nel respingere l’istanza del farmacista rurale risiede nel fatto che, ove si procedesse ad inglobare nella zona attuale le altre due frazioni rurali (una delle quali, si desume dalla sentenza, particolarmente appetibile dal punto di vista della posizione e del numero di potenziali assistiti), la frazione in cui opera attualmente il farmacista perderebbe quasi certamente l’assistenza per il futuro trasferimento del farmacista, in tal modo frustrando l’esigenza della maggiore capillarità, che è sottesa all’impianto normativo in materia di farmacie.
Riguardo a tale motivazione il TAR sostiene che il vero scopo perseguito dalla legge “cresci Italia” non è affatto quello dell’allocazione delle farmacie nei luoghi più remoti, (determinando così la nascita ed il mantenimento di esercizi che non hanno un ambito di pertinenza tale da garantire la sopravvivenza economica), bensì quello di aumentare l’assistenza farmaceutica “in favore del maggior numero di abitanti possibile”. In tale ottica l’Amministrazione avrebbe dovuto estendere lo sguardo alla globalità del territorio comunale e al totale dei suoi abitanti, tenendo altresì in considerazione le ragioni di difficoltà economica riscontrate dal farmacista rurale. L’obiettivo fondamentale della pianificazione del servizio farmaceutico, infatti, secondo il TAR è quello dell’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, a tutto vantaggio della cittadinanza.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bolzano/sentenza del 27 maggio 2024
Il Comune non può negare al farmacista rurale l'ampliamento della zona sulla base dell’esistenza di una parafarmacia nel territorio per cui egli chiede l’ampliamento
Nel caso in cui un titolare di farmacia rurale chieda di ampliare la propria zona inserendovi due frazioni rurali prive di farmacie, il Comune non può respingere la richiesta adducendo una potenziale sovrabbondanza di assistenza farmaceutica derivante dall’operatività di una parafarmacia in una delle due frazioni.
Nel procedimento di revisione della pianta organica, ove l’Ordine dei farmacisti provinciali abbia reso un parere favorevole alla modifica delle circoscrizioni, segnalando un grave squilibrio a danno della popolazione, il Comune deve motivare in maniera puntuale ed istruita le ragioni della propria decisione contraria qualora confermi la pianta organica vigente.
Lo scopo perseguito dalla riforma operata dalla legge n. 27/2012 non è quello del massimo decentramento delle zone, col rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza economica delle farmacie, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica del maggior numero di abitanti possibile
Massima
Farmacia – rurale - istanza di ampliamento zona con inglobamento di due frazioni rurali – diniego comunale – potenziale sovrabbondanza di assistenza farmaceutica per operatività di parafarmacia in una frazione – illegittimità
Farmacia – revisione pianta organica – parere Ordine farmacisti favorevole a modifica zone – motivazione - grave squilibrio a danno popolazione - decisione Comune di conferma pianta organica vigente - difetto di puntuale motivazione su ragioni contrarie al parere – illegittimità
Farmacia – finalità legge n. 27/2012 – aumento accessibilità servizio farmaceutico al maggior numero di persone – localizzazione farmacia tale da pregiudicarne la sopravvivenza economica – illegittimità
In un Comune dell’Alto Adige di circa 8.000 abitanti vi sono due sedi farmaceutiche, una urbana con bacino di utenza pari ad oltre 6.500 abitanti, ed una rurale con zona corrispondente ad una frazione di circa 1.500 abitanti.
Il titolare della frazione rurale, lamentando la difficoltà di rendere sostenibile economicamente la propria attività, chiede l’ampliamento della propria zona mediante inglobamento di altre due frazioni rurali. Nonostante il parere favorevole alla nuova perimetrazione rilasciato dall’Ordine dei farmacisti, che fa rilevare il notevole sbilanciamento esistente a danno dell’assistenza farmaceutica ai cittadini, il Comune decide di non effettuare alcun cambiamento, confermando la vigente pianta organica. Tra le ragioni che il Comune pone a base della decisione vi è che l’ampliamento potrebbe in futuro condurre al trasferimento della farmacia in una delle due frazioni di cui viene richiesto l’inglobamento, dove però già opera una parafarmacia, il che determinerebbe una sovrapposizione di esercizi e, quindi, una sovrabbondanza di assistenza farmaceutica nella detta frazione, a scapito della perdita di assistenza farmaceutica nella frazione in cui adesso opera il farmacista rurale.
Il TAR accoglie il ricorso affermando che non è ragionevolmente sostenibile una sovrapposizione tra i due esercizi “se non in termini prossimi all’irrilevanza” in quanto la parafarmacia presente in loco non svolge lo stesso servizio erogato dalla farmacia, né un servizio analogo o persino paragonabile. Secondo il Tar altoatesino le parafarmacie, non erogando i farmaci soggetti a prescrizione medica, non possono cagionare alcuna sovrabbondanza di assistenza farmaceutica visto che è tale erogazione a costituire il nucleo distintivo ed imprescindibile del servizio farmaceutico posto a tutela della salute dei cittadini.
Sotto altro profilo il Collegio ravvisa la mancanza di puntuale motivazione da parte del Comune riguardo al parere reso dall’Ordine provinciale dei farmacisti, favorevole all’ampliamento della zona rurale in ragione del grave sbilanciamento dell’assistenza farmaceutica a favore della farmacia urbana e a danno della popolazione. Nella sentenza si legge che, di fronte a dichiarazioni così penetranti dell’Ordine, il Comune avrebbe dovuto assumere una “puntuale ed istruita presa di posizione”, quantomeno evincibile dalle motivazioni contenute nell’atto di conferma dell’attuale pianta organica; secondo il Collegio, tuttavia, tale presa di posizione è del tutto assente e quindi la delibera comunale è illegittima anche sotto tale profilo.
Un altro motivo addotto dal Comune nel respingere l’istanza del farmacista rurale risiede nel fatto che, ove si procedesse ad inglobare nella zona attuale le altre due frazioni rurali (una delle quali, si desume dalla sentenza, particolarmente appetibile dal punto di vista della posizione e del numero di potenziali assistiti), la frazione in cui opera attualmente il farmacista perderebbe quasi certamente l’assistenza per il futuro trasferimento del farmacista, in tal modo frustrando l’esigenza della maggiore capillarità, che è sottesa all’impianto normativo in materia di farmacie.
Riguardo a tale motivazione il TAR sostiene che il vero scopo perseguito dalla legge “cresci Italia” non è affatto quello dell’allocazione delle farmacie nei luoghi più remoti, (determinando così la nascita ed il mantenimento di esercizi che non hanno un ambito di pertinenza tale da garantire la sopravvivenza economica), bensì quello di aumentare l’assistenza farmaceutica “in favore del maggior numero di abitanti possibile”. In tale ottica l’Amministrazione avrebbe dovuto estendere lo sguardo alla globalità del territorio comunale e al totale dei suoi abitanti, tenendo altresì in considerazione le ragioni di difficoltà economica riscontrate dal farmacista rurale. L’obiettivo fondamentale della pianificazione del servizio farmaceutico, infatti, secondo il TAR è quello dell’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, a tutto vantaggio della cittadinanza.
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