Il concetto di zona farmaceutica va inteso in senso “elastico” e vi si può derogare se mancano locali idonei
La mancanza di idonei locali, certificata dal Comune, all’interno della zona messa a concorso straordinario e non delimitata mediante strade, può consentire di derogare alla localizzazione prevista per reperire locali ove aprire la nuova farmacia atteso che il concetto di “zona” va inteso in senso elastico e che primariamente occorre assicurare l’equa distribuzione sul territorio delle farmacie al fine di assicurare l’assistenza necessaria ai cittadini
Massima
Farmacia – zona – non delimitata da strade ma riferita a località urbana – mancanza di locali idonei certificata dal Comune – deroga alla zona per reperimento locali – possibilità
La mancanza di locali idonei all’interno di alcune zone poste a concorso straordinario e rilevata all’esito delle assegnazioni sta determinando una varietà interessantissima di soluzioni amministrative da parte dei Comuni e di conseguenti pronunce da parte del Giudice amministrativo.
Nel caso che ci riguarda il Comune di Pescara, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 27/2012, istituisce una sede farmaceutica localizzandola non mediante l’indicazione precisa del perimetro delle strade, bensì attraverso il generico richiamo ad una parte del territorio comunale.
All’esito del concorso, però, gli assegnatari fanno rilevare che non vi sono locali idonei all’interno della zona così come inizialmente individuata dal Comune in sede di istituzione (e poi più dettagliatamente circoscritta dalla Regione all’interno del bando di concorso mediante precisa indicazione di un perimetro). Il Comune, verificata l’effettiva mancanza di locali, autorizza allora gli assegnatari ad aprirla al di fuori dalla zona inizialmente individuata e la farmacia viene effettivamente aperta.
Insorge dinanzi al TAR Pescara allora il titolare della farmacia la cui zona è stata violata dall’autorizzazione comunale e i Giudici abruzzesi accolgono il ricorso.
Il Consiglio di Stato, però, annulla la sentenza indicando dei principi estremamente interessanti e degni di annotazione.
In primo luogo viene ribadito che la Regione non ha alcuna competenza nell’individuazione della localizzazione delle farmacie, che spetta ai Comuni, ergo avendo il Comune di Pescara previsto l’istituzione della sede presso una località comunale non precisamente delimitata da un perimetro, a nulla vale la successiva perimetrazione regionale resa nel bando di concorso.
Successivamente afferma che il concetto di zona, all’indomani della legge n. 27/2012 non va inteso più come porzione geografica fissa e invalicabile, bensì in senso elastico, al punto che, per assicurare un’equa distribuzione sul territorio delle farmacie e per assicurare l’assistenza ai cittadini è possibile derogare alla localizzazione comunale; ciò a maggior ragione ove sia certificata dai competenti uffici tecnici (come nel caso di specie) l’assenza di locali idonei all’interno della stessa. Secondo il Collegio la programmazione territoriale del nuovo quadro normativo non assegna più, come in passato, ad ogni farmacia una propria zona esclusiva, ma ne assegna una porzione di territorio più o meno ampia, individuata in maniera sommaria mediante indicazioni che non sono riferite ad un perimetro di strade bensì al mero di richiamo di frazioni, quartieri et similia. Fermo restando quindi il rispetto del limite di distanza da altre farmacie, adesso il concetto di zona, secondo i Giudici, deve assimilarsi sempre più al concetto di “ambito di pertinenza”. E poiché nel caso che ci riguarda la nuova farmacia assegnata ai vincitori del concorso dista 850 metri dalla farmacia della ricorrente, il Consiglio di Stato conclude che è stato corretto il provvedimento comunale di deroga alla localizzazione atteso che singole deroghe possono essere dai Comuni disposte, caso per caso, al fine di assicurare quell’assistenza farmaceutica ai cittadini che, invece, la rigida osservanza delle perimetrazioni rischierebbe di impedire.
Il tema della mancanza di locali disponibili è estremamente interessante perché, come indicato in precedenza, sta dando vita ad una pluralità di indirizzi giurisprudenziali, non tutti convergenti: soltanto negli ultimissimi mesi vi sono state tre pronunce tutte divergenti tra loro. In questo caso, infatti, è stata ritenuta corretta la deroga alla localizzazione, in un altro invece giusta la revisione parziale della pianta organica al fine di ampliare la zona sprovvista di locali, in un terzo invece annullata la scelta derogatoria del Comune.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 23 febbraio 2024
Il concetto di zona farmaceutica va inteso in senso “elastico” e vi si può derogare se mancano locali idonei
La mancanza di idonei locali, certificata dal Comune, all’interno della zona messa a concorso straordinario e non delimitata mediante strade, può consentire di derogare alla localizzazione prevista per reperire locali ove aprire la nuova farmacia atteso che il concetto di “zona” va inteso in senso elastico e che primariamente occorre assicurare l’equa distribuzione sul territorio delle farmacie al fine di assicurare l’assistenza necessaria ai cittadini
Massima
Farmacia – zona – non delimitata da strade ma riferita a località urbana – mancanza di locali idonei certificata dal Comune – deroga alla zona per reperimento locali – possibilità
La mancanza di locali idonei all’interno di alcune zone poste a concorso straordinario e rilevata all’esito delle assegnazioni sta determinando una varietà interessantissima di soluzioni amministrative da parte dei Comuni e di conseguenti pronunce da parte del Giudice amministrativo.
Nel caso che ci riguarda il Comune di Pescara, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 27/2012, istituisce una sede farmaceutica localizzandola non mediante l’indicazione precisa del perimetro delle strade, bensì attraverso il generico richiamo ad una parte del territorio comunale.
All’esito del concorso, però, gli assegnatari fanno rilevare che non vi sono locali idonei all’interno della zona così come inizialmente individuata dal Comune in sede di istituzione (e poi più dettagliatamente circoscritta dalla Regione all’interno del bando di concorso mediante precisa indicazione di un perimetro). Il Comune, verificata l’effettiva mancanza di locali, autorizza allora gli assegnatari ad aprirla al di fuori dalla zona inizialmente individuata e la farmacia viene effettivamente aperta.
Insorge dinanzi al TAR Pescara allora il titolare della farmacia la cui zona è stata violata dall’autorizzazione comunale e i Giudici abruzzesi accolgono il ricorso.
Il Consiglio di Stato, però, annulla la sentenza indicando dei principi estremamente interessanti e degni di annotazione.
In primo luogo viene ribadito che la Regione non ha alcuna competenza nell’individuazione della localizzazione delle farmacie, che spetta ai Comuni, ergo avendo il Comune di Pescara previsto l’istituzione della sede presso una località comunale non precisamente delimitata da un perimetro, a nulla vale la successiva perimetrazione regionale resa nel bando di concorso.
Successivamente afferma che il concetto di zona, all’indomani della legge n. 27/2012 non va inteso più come porzione geografica fissa e invalicabile, bensì in senso elastico, al punto che, per assicurare un’equa distribuzione sul territorio delle farmacie e per assicurare l’assistenza ai cittadini è possibile derogare alla localizzazione comunale; ciò a maggior ragione ove sia certificata dai competenti uffici tecnici (come nel caso di specie) l’assenza di locali idonei all’interno della stessa. Secondo il Collegio la programmazione territoriale del nuovo quadro normativo non assegna più, come in passato, ad ogni farmacia una propria zona esclusiva, ma ne assegna una porzione di territorio più o meno ampia, individuata in maniera sommaria mediante indicazioni che non sono riferite ad un perimetro di strade bensì al mero di richiamo di frazioni, quartieri et similia. Fermo restando quindi il rispetto del limite di distanza da altre farmacie, adesso il concetto di zona, secondo i Giudici, deve assimilarsi sempre più al concetto di “ambito di pertinenza”. E poiché nel caso che ci riguarda la nuova farmacia assegnata ai vincitori del concorso dista 850 metri dalla farmacia della ricorrente, il Consiglio di Stato conclude che è stato corretto il provvedimento comunale di deroga alla localizzazione atteso che singole deroghe possono essere dai Comuni disposte, caso per caso, al fine di assicurare quell’assistenza farmaceutica ai cittadini che, invece, la rigida osservanza delle perimetrazioni rischierebbe di impedire.
Il tema della mancanza di locali disponibili è estremamente interessante perché, come indicato in precedenza, sta dando vita ad una pluralità di indirizzi giurisprudenziali, non tutti convergenti: soltanto negli ultimissimi mesi vi sono state tre pronunce tutte divergenti tra loro. In questo caso, infatti, è stata ritenuta corretta la deroga alla localizzazione, in un altro invece giusta la revisione parziale della pianta organica al fine di ampliare la zona sprovvista di locali, in un terzo invece annullata la scelta derogatoria del Comune.
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